Regolamento (UE) 2022/85
Regolamento (UE) 2022/85 della Commissione del 20 gennaio 2022 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flonicamid in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui (LMR) del flonicamid previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005, sulla base di domande di modifica presentate per diversi prodotti agricoli e delle valutazioni scientifiche dell'EFSA. La Commissione conclude che le modifiche richieste sono sicure per i consumatori e conformi ai requisiti dell'articolo 14 del regolamento quadro. L'allegato II viene quindi sostituito per riflettere i nuovi valori LMR per numerosi prodotti vegetali e alcuni prodotti di origine animale.
Modifica i livelli massimi di residui di flonicamid in e su determinati prodotti alimentari e mangimi, aggiornando l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nella produzione, autorizzazione, controllo e commercializzazione di prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale contenenti residui dell'antiparassitario flonicamid. Riguarda i prodotti espressamente elencati nell'allegato, inclusi numerosi prodotti vegetali e di origine animale, con esclusione pratica dei prodotti non compresi nelle categorie interessate; per taluni prodotti il limite coincide con il limite di determinazione analitica. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica dei livelli massimi di residui di flonicamid
Il regolamento interviene sul quadro dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando l'allegato II per la sostanza attiva flonicamid. La modifica si inserisce in una procedura avviata su domanda degli interessati per l'uso del prodotto fitosanitario in diversi coltivi, con valutazione tecnica degli Stati membri e pareri motivati dell'EFSA.
Base normativa e iter valutativo
La Commissione richiama l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005 come base per la fissazione o revisione degli LMR. Le richieste di modifica erano state presentate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e valutate dagli Stati membri conformemente all'articolo 8; successivamente l'EFSA ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, rendendo pubblici i propri pareri motivati.
Esiti della valutazione del rischio
Secondo quanto riportato nei considerando, l'EFSA ha concluso che per tutti i prodotti interessati sono soddisfatte le prescrizioni relative ai dati e che le modifiche richieste sono accettabili per la sicurezza dei consumatori. La valutazione ha tenuto conto delle informazioni tossicologiche più recenti sul flonicamid e di una stima dell'esposizione riferita a 27 gruppi di consumatori europei. Né l'esposizione a lungo termine né quella a breve termine risultano tali da far prevedere il superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
Nuovi LMR introdotti nell'allegato II
L'allegato sostituisce la colonna relativa al flonicamid con un elenco dettagliato di LMR per categorie e prodotti specifici.
Per i prodotti vegetali, tra i principali valori introdotti figurano:
- agrumi: 0,15 mg/kg;
- frutta a guscio: 0,06 mg/kg;
- pomacee: 0,3 mg/kg;
- drupacee: albicocche 0,3 mg/kg, ciliegie 0,4 mg/kg, pesche 0,4 mg/kg, prugne 0,3 mg/kg;
- fragole: 0,7 mg/kg;
- more di rovo e lamponi: 1 mg/kg;
- altra piccola frutta e bacche: fino a 0,8 mg/kg per varie sottocategorie;
- ortaggi a radice e tubero: in generale 0,3 mg/kg, con ravanelli 0,6 mg/kg;
- pomodori e melanzane: 0,5 mg/kg;
- cucurbitacee con buccia non commestibile: 0,4 mg/kg;
- lattughe e insalate: 0,07 mg/kg;
- legumi secchi: 0,8 mg/kg;
- semi oleaginosi: in larga parte 0,06 mg/kg;
- cereali: orzo e avena 0,4 mg/kg, segale 2 mg/kg, frumento 2 mg/kg;
- luppolo: 3 mg/kg.
Per i prodotti di origine animale, l'allegato prevede in particolare:
- muscolo: 0,15 mg/kg per suini, bovini, ovini, caprini, equidi e altri animali terrestri d'allevamento; 0,1 mg/kg per il pollame;
- grasso: 0,05 mg/kg;
- fegato e rene: 0,2 mg/kg per molte specie terrestri d'allevamento; 0,1 mg/kg per il pollame;
- latte e uova: 0,15 mg/kg;
- miele e altri prodotti dell'apicoltura: 0,05 mg/kg.
In diversi casi il valore indicato coincide con il limite di determinazione analitica, segnalato con l'asterisco nell'allegato.
Definizione del residuo
Il regolamento precisa anche la definizione del residuo ai fini del controllo. In via generale, per il flonicamid il residuo è definito come somma di flonicamid, TFNA e TFNG espressa in flonicamid. Per la combinazione relativa al codice 1000000, ad eccezione del codice 1040000, la definizione è invece la somma di flonicamid e TFNA-AM espressa in flonicamid.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica normativa
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all'allegato del regolamento, con aggiornamento della colonna relativa al flonicamid.
Base procedurale e scientifica
La modifica si fonda sull'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. Le domande di revisione degli LMR erano state presentate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e valutate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 8; l'EFSA ha espresso pareri motivati sui livelli proposti.
Valutazione del rischio e sicurezza dei consumatori
La Commissione recepisce la conclusione dell'EFSA secondo cui, per tutti i prodotti interessati, i dati richiesti risultano completi e le modifiche degli LMR sono accettabili per la sicurezza dei consumatori. Viene espressamente rilevato che l'esposizione cronica e quella acuta non indicano superamenti della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
Nuovi livelli massimi di residui per i prodotti interessati
L'allegato sostituito introduce valori LMR per numerose categorie: agrumi 0,15 mg/kg; frutta a guscio 0,06 mg/kg; pomacee 0,3 mg/kg; drupacee con valori differenziati, tra cui ciliegie 0,4 mg/kg, pesche 0,4 mg/kg e prugne 0,3 mg/kg; fragole 0,7 mg/kg; more di rovo e lamponi 1 mg/kg; altra piccola frutta e bacche in varie soglie fino a 0,8 mg/kg; ortaggi a radice e tubero con valori tra 0,3 e 0,6 mg/kg; pomodori e melanzane 0,5 mg/kg; cucurbitacee con buccia non commestibile 0,4 mg/kg; lattughe e insalate 0,07 mg/kg; legumi secchi 0,8 mg/kg; semi oleaginosi in larga parte 0,06 mg/kg; cereali con valori specifici, tra cui segale e frumento 2 mg/kg; luppolo 3 mg/kg; alcuni prodotti di origine animale con valori differenziati, ad esempio muscolo 0,1-0,15 mg/kg, grasso 0,05 mg/kg, fegato e rene 0,1-0,2 mg/kg, latte e uova 0,15 mg/kg, miele 0,05 mg/kg.
Definizione del residuo
La definizione del residuo per il flonicamid è indicata come somma di flonicamid, TFNA e TFNG espressa in flonicamid; per il codice 1000000, eccetto 1040000, la definizione è invece somma di flonicamid e TFNA-AM espressa in flonicamid.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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