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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/92

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 della Commissione del 21 gennaio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce modalità uniformi per la raccolta, la stima e la comunicazione dei dati sui rifiuti accidentalmente pescati, al fine di garantire comparabilità e qualità delle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione. Definisce il collegamento con il manuale Eurostat sulle statistiche sui rifiuti, distingue tra navi soggette o meno alla direttiva 2002/59/CE e consente, quando necessario, la stima tra massa e volume mediante densità. L’allegato fissa le categorie merceologiche dei rifiuti e il formato standard di reporting, con indicazione di dati obbligatori e facoltativi.

Metodologie armonizzate di monitoraggio e formato di comunicazione dei dati sui rifiuti accidentalmente pescati da parte degli Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, nell’ambito degli obblighi di raccolta e trasmissione alla Commissione dei dati di monitoraggio sul volume e sulla massa dei rifiuti accidentalmente pescati previsti dalla direttiva (UE) 2019/883. Riguarda in particolare le navi da pesca soggette alla direttiva (UE) 2019/883: per quelle rientranti anche nell’ambito della direttiva 2002/59/CE la base informativa è la notifica anticipata dei rifiuti; per quelle escluse dalla direttiva 2002/59/CE si applicano metodi alternativi di raccolta dati. Il regolamento disciplina inoltre il formato e la struttura della comunicazione elettronica dei dati, con applicazione dal 1º gennaio 2022 per i periodi annuali di riferimento, e obbligo di primo invio dei dati 2021 entro il 30 giugno 2022.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/92: metodologie e formato di comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati

Il regolamento attua l’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/883 in materia di impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi. La finalità è garantire che i dati di monitoraggio sul volume e sulla massa dei rifiuti accidentalmente pescati siano raccolti e comunicati in modo omogeneo, di qualità comparabile e coerente con le statistiche europee sui rifiuti.

Finalità e contesto normativo

Nei considerando la Commissione richiama il manuale Eurostat sulle statistiche sui rifiuti come base metodologica per statistiche armonizzate, efficienti e confrontabili tra Stati membri, coerenti con il regolamento (CE) n. 2150/2002 e con la direttiva 2008/98/CE. Viene inoltre evidenziato che la direttiva 2002/59/CE già prevede la comunicazione elettronica della notifica anticipata dei rifiuti, ma occorre una disciplina specifica per le navi da pesca soggette alla direttiva (UE) 2019/883 e non rientranti nell’ambito della direttiva 2002/59/CE. La Commissione ammette anche, per ragioni di costo ed efficienza, la stima della massa dal volume o viceversa mediante densità appropriata.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda gli Stati membri, chiamati a raccogliere e trasmettere alla Commissione i dati di monitoraggio relativi ai rifiuti accidentalmente pescati. L’oggetto del monitoraggio è duplice: volume e massa dei rifiuti. Il sistema si applica alle navi da pesca interessate dagli obblighi della direttiva (UE) 2019/883; per quelle rientranti anche nella direttiva 2002/59/CE la base informativa è la notifica anticipata dei rifiuti, mentre per le altre la raccolta avviene attraverso metodi statistici o amministrativi alternativi.

Metodologia di raccolta dei dati

L’articolo 1 impone che la raccolta dati sia coerente con il manuale Eurostat sulle statistiche sui rifiuti. Per le navi soggette alla direttiva 2002/59/CE, i dati sui rifiuti accidentalmente pescati devono derivare dalle informazioni già presenti nella notifica anticipata dei rifiuti prevista dall’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883. Per le navi escluse dalla direttiva 2002/59/CE, sono ammissibili:

  • indagini;
  • fonti amministrative o altre fonti;
  • procedure di stima statistica;
  • una combinazione dei metodi precedenti.

Formato della comunicazione e classificazione dei rifiuti

L’articolo 2 rinvia all’allegato per la struttura della comunicazione. I rifiuti accidentalmente pescati devono essere comunicati secondo i componenti della tabella 1, che suddivide i materiali in grandi categorie: plastica, metallo, gomma, legno, tessili e altri rifiuti. L’attrezzatura da pesca abbandonata, persa o altrimenti dismessa, indicata come ALDFG, può essere comunicata separatamente dagli altri rifiuti marini. La tabella 2 distingue gli elementi obbligatori da quelli facoltativi; la tabella 3 definisce il formato tabellare e il metodo di aggregazione.

Dati obbligatori e facoltativi

Il dato minimo obbligatorio è la comunicazione della massa totale e del volume totale di tutti i rifiuti accidentalmente pescati. Sono invece facoltativi:

  • la ripartizione tra ALDFG e altri rifiuti marini;
  • la ripartizione per tipo di materiale;
  • la ripartizione congiunta per origine e tipo di materiale.

Massa, volume e conversione

L’articolo 3 stabilisce che il quantitativo debba essere comunicato sia in volume sia in massa. Quando necessario, il regolamento consente la conversione del volume in massa secondo la formula m = ρV, dove ρ rappresenta la densità stimata del materiale, m la massa e V il volume. La previsione conferma l’approccio flessibile già anticipato nei considerando, orientato a ridurre gli oneri quando la misurazione diretta di entrambe le grandezze non sia praticabile.

Tempistiche di comunicazione

L’articolo 4 fissa la decorrenza dell’obbligo di reporting dal 1º gennaio 2022, con riferimento a periodi annuali dal 1º gennaio al 31 dicembre. Le comunicazioni devono essere trasmesse per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. In via transitoria, i dati raccolti per l’anno 2021 devono essere comunicati entro il 30 giugno 2022, per quanto possibile conformemente all’allegato.

Allegato: struttura dettagliata del reporting

La tabella 1 dell’allegato offre una classificazione più analitica dei rifiuti accidentalmente pescati, con esempi di oggetti per ciascuna categoria. Per la plastica, ad esempio, sono indicati reti, boe, scatole per il pesce, cavi/corde, bottiglie, imballaggi, reggette, schiuma, taniche, fusti di olio, fibra di vetro, sacchi per fertilizzanti e mangimi, altri oggetti di grandi dimensioni e altri oggetti; per il metallo compaiono fusti di olio, fili, latte per vernici, filtri dell’olio, altri oggetti; per la gomma guanti, pneumatici e cinghie, stivali e altri oggetti; per il legno nasse da pesca, casse, pallet e altri oggetti; per i tessili corde, indumenti e calzature e altri oggetti; per gli altri rifiuti vetro, rifiuti medici, rifiuti sanitari e altri oggetti.

La tabella 3 struttura la comunicazione in colonne dedicate a massa totale, ALDFG, altri rifiuti marini, volume totale, ALDFG e altri rifiuti marini, con righe per totale, plastica, metallo, gomma e legno/tessili/altri rifiuti. La logica è quella di consentire una raccolta uniforme, aggregabile e comparabile a livello dell’Unione.

Entrata in vigore e vincolatività

L’articolo 5 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento di esecuzione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Metodo di raccolta dei dati

Gli Stati membri devono raccogliere i dati sul volume e sulla massa dei rifiuti accidentalmente pescati in modo coerente con il manuale Eurostat sulle statistiche sui rifiuti. Per le navi da pesca rientranti nella direttiva 2002/59/CE, la raccolta si basa sulle informazioni contenute nella notifica anticipata dei rifiuti prevista dall’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883. Per le navi da pesca non soggette alla direttiva 2002/59/CE, il regolamento ammette l’uso di indagini, fonti amministrative o altre fonti, procedure di stima statistica, oppure una combinazione di tali metodi.

Contenuto della comunicazione

I rifiuti accidentalmente pescati devono essere comunicati secondo i componenti indicati nella tabella 1 dell’allegato. L’attrezzatura da pesca abbandonata, persa o altrimenti dismessa può essere inclusa e comunicata separatamente dagli altri rifiuti marini. La tabella 2 individua gli elementi obbligatori e facoltativi della comunicazione; la tabella 3 stabilisce il formato della comunicazione e il metodo di aggregazione dei dati.

Unità di misura e conversione

Il quantitativo dei rifiuti accidentalmente pescati va comunicato sia in volume sia in massa. Se necessario, la conversione del volume in massa avviene con la formula m = ρV, dove ρ è la densità stimata del materiale, m la massa e V il volume.

Termini di trasmissione

A decorrere dal 1º gennaio 2022, gli Stati membri devono comunicare i dati e le informazioni per periodi annuali dal 1º gennaio al 31 dicembre. Le comunicazioni sono trasmesse elettronicamente entro 12 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Per i dati raccolti nel 2021, la trasmissione deve avvenire entro il 30 giugno 2022, per quanto possibile conformemente all’allegato.

Allegato: classificazione e formato dei dati

L’allegato classifica i rifiuti accidentalmente pescati per materiale e sottocategorie: plastica, metallo, gomma, legno, tessili e altri rifiuti, con ulteriori esempi di oggetti elencati nella tabella 1. La tabella 2 distingue tra dati obbligatori e facoltativi, imponendo almeno la comunicazione della massa totale e del volume totale di tutti i rifiuti accidentalmente pescati. La tabella 3 definisce la struttura tabellare del reporting, includendo la ripartizione tra massa e volume totali, ALDFG (attrezzatura da pesca abbandonata, persa o altrimenti dismessa) e altri rifiuti marini, nonché per tipologia di materiale.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienterifiutitrasporti marittimistatisticheprevenzione dell’inquinamento marino

Testo integrale

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