Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/89

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione del 21 gennaio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un metodo di calcolo uniforme per determinare se una nave disponga di sufficiente capacità di stoccaggio dedicata dei rifiuti, ai fini dell’applicazione delle deroghe previste dalla direttiva (UE) 2019/883 all’obbligo generale di conferire i rifiuti al porto di scalo. La disciplina è finalizzata ad assicurare un’applicazione armonizzata da parte degli Stati membri, usando soglie e formule comuni basate sulla quantità stimata di rifiuti a bordo. Sono espressamente esclusi dal metodo i rifiuti disciplinati dall’allegato II MARPOL e i rifiuti accidentalmente pescati. Il regolamento contiene inoltre tassi di produzione standard per varie categorie di rifiuti e precisazioni operative sulla compilazione della notifica anticipata.

Metodo uniforme per calcolare la sufficiente capacità di stoccaggio dedicata dei rifiuti a bordo delle navi ai fini delle deroghe all’obbligo di conferimento nei porti.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono utilizzare il metodo armonizzato stabilito dal regolamento per calcolare la sufficiente capacità di stoccaggio dedicata ai fini dell’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), e dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2019/883. Il metodo serve anche per verificare, sulla base della notifica anticipata dei rifiuti, la stima della produzione a bordo delle diverse tipologie di rifiuti. Non si applica ai rifiuti di cui all’allegato II della convenzione MARPOL né ai rifiuti accidentalmente pescati. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione: metodo per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata

Il regolamento dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/883 sul conferimento dei rifiuti delle navi nei porti, fissando una metodologia comune per valutare quando una nave possa beneficiare della deroga all’obbligo generale di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo al porto di scalo. La Commissione chiarisce, nei considerando, che l’obiettivo è garantire un’applicazione uniforme e armonizzata delle deroghe, evitando difformità tra Stati membri.

Finalità e ratio della disciplina

La disciplina mira a standardizzare il controllo della �sufficiente capacità di stoccaggio dedicata��, in modo che la deroga dell’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2019/883 sia applicata sulla base di criteri tecnici omogenei. Il regolamento si fonda sulla necessità di usare un metodo di calcolo comune e di integrare la stima della produzione di rifiuti con dati oggettivi e verificabili.

Ambito di applicazione

Il regolamento si rivolge agli Stati membri, che devono applicare il metodo di calcolo dell’allegato I per valutare la capacità di stoccaggio dedicata delle navi. Il metodo è utilizzato anche per verificare le informazioni contenute nella notifica anticipata dei rifiuti prevista dalla direttiva 2019/883. Restano esclusi dal metodo:

  • i rifiuti disciplinati dall’allegato II della convenzione MARPOL;
  • i rifiuti accidentalmente pescati.

Metodo di calcolo della capacità di rifiuti utilizzata (UWC)

L’allegato I introduce un calcolo aritmetico basato sul rapporto tra la quantità stimata di rifiuti conservati a bordo e la massima capacità di stoccaggio dedicata. La �Used Waste Capacity (UWC)� viene stimata al momento dell’invio della notifica anticipata dei rifiuti al porto di scalo e deve risultare inferiore a una soglia predefinita.

La formula richiede di considerare:

  • A: quantità stimata della tipologia di rifiuto da conservare a bordo al momento della partenza dal porto di scalo, espressa in m3;
  • M: massima capacità di stoccaggio dedicata, espressa in m3;
  • soglia: valore applicabile secondo la tabella 1, in funzione della tipologia di rifiuto e del successivo porto di scalo.

Soglie applicabili

Le soglie differiscono a seconda che il successivo porto di scalo sia o meno un porto dell’UE, o rientri nel �gruppo di porti aggiuntivi selezionati�. In tale gruppo rientrano i porti situati in Islanda, Norvegia, Regno Unito, comprese Isola di Man, Isole Normanne e Gibilterra, nonché i porti russi situati nel Mar Baltico.

Le soglie della tabella 1 sono le seguenti:

  • se il successivo porto è un porto dell’UE o del gruppo selezionato: 50% per l’allegato I MARPOL, 50% per l’allegato IV, 25% per l’allegato V, 75% per l’allegato VI;
  • se il successivo porto non è un porto dell’UE e non rientra nel gruppo: 25% per l’allegato I MARPOL, 50% per l’allegato IV, 20% per l’allegato V, 25% per l’allegato VI.

Dati utilizzati per la verifica e integrazione della stima

Ai fini della verifica della notifica anticipata, gli Stati membri devono tenere conto dei tassi di produzione dei rifiuti indicati nell’allegato II. In aggiunta, possono usare uno o entrambi i seguenti criteri:

  • dati storici sui rifiuti prodotti, basati sui moduli di notifica anticipata e sulle ricevute di conferimento disponibili per la nave;
  • ispezioni a bordo, per acquisire informazioni sui precedenti tassi di produzione, sulla gestione dei rifiuti e su dati specifici relativi alle apparecchiature o alle aree commerciali che incidono sulla produzione.

Definizioni operative rilevanti

Il regolamento precisa alcune nozioni funzionali al calcolo:

  • il �porto di scalo� è quello in cui la nave è diretta e al quale è inviata la notifica anticipata ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2019/883;
  • il �porto di scalo successivo� è il porto in cui la nave farà scalo dopo la partenza, indicato nel punto 2.5 del modulo di notifica anticipata;
  • la quantità indicata nella sesta colonna del punto 3 del modulo di notifica anticipata si riferisce ai rifiuti prodotti e destinati a essere smaltiti in un impianto portuale di raccolta; non vanno inclusi i quantitativi che possono essere legalmente scaricati in mare.

Indicazioni particolari per i primi due anni di applicazione

Per i primi due anni di applicazione del regolamento, l’UWC calcolata può essere considerata indicativa per alcune tipologie di residui del carico dell’allegato I MARPOL:

  • acque oleose di lavaggio delle cisterne;
  • acque di zavorra sporche;
  • residui del carico dannosi per l’ambiente marino;
  • residui del carico non dannosi per l’ambiente marino.

Tassi di produzione dei rifiuti dell’allegato II

L’allegato II contiene tabelle tecniche con i tassi di produzione di rifiuti per gli allegati I, IV e V MARPOL e per i rifiuti da EGCS dell’allegato VI. Le categorie considerate comprendono, tra le altre, acque oleose di sentina, residui oleosi, acque di lavaggio delle cisterne, acque reflue, plastica, rifiuti alimentari, rifiuti domestici, olio da cucina, ceneri prodotte dagli inceneritori, rifiuti operativi e residui del carico. Per ciascuna categoria sono indicati intervalli quantitativi, fattori determinanti e osservazioni sul trattamento a bordo, con esempi applicativi per i sistemi EGCS.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Metodo armonizzato di calcolo

Gli Stati membri devono calcolare la sufficiente capacità di stoccaggio dedicata per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), e dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2019/883 secondo il metodo dell’allegato I. Il calcolo si fonda sulla capacità di rifiuti utilizzata (Used Waste Capacity, UWC), espressa in percentuale della massima capacità di stoccaggio dedicata.

Verifica della produzione a bordo di rifiuti

Per verificare le informazioni fornite nella notifica anticipata dei rifiuti di cui all’allegato 2 della direttiva (UE) 2019/883, gli Stati membri devono tener conto dei tassi di produzione di rifiuti indicati nell’allegato II del regolamento. Possono inoltre utilizzare dati storici ricavati dai moduli di notifica anticipata e dalle ricevute di conferimento, nonché ispezioni a bordo.

Esclusioni dall’ambito del metodo

Il metodo di calcolo non si applica ai rifiuti di cui all’allegato II della convenzione MARPOL né ai rifiuti accidentalmente pescati.

Soglia UWC e criteri di valutazione

L’UWC calcolata al momento dell’invio della notifica anticipata non deve superare una soglia predefinita. Le soglie variano in funzione della tipologia di rifiuto e del successivo porto di scalo: se il porto successivo è un porto dell’UE o rientra nel gruppo di porti aggiuntivi selezionati, le soglie sono 50% per l’allegato I MARPOL, 50% per l’allegato IV, 25% per l’allegato V e 75% per l’allegato VI; se il porto successivo non è un porto dell’UE e non rientra nel gruppo, le soglie sono 25%, 50%, 20% e 25% rispettivamente.

Definizione del porto di scalo e del porto successivo

Ai fini del metodo, il porto di scalo è quello verso cui la nave è diretta e al quale è inviata la notifica anticipata ai sensi dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883. Il porto di scalo successivo è il porto in cui la nave farà scalo dopo la partenza, indicato nel modulo di notifica anticipata.

Gruppo di porti aggiuntivi selezionati

Ai fini dell’applicazione delle soglie, sono considerati porti dell’UE anche i porti situati in Islanda, Norvegia, Regno Unito, comprese Isola di Man, Isole Normanne e Gibilterra, e i porti russi situati nel Mar Baltico.

Indicatori provvisori per alcuni residui del carico

Nei primi due anni di applicazione del regolamento, l’UWC può essere considerata indicativa per alcune tipologie di residui del carico dell’allegato I MARPOL: acque oleose di lavaggio delle cisterne, acque di zavorra sporche, residui del carico dannosi per l’ambiente marino e residui del carico non dannosi per l’ambiente marino.

Tassi di produzione standard dei rifiuti

L’allegato II riporta tassi di produzione per diverse categorie di rifiuti degli allegati I, IV e V MARPOL e per i rifiuti derivanti da EGCS (sistemi di depurazione dei gas di scarico) dell’allegato VI. Sono indicati intervalli o coefficienti per acque oleose di sentina, residui oleosi, acque reflue, plastica, rifiuti alimentari, rifiuti domestici, olio da cucina, ceneri da inceneritore, rifiuti operativi, residui del carico e fanghi EGCS, con fattori determinanti e note operative sul trattamento a bordo.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasporti marittimiprevenzione dell'inquinamentogestione dei rifiuti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.