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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/91

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/91 della Commissione del 21 gennaio 2022 che definisce i criteri per determinare che una nave produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo ambientalmente sostenibile e compatibile in conformità alla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione stabilisce una metodologia armonizzata per individuare le navi che generano minori quantità di rifiuti e adottano pratiche di gestione ambientalmente sostenibili, così da consentire riduzioni delle tariffe portuali previste dalla direttiva (UE) 2019/883. L’allegato distingue tra criteri obbligatori, che devono essere considerati nel calcolo della riduzione, e criteri facoltativi, che possono essere valorizzati dagli impianti portuali o dalle autorità portuali. Il sistema si basa su criteri tecnici e gestionali collegati alle convenzioni e agli allegati MARPOL, con mezzi di verifica documentali e certificativi.

Definisce i criteri per stabilire quando una nave produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo ambientalmente sostenibile, ai fini della riduzione delle tariffe portuali previste dalla direttiva (UE) 2019/883.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli impianti portuali di raccolta e alle autorità portuali degli Stati membri, che devono tener conto dei criteri indicati nell’allegato per calcolare le riduzioni tariffarie connesse alla gestione dei rifiuti delle navi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2019/883. L’applicazione è generale in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; il testo è inoltre rilevante ai fini del SEE. Sono previsti criteri obbligatori e criteri facoltativi, con possibilità di utilizzare anche sistemi aggiuntivi di verifica se idonei a dimostrare il rispetto dei criteri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/91 della Commissione

Il regolamento definisce criteri uniformi per stabilire quando una nave produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo ambientalmente sostenibile, ai fini delle riduzioni tariffarie previste dalla direttiva (UE) 2019/883 sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi. La Commissione richiama l’esigenza di una metodologia armonizzata per garantire condizioni uniformi di applicazione negli Stati membri.

Base giuridica e finalità

L’atto è adottato sulla base dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/883. Dai considerando emerge che:

  • i criteri della sezione 1 dell’allegato corrispondono agli sforzi essenziali per ridurre i rifiuti e sono quindi obbligatori;
  • i criteri della sezione 2 servono a incentivare pratiche e attrezzature specifiche e sono quindi facoltativi;
  • l’uso di un regolamento di esecuzione è ritenuto necessario per assicurare uniformità applicativa in tutta l’Unione.

Ambito di applicazione soggettivo e funzionale

Il regolamento si rivolge agli impianti portuali di raccolta e alle autorità portuali, che devono applicare i criteri per determinare la riduzione della tariffa dovuta dalle navi. L’oggetto materiale è la valutazione di pratiche di bordo e di gestione dei rifiuti, con particolare attenzione ai rifiuti solidi, alle acque di sentina, ai fanghi oleosi e alle acque reflue.

Criteri obbligatori

La sezione 1 dell’allegato individua i criteri che devono essere presi in considerazione nel calcolo della riduzione tariffaria. In sintesi, riguarda:

  • la separazione a bordo dei rifiuti secondo la risoluzione MEPC.295(71) e il conferimento in impianti portuali adeguati conformi all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2019/883;
  • l’adozione di politiche di acquisto ecosostenibili, con riduzione dei materiali di imballaggio, uso di imballaggi alla rinfusa e limitazione della plastica monouso.

Per tali criteri, l’allegato richiama l’allegato V della convenzione MARPOL e indica, come possibili mezzi di verifica, documentazione e schemi certificativi quali Green Award, ISO 21070, Blue Angel, Green Marine, ricevute di conferimento dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti solidi approvati dalla società di classificazione e ISO 14001.

Criteri facoltativi

La sezione 2 dell’allegato contiene criteri che possono essere presi in considerazione in modo discrezionale per premiare ulteriori comportamenti virtuosi. Tra questi rientrano:

  • l’uso di combustibili alternativi e di altre fonti di energia durante il viaggio fino al porto di scalo o all’ormeggio, ad esempio energia elettrica da terra, eolica o solare;
  • l’impiego di sistemi "White Box" inferiori a 5 ppm per il controllo e il monitoraggio dello scarico delle acque di sentina;
  • l’adozione di separatori di acque oleose (OWS) inferiori a 5 ppm, anche con sistema di allarme e arresto automatico per navi inferiori a 10.000 GT;
  • l’assetto operativo per cui la nave non utilizza apparecchiature di filtraggio degli idrocarburi per gli scarichi ma separa tutte le acque di sentina e i fanghi e li consegna agli impianti portuali di raccolta;
  • sistemi di trattamento delle acque reflue conformi alla risoluzione MEPC.227(64), con eccezione delle navi da passeggeri che operano in zone speciali ai sensi dell’allegato IV MARPOL;
  • il mancato scarico in mare delle acque reflue e il conferimento agli impianti portuali di raccolta di acque reflue trattate e non trattate e dei fanghi di depurazione;
  • il riutilizzo e il riciclaggio a bordo.

Anche per tali criteri l’allegato indica i corrispondenti allegati MARPOL e i mezzi di verifica, tra cui bollettini di consegna del combustibile, registri degli idrocarburi, certificati di classe, documentazione di omologazione, dichiarazioni UE di conformità ai sensi della direttiva 2014/90/UE, SEEMP, ricevute di conferimento e schemi quali Green Award, CSI, Green Marine e Blue Angel.

Verifica e prove di conformità

L’allegato è particolarmente rilevante per la pratica operativa, perché non si limita a elencare i criteri ma individua anche gli strumenti probatori che possono essere utilizzati per dimostrarne il rispetto. Il testo precisa inoltre che possono essere accettati sistemi aggiuntivi di verifica, purché idonei a dimostrare il soddisfacimento dei criteri.

Entrata in vigore e natura del regolamento

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Criteri obbligatori per la riduzione tariffaria

L’articolo 1, paragrafo 1, impone agli impianti portuali di raccolta o alle autorità portuali di tenere conto dei criteri della sezione 1 dell’allegato nel calcolo della riduzione della tariffa prevista dall’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva (UE) 2019/883. I criteri obbligatori riguardano in particolare la separazione dei rifiuti a bordo conformemente alla risoluzione MEPC.295(71) e il conferimento in impianti portuali adeguati, nonché politiche di acquisto ecosostenibili volte a ridurre imballaggi e plastica monouso.

Criteri facoltativi per l’incentivazione di pratiche virtuose

L’articolo 1, paragrafo 2, prevede che gli impianti portuali di raccolta o le autorità portuali possano tenere conto dei criteri della sezione 2 dell’allegato nel calcolo della riduzione tariffaria. Tra i criteri facoltativi figurano l’uso di combustibili alternativi e altre fonti di energia durante il viaggio o in porto, l’impiego di sistemi di controllo delle acque di sentina e separatori di acque oleose a bassa emissione, il trattamento delle acque reflue e il riutilizzo/riciclaggio a bordo.

Allegato: criteri e mezzi di verifica

L’allegato ripartisce i criteri in due sezioni. Per ciascun criterio indica il relativo ambito MARPOL, gli elementi correlati e i possibili mezzi di verifica, tra cui certificazioni, ricevute di conferimento dei rifiuti, registri degli idrocarburi, dichiarazioni UE di conformità, certificati di classe, piani di gestione dei rifiuti, SEEMP e schemi riconosciuti come Green Award, ISO 21070, Blue Angel, Green Marine e Clean Shipping Index. È prevista la possibilità di accettare sistemi aggiuntivi di prova purché idonei a dimostrare il soddisfacimento dei criteri.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasporti marittimigestione dei rifiutiprevenzione dell'inquinamento marinoportualità

Testo integrale

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