Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/90

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/90 della Commissione del 21 gennaio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elementi dettagliati del meccanismo unionale di selezione delle navi da ispezionare basato sul rischio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un meccanismo unionale armonizzato di selezione delle navi da ispezionare basato sul rischio, in attuazione della direttiva (UE) 2019/883 sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi. Le navi sono classificate in quattro livelli di rischio, da elevato a minimo, sulla base di parametri predeterminati e di allarmi gestiti tramite SafeSeaNet e THETIS-EU. Gli Stati membri devono dare priorità alle navi più rischiose e selezionare casualmente almeno l’1 % delle navi da ispezionare ogni anno. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Modalità uniformi di applicazione del meccanismo unionale basato sul rischio per selezionare le navi da ispezionare in materia di rifiuti delle navi e impianti portuali di raccolta.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, nell’ambito delle ispezioni previste dall’articolo 11 della direttiva (UE) 2019/883, con riferimento alle navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva. Il regolamento disciplina la classificazione del rischio delle navi e i criteri di priorità/selezione per le ispezioni; ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. Non prevede esclusioni soggettive ulteriori rispetto al rinvio alla categoria di navi definita dalla direttiva di base.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/90: selezione basata sul rischio delle navi da ispezionare

Il regolamento attua l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/883, istituendo un meccanismo unionale uniforme per selezionare le navi da ispezionare in materia di conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta. La finalità è rafforzare l’effettiva applicazione degli obblighi della direttiva e contribuire alla prevenzione dei rifiuti marini e dell’inquinamento provocato dalle navi.

Contesto e finalità

Nei considerando, la Commissione sottolinea che l’obbligo di conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta è essenziale per contrastare i rifiuti immessi dalle navi nell’ambiente marino. Per garantire condizioni uniformi in tutta l’Unione, viene quindi introdotta una metodologia armonizzata che supporta le autorità competenti degli Stati membri nell’adempimento degli obblighi di ispezione previsti dalla direttiva.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le ispezioni delle navi rientranti nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/883. Esso non disciplina in modo autonomo il regime sostanziale dei rifiuti delle navi, ma il solo criterio di selezione e classificazione del rischio ai fini ispettivi. La disciplina è vincolante per tutti gli Stati membri e si applica direttamente.

Classificazione delle navi in quattro livelli di rischio

L’articolo 1 prevede quattro livelli di rischio:

  • livello 1: rischio elevato;
  • livello 2: rischio medio;
  • livello 3: rischio basso;
  • livello 4: rischio minimo.

La classificazione deriva dai parametri di rischio indicati nella tabella 1 dell’allegato. La metodologia non si limita a un dato isolato, ma combina diversi elementi informativi che producono allarmi colorati, poi tradotti in un livello di rischio complessivo.

Parametri di rischio e fonti informative

L’allegato individua dieci parametri di rischio. Tra i principali elementi considerati figurano:

  • il mancato rispetto degli obblighi di notifica anticipata dei rifiuti ex articolo 6 della direttiva;
  • l’incompletezza o l’inidoneità delle informazioni fornite da operatore, agente o comandante;
  • l’assenza di ispezioni nei 12 mesi precedenti, con nota che l’allarme dovrebbe essere attivo solo dopo il 28 giugno 2022;
  • le segnalazioni di mancato rispetto dell’articolo 7 della direttiva;
  • le non conformità recenti relative agli impianti portuali di raccolta;
  • l’insufficienza dello stoccaggio dedicato a bordo;
  • il porto di scalo precedente e successivo, con regole specifiche per considerare come UE taluni porti di Islanda, Norvegia, Regno Unito, Isola di Man, Isole Normanne, Gibilterra e porti russi nel Mar Baltico;
  • l’esistenza di un’esenzione;
  • i rapporti di incidente di tipo "rifiuti" registrati in SafeSeaNet.

Logica di attribuzione del livello di rischio

La tabella 2 dell’allegato stabilisce una logica gerarchica molto netta:

  • uno o più allarmi rossi comportano rischio 1;
  • uno o più allarmi arancioni comportano rischio 2;
  • uno o più allarmi gialli comportano rischio 3;
  • l’assenza di allarmi attivi comporta rischio 4.

La tabella 3 consente inoltre di convertire allarmi multipli secondo una soglia di equivalenza: tre allarmi gialli equivalgono a un arancione e tre allarmi arancioni equivalgono a un rosso, fino al numero che determina l’applicazione del fattore di conversione.

Obblighi degli Stati membri nelle ispezioni

In sede di adempimento degli obblighi di ispezione della direttiva, gli Stati membri devono:

  • dare priorità alle navi con livello di rischio più elevato;
  • effettuare una selezione casuale di almeno l’1 % del numero di navi da ispezionare ogni anno.

Il regolamento non introduce sanzioni autonome, ma organizza il criterio di selezione e priorità che deve guidare l’attività ispettiva nazionale.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Classificazione delle navi per livello di rischio

L’articolo 1 prevede che, ai fini delle ispezioni, gli Stati membri classifichino le navi interessate in quattro categorie: livello di rischio 1 (rischio elevato), 2 (rischio medio), 3 (rischio basso) e 4 (rischio minimo). La categoria di ciascuna nave è determinata in base ai parametri di rischio contenuti nella tabella 1 dell’allegato e secondo la metodologia di cui ai punti da 1 a 4 dell’allegato.

Criteri di selezione per le ispezioni

L’articolo 2 impone agli Stati membri, nell’adempiere agli impegni di ispezione di cui all’articolo 11 della direttiva (UE) 2019/883, di dare priorità alle navi con livello di rischio più elevato. Inoltre, devono selezionare in modo casuale per l’ispezione almeno l’1 % del numero di navi da ispezionare ogni anno.

Metodologia di calcolo del rischio

L’allegato stabilisce che i parametri della tabella 1 siano utilizzati per determinare il livello di rischio della nave; a ciascun parametro è assegnato un colore di allarme: rosso (elevato), arancione (medio) o giallo (basso). L’assegnazione del livello di rischio sulla base degli allarmi attivi avviene secondo i criteri della tabella 2, con possibili fattori di conversione della tabella 3 per combinare allarmi concomitanti.

Parametri di rischio principali

I parametri considerano, tra l’altro, il mancato invio o l’incompletezza della notifica anticipata dei rifiuti ex articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883; la validità delle informazioni fornite da operatore, agente o comandante; la mancanza di ispezioni nei 12 mesi precedenti; le comunicazioni di mancato rispetto dell’articolo 7; le non conformità relative agli impianti portuali di raccolta; l’insufficienza dello stoccaggio dedicato a bordo; il porto di scalo precedente e successivo; l’esistenza di un’esenzione; e i rapporti di incidente di tipo rifiuti in SafeSeaNet.

Assegnazione del livello di rischio in base agli allarmi

Secondo la tabella 2 dell’allegato, la presenza di uno o più allarmi rossi determina il livello di rischio 1; uno o più allarmi arancioni determinano il livello di rischio 2; uno o più allarmi gialli determinano il livello di rischio 3; in assenza di allarmi attivi si applica il livello di rischio 4.

Fattori di conversione tra allarmi

La tabella 3 dell’allegato consente di trattare più allarmi attivi concomitanti mediante fattori di conversione: tre allarmi gialli equivalgono a un allarme arancione e tre allarmi arancioni equivalgono a un allarme rosso, fino al numero che determina l’applicazione del fattore di conversione.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasporti marittimiprevenzione dell’inquinamentosicurezza marittima

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.