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Sentenza

Sentenza del 11/04/2017 n. 1650 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RENDITA CATASTALE - Dichiarazione Docfa - Accertamento - Opifici - Elementi costitutivi - Inclusione nella determinazione della rendita - Legittima - Funzionalità e strumentalità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima l’inclusione nella rendita catastale degli elementi costitutivi dell’opificio e delle strutture funzionali alle sue speciali esigenze produttive, anche quando non risultino fisicamente incorporate al suolo. La valutazione deve essere effettuata considerando l’unità immobiliare nel suo complesso e includendo tutte le componenti senza le quali verrebbe meno la nozione stessa di opificio.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’inclusione nella rendita catastale di alcuni elementi costitutivi dell’opificio non fisicamente incorporati al suolo. La questione riguardava se tali strutture, pur separabili o non infisse materialmente nel terreno, dovessero essere considerate ai fini della determinazione della rendita in quanto funzionali e strumentali all’attività industriale svolta nell’immobile.

Norme richiamate

  • Art. 10 del regio decreto-legge n. 652/1939

    Immobili censiti nella categoria "D"

    Per gli immobili a destinazione speciale appartenenti alla categoria catastale D, la rendita deve riflettere il valore e la funzionalità complessiva dell’unità immobiliare, comprendendo gli elementi costitutivi e strumentali all’attività industriale.

Massime di principio

  • Ai fini catastali, negli opifici e negli immobili a destinazione speciale rileva la funzionalità complessiva del bene, non soltanto l’incorporazione fisica delle singole strutture al suolo.
  • Devono essere inclusi nella rendita anche gli impianti, le strutture e gli elementi separabili o non infissi, quando siano essenziali o strumentali allo svolgimento dell’attività industriale.
  • La valutazione catastale deve essere condotta sull’unità immobiliare nel suo insieme: se l’esclusione di una componente rende l’immobile non più configurabile come opificio, tale componente è normalmente rilevante ai fini della rendita.
  • La mera autonomia fisica o rimovibilità di un elemento non è sufficiente a escluderlo dalla rendita; occorre verificare il rapporto di funzionalità e strumentalità con l’immobile e con l’attività esercitata.
  • In caso di contestazione di una rendita Docfa o di un accertamento catastale, è quindi necessario dimostrare non solo che l’elemento è separabile, ma anche che non è essenziale né funzionale alla specifica destinazione produttiva dell’opificio.

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