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Sentenza

Sentenza n. 747/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento - del silenzio rigetto formatosi in relazione all’istanza di accesso del 27 dicembre 2025 presentata, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di Formez PA – Direzione Concorsi; - di ogni atto presupposto, conseguente o comunque collegato; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 27 dicembre 2025, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione e rilascio della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202600205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale del 27 dicembre 2025, nonché ostensione solo parziale della documentazione concorsuale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha partecipato a un concorso pubblico per il reclutamento di 161 funzionari, collocandosi al nono posto con 30/40 punti, di cui 26 per la prova scritta e 4 per i titoli. Ha sostenuto che i titoli posseduti, tra cui un diploma di specializzazione e master universitari, avrebbero dovuto essere valutati con almeno 7 punti, con conseguente migliore posizione in graduatoria. Ha quindi presentato un'istanza di accesso, unitamente a una richiesta di riesame in autotutela, per ottenere la scheda analitica dei titoli, i criteri applicativi, i verbali della Commissione, le griglie, i prospetti, i report, gli atti istruttori e gli ulteriori documenti utili a ricostruire la valutazione. A fronte del silenzio dell'Amministrazione e dei successivi solleciti, ha impugnato il silenzio-rigetto chiedendo l'accertamento del diritto di accesso. Nel corso del giudizio le Amministrazioni hanno trasmesso alcuni verbali, la graduatoria e taluni report, sostenendo che fosse cessata la materia del contendere. Il ricorrente ha contestato l'incompletezza dell'ostensione, rilevando la mancata trasmissione del proprio fascicolo, della scheda individuale, delle griglie e dei criteri applicativi, degli ulteriori verbali, degli atti interni e comparativi, degli atti sui titoli di preferenza o precedenza e degli atti di approvazione e validazione della graduatoria.

La decisione

Il TAR ha escluso la cessazione integrale della materia del contendere, poiché l'Amministrazione aveva soddisfatto solo parzialmente la richiesta di accesso e permaneva l'interesse del ricorrente a ottenere i documenti non esibiti. Nel merito, ha ritenuto sussistente l'interesse diretto, concreto e attuale previsto dall'art. 22 della legge n. 241/1990, in ragione della partecipazione al concorso, della posizione in graduatoria e della contestazione del punteggio attribuito ai titoli. Ha riconosciuto il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la tutela della posizione giuridica, interpretandolo in senso non restrittivo: è sufficiente che gli atti siano potenzialmente utili a verificare la correttezza della valutazione e a predisporre eventuali azioni di tutela. L'ostensione parziale non è stata ritenuta sufficiente, perché residuavano documenti essenziali per comprendere il procedimento valutativo e verificare l'uniformità dei criteri applicati. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere relativamente ai documenti già esibiti e accolto per il resto, con accertamento del diritto di accesso e ordine alle Amministrazioni di consentire l'integrale ostensione entro trenta giorni, oppure di attestare formalmente l'inesistenza o l'indisponibilità dei documenti. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Il diritto di accesso documentale spetta a chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e ai documenti richiesti.

  • art. 22 l. 241/1990

    Il requisito della strumentalità deve essere inteso in senso non restrittivo: è sufficiente che la documentazione sia anche solo potenzialmente utile alla tutela della posizione giuridica dell'istante.

Massime di principio

  • La partecipazione a una procedura concorsuale e la collocazione in graduatoria, quando siano contestati il punteggio o la valutazione dei titoli, integrano un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso agli atti della fase valutativa.
  • Il nesso di strumentalità tra documenti richiesti e situazione giuridica tutelata non richiede la prova certa di un'illegittimità già individuata: è sufficiente che gli atti siano potenzialmente utili a verificarne l'esistenza e a predisporre eventuali forme di tutela.
  • L'ostensione parziale non determina la cessazione della materia del contendere quando residuino documenti rilevanti per la completa ricostruzione del procedimento e per il controllo sulla legittimità dell'azione amministrativa.
  • Nel giudizio sull'accesso, qualora l'Amministrazione non disponga di alcuni documenti richiesti o questi non esistano, deve fornire una formale e puntuale attestazione di tale circostanza; non è sufficiente una comunicazione generica o la mera ostensione di documenti diversi.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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