Regolamento (UE) 2022/141
Regolamento (UE) 2022/141 della Commissione del 21 gennaio 2022 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei carbonati di sodio (E 500) e dei carbonati di potassio (E 501) nei cefalopodi non trasformati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati di cui al regolamento (CE) n. 1333/2008. Consente l’uso dei carbonati di sodio (E 500) e di potassio (E 501) come regolatori di acidità nei cefalopodi non trasformati, ma solo se congelati o surgelati e senza combinazione con fosfati. La Commissione ritiene che la modifica non richieda un nuovo parere dell’EFSA perché non incide sulla salute umana.
Modifica dell’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati per consentire l’uso dei carbonati di sodio (E 500) e dei carbonati di potassio (E 501) nei cefalopodi non trasformati congelati e surgelati.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono, trasformano o commercializzano cefalopodi non trasformati nell’Unione europea, con effetto diretto in tutti gli Stati membri. La modifica riguarda l’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, in particolare la categoria 09.1.2 "Molluschi e crostacei non trasformati". L’autorizzazione è limitata ai cefalopodi congelati e surgelati e non può essere applicata in combinazione con acido fosforico e fosfati (E 338-452).
Modifica dell’uso dei carbonati di sodio e di potassio nei cefalopodi non trasformati
Il regolamento interviene sull’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati e le condizioni del loro impiego. La Commissione motiva l’aggiornamento con una domanda presentata il 9 settembre 2020 e con la valutazione secondo cui l’autorizzazione richiesta non comporta effetti sulla salute umana, tenuto conto anche della pregressa valutazione di sicurezza degli additivi E 500 ed E 501.
Finalità e contesto normativo
L’atto si colloca nel sistema di aggiornamento degli additivi alimentari previsto dal regolamento (CE) n. 1333/2008 e dalla procedura uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008. La Commissione richiama il fatto che i carbonati di sodio e di potassio sono già autorizzati in un’ampia gamma di alimenti, compresa la categoria "Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei", e che nel caso specifico servono a ottenere effetti tecnologici e organolettici analoghi a quelli dei fosfati.
Ambito materiale dell’autorizzazione
L’intervento riguarda i cefalopodi non trasformati e, più precisamente, la categoria 09.1.2 "Molluschi e crostacei non trasformati" dell’allegato II, parte E. In tale categoria vengono inseriti:
- E 500 carbonati di sodio;
- E 501 carbonati di potassio.
L’uso è autorizzato quantum satis, ma limitato ai soli cefalopodi congelati e surgelati. La Commissione spiega che questi additivi svolgono un ruolo di regolazione dell’acidità durante un trattamento di immersione in soluzioni contenenti sale, citrati e carbonati, contribuendo a idratazione, consistenza, struttura e conservazione del colore del prodotto, con un miglioramento delle proprietà organolettiche dopo la cottura al vapore.
Limiti e divieti specifici
La nuova disciplina introduce un vincolo espresso: i carbonati di sodio e di potassio non possono essere impiegati in combinazione con acido fosforico, fosfati, di-, tri- e polifosfati (E 338-452). La restrizione è coerente con il fatto che l’alternativa ai fosfati viene ammessa solo per cefalopodi congelati e surgelati non trattati con tali sostanze.
Profili di sicurezza e procedura di adozione
La Commissione richiama la valutazione del 1990 del comitato scientifico dell’alimentazione umana, che aveva attribuito ai carbonati una DGA "non specificata". In assenza di priorità per una nuova rivalutazione nell’ambito del regolamento (UE) n. 257/2010, la Commissione conclude che l’aggiornamento non richiede il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, poiché non può avere effetti sulla salute umana.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 conformemente all’allegato del regolamento. L’intervento normativo consiste nell’inserimento, nella categoria di alimenti 09.1.2 "Molluschi e crostacei non trasformati", delle voci relative agli additivi E 500 e E 501.
Autorizzazione d’uso degli additivi E 500 ed E 501
Nell’allegato II, parte E, sono inserite le voci "Carbonati di sodio" (E 500) e "Carbonati di potassio" (E 501), con impiego autorizzato in quantità quantum satis. L’uso è però ristretto ai soli cefalopodi congelati e surgelati.
Divieto di combinazione con i fosfati
La nuova nota a piè di pagina (95) stabilisce che i carbonati di sodio (E 500) e di potassio (E 501) non possono essere utilizzati in combinazione con acido fosforico, fosfati, di-, tri- e polifosfati (E 338-452).
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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