Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/486

Regolamento delegato (UE) 2022/486 della Commissione del 21 gennaio 2022 che modifica gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo delle spese dell'intervento pubblico

Normativa europea32022R0486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le regole tecniche del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 sul calcolo delle spese dell'intervento pubblico, con particolare riguardo ai tassi di interesse e agli importi forfettari applicabili al FEAGA. Introduce un criterio di riserva basato sull'€STR qualora l'EURIBOR non sia disponibile e consente il ricorso al tasso sostitutivo anche per gli Stati membri non euro in assenza dell'IBOR nazionale. Inoltre, semplifica la disciplina prevedendo che i regolamenti e le decisioni di esecuzione della Commissione restino efficaci fino alla loro abrogazione, anziché essere adottati annualmente in modo reiterato.

Modifica gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 sui metodi di calcolo delle spese dell'intervento pubblico finanziate dal FEAGA.

Ambito di applicazione

Si applica ai meccanismi di calcolo delle spese finanziarie e degli importi forfettari relativi all'intervento pubblico nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), in connessione con il regolamento (UE) n. 1306/2013. Riguarda gli Stati membri quando acquistano prodotti all'intervento o comunicano i costi sostenuti per operazioni di ammasso pubblico; disciplina anche il comportamento della Commissione nella fissazione dei tassi di interesse e degli importi forfettari. È applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica degli allegati I e III del regolamento delegato (UE) n. 906/2014

Il regolamento interviene sulle regole di calcolo delle spese dell'intervento pubblico nel quadro del FEAGA, adattando la disciplina a un uso ritenuto solo occasionale dell'intervento pubblico. La modifica mira anche a semplificare l'attività della Commissione, evitando aggiornamenti annuali inutili in assenza di effettive operazioni di ammasso o acquisto all'intervento.

Tasso di interesse uniforme per il finanziamento delle spese di intervento

L'allegato I, parte I, è riscritto per disciplinare il tasso di interesse uniforme da applicare alle spese finanziarie sostenute dal FEAGA per le risorse mobilitate dagli Stati membri per l'acquisto dei prodotti all'intervento. Il tasso è determinato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine a 3 e 12 mesi rilevati in un periodo di riferimento di 6 mesi, con ponderazione di un terzo e due terzi.

In caso di indisponibilità dell'EURIBOR, il regolamento prevede l'utilizzo dell'€STR medio registrato nel periodo di riferimento di 6 mesi come tasso di riserva. La scelta risponde alla progressiva riduzione delle operazioni sottostanti l'EURIBOR e consente di garantire continuità nella determinazione del tasso applicabile.

Comunicazione dei tassi da parte degli Stati membri

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, su richiesta, il tasso di interesse medio effettivamente sostenuto nel periodo di riferimento indicato al punto 1, entro il termine fissato dalla Commissione stessa. La comunicazione deve avvenire mediante il modulo reso disponibile dalla Commissione.

Per la selezione del tasso di riferimento, il testo distingue tra:

  • Stati membri la cui moneta è l'euro: si utilizza l'EURIBOR a 3 mesi o, se non disponibile, l'€STR;
  • Stati membri la cui moneta non è l'euro: si utilizza l'IBOR a 3 mesi applicabile nello Stato membro o, se tale indice non è disponibile, il tasso che sostituisce l'IBOR.

Arrotondamento e durata degli atti di esecuzione

Il regolamento precisa che i tassi di interesse fissati dal regolamento di esecuzione della Commissione adottato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono arrotondati a un decimale.

Viene inoltre introdotta una regola di stabilità: il regolamento di esecuzione che fissa il tasso di interesse continua ad applicarsi fino alla sua abrogazione mediante un nuovo regolamento di esecuzione che fissi un nuovo tasso. La logica è quella di evitare rinnovi annuali automatici in assenza di variazioni o di operazioni di intervento effettive.

Importi forfettari per l'ammasso pubblico

L'allegato III, parte I, punto 4, viene sostituito per disciplinare i casi in cui il numero di Stati membri che effettuano l'ammasso pubblico o comunicano i costi di un'operazione materiale relativa a un prodotto dell'allegato II sia inferiore a quattro. In tal caso, gli importi forfettari per quel prodotto sono determinati sulla base dei costi rilevati nei soli Stati membri interessati.

È introdotto un limite di variazione: l'importo forfettario finale non può discostarsi di oltre il 2 % rispetto all'importo fissato in precedenza. La modifica mira a evitare incertezze giuridiche nella determinazione dell'importo in scenari con dati limitati.

Persistenza della decisione di esecuzione sugli importi forfettari

L'allegato III, parte II, punto 3, è riscritto per prevedere che, se durante l'esercizio contabile in corso non vi è ammasso pubblico, la decisione di esecuzione della Commissione che fissa gli importi forfettari resti applicabile fino alla sua abrogazione da una nuova decisione di esecuzione recante nuovi importi forfettari. Anche qui l'obiettivo è semplificare la gestione amministrativa e prevenire adempimenti ripetitivi inutili.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento del tasso di interesse uniforme FEAGA

L'allegato I, parte I, punto 1, è sostituito: per il calcolo delle spese finanziarie sostenute dal FEAGA per le risorse mobilizzate dagli Stati membri per l'acquisto dei prodotti all'intervento, la Commissione fissa un tasso di interesse uniforme per l'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il tasso corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine a 3 e 12 mesi in un periodo di riferimento di 6 mesi, con ponderazione di un terzo e due terzi; se l'EURIBOR non è disponibile, si utilizza la media dell'€STR nel medesimo periodo.

Comunicazione dei tassi da parte degli Stati membri e tassi di riferimento

L'allegato I, parte I, punto 2, è modificato: gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta, il tasso medio effettivamente sostenuto nel periodo di riferimento entro il termine indicato nella richiesta, tramite il modulo messo a disposizione dalla Commissione. Per gli Stati membri dell'euro si usa l'EURIBOR a 3 mesi o, in mancanza, l'€STR; per gli Stati membri non euro si usa l'IBOR a 3 mesi applicabile o, se assente, il tasso sostitutivo dell'IBOR.

Arrotondamento e durata del regolamento di esecuzione sul tasso di interesse

L'allegato I, parte I, punto 3, prevede che i tassi di interesse fissati dal regolamento di esecuzione della Commissione siano arrotondati a un decimale. È aggiunto un nuovo punto 4, secondo cui il regolamento di esecuzione che fissa il tasso di interesse continua ad applicarsi fino alla sua abrogazione mediante un nuovo regolamento di esecuzione che fissi un nuovo tasso.

Determinazione degli importi forfettari in caso di pochi Stati membri interessati

L'allegato III, parte I, punto 4, è sostituito: se per un prodotto il numero di Stati membri che effettuano l'ammasso pubblico o comunicano i costi di un'operazione materiale relativa a un prodotto dell'allegato II è inferiore a quattro, gli importi forfettari sono determinati sulla base dei costi rilevati in tali Stati membri. L'importo forfettario finale non può comunque discostarsi di oltre il 2 % dall'importo precedentemente fissato.

Persistenza degli importi forfettari in assenza di ammasso pubblico

L'allegato III, parte II, punto 3, è sostituito: se durante l'esercizio contabile in corso non vi è ammasso pubblico, la decisione di esecuzione della Commissione che fissa gli importi forfettari continua ad applicarsi fino alla sua abrogazione da una nuova decisione di esecuzione che fissi nuovi importi forfettari.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunefinanziamento agricolointervento pubblicogestione finanziaria dell'unione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.