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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-372/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 dicembre 2017. — Soha Sahyouni contro Raja Mamisch. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Regolamento (UE) n. 1259/2010 – Cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Riconoscimento di un divorzio di natura privata pronunciato da un’istanza religiosa in uno Stato terzo – Sfera di applicazione di detto regolamento. — Causa C-372/16

Giurisprudenza europea62016CJ0372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il regolamento Roma III non disciplina i divorzi privati pronunciati in uno Stato terzo da un’istanza religiosa, anche se il giudice nazionale, per effetto del proprio diritto interno, intende riferirsi a tale regolamento per il riconoscimento. La nozione di "divorzio" nel regolamento va letta in coerenza con il regolamento Bruxelles II bis e presuppone un intervento pubblico o un controllo pubblico. Poiché il caso resta fuori dall’ambito del regolamento, la Corte non esamina le questioni sull’articolo 10 e sulla discriminazione.

Il divorzio privato pronunciato da un tribunale religioso di uno Stato terzo non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1259/2010 (Roma III).

La questione giuridica

Se l’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1259/2010 si applichi anche a un divorzio di natura privata, ottenuto mediante dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso in uno Stato terzo; e, solo in caso affermativo, come interpretare l’articolo 10 del regolamento nei casi di possibile discriminazione nell’accesso al divorzio.

Principio di diritto

Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica solo ai divorzi pronunciati da un’autorità giurisdizionale statale, da un’autorità pubblica o sotto il suo controllo; non si applica invece ai divorzi di natura privata, come quello derivante da una dichiarazione unilaterale resa dinanzi a un tribunale religioso di uno Stato terzo. Di conseguenza, la questione dell’eventuale applicazione dell’articolo 10 del regolamento non si pone, poiché tale tipo di divorzio resta fuori dalla sfera di applicazione ratione materiae del regolamento stesso.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1259/2010
  • Articolo 1 del regolamento (UE) n. 1259/2010
  • Articolo 4 del regolamento (UE) n. 1259/2010
  • Articolo 5 del regolamento (UE) n. 1259/2010
  • Articolo 8 del regolamento (UE) n. 1259/2010
  • Articolo 10 del regolamento (UE) n. 1259/2010
  • Articolo 12 del regolamento (UE) n. 1259/2010
  • Articolo 13 del regolamento (UE) n. 1259/2010
  • Articolo 18 del regolamento (UE) n. 1259/2010
  • Regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 1 del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 2, punto 4, del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • FamFG, articolo 107
  • FamFG, articolo 108
  • EGBGB, articolo 17

Il divorzio privato religioso e l’ambito del regolamento (UE) n. 1259/2010

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht München nel contesto del riconoscimento in Germania di un divorzio pronunciato in Siria da un tribunale religioso sulla base di una dichiarazione unilaterale del marito. La Corte era chiamata a stabilire se una simile fattispecie rientri nell’ambito di applicazione del regolamento Roma III, relativo alla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

Fatti e procedimento principale

I coniugi, entrambi con doppia cittadinanza siriana e tedesca, si erano sposati in Siria e avevano vissuto a lungo tra Germania, Siria e altri Paesi. Nel 2013 il marito aveva manifestato la volontà di divorziare dinanzi a un tribunale religioso della sharia di Latakia, che aveva constatato il divorzio il 20 maggio 2013. Successivamente il marito aveva chiesto in Germania il riconoscimento della decisione di divorzio; la moglie aveva domandato l’annullamento della decisione di riconoscimento e l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento.

Il giudice del rinvio ha rilevato che, in base alla prassi tedesca collegata all’articolo 107 del FamFG, i divorzi pronunciati all’estero vengono riconosciuti mediante una procedura specifica e che, per i divorzi privati, si effettua un esame della loro validità alla luce del diritto materiale determinato dalle norme di conflitto. Dopo l’adozione del regolamento n. 1259/2010, il legislatore tedesco aveva inoltre eliminato una precedente norma interna di conflitto, ritenendola superata proprio in ragione dell’esistenza del regolamento.

Questioni pregiudiziali

Il giudice tedesco ha chiesto in sostanza:

  • se l’articolo 1 del regolamento n. 1259/2010 comprenda anche i divorzi privati, come quello pronunciato da un tribunale religioso siriano;
  • in caso di risposta affermativa, come debba essere interpretato l’articolo 10 del regolamento nei casi in cui la legge applicabile ammetta il divorzio ma con condizioni diverse per i coniugi in ragione del sesso;
  • se, ancora in tale ipotesi, il consenso del coniuge asseritamente discriminato possa escludere l’applicazione dell’articolo 10.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1 del regolamento n. 1259/2010, che delimita l’ambito di applicazione del regolamento;
  • l’articolo 4, sul carattere universale della legge designata;
  • gli articoli 5 e 8, sulla scelta della legge applicabile e sui criteri oggettivi di collegamento;
  • l’articolo 10, sulla disapplicazione della legge designata quando essa non preveda il divorzio o non assicuri pari condizioni di accesso;
  • l’articolo 12, sull’ordine pubblico;
  • l’articolo 13, che esclude qualsiasi obbligo per gli Stati membri di pronunciare un divorzio se il loro diritto non lo prevede;
  • l’articolo 18, sull’applicazione temporale del regolamento. Viene inoltre richiamato il regolamento (CE) n. 2201/2003, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 2, punto 4, che definisce la decisione di divorzio emessa dal giudice di uno Stato membro.

Ricevibilità del rinvio

La Corte ricorda anzitutto che il riconoscimento di una decisione di divorzio emanata in uno Stato terzo non rientra, di per sé, nel diritto dell’Unione. Tuttavia, il rinvio è ricevibile perché il giudice nazionale ha spiegato che il diritto tedesco ha reso operativa, per il riconoscimento dei divorzi privati stranieri, la logica del regolamento n. 1259/2010. In presenza di una tale scelta del diritto interno, l’interpretazione del regolamento può risultare rilevante anche per una fattispecie formalmente esterna al diritto dell’Unione.

Ragionamento della Corte sull’articolo 1 del regolamento n. 1259/2010

La Corte procede a interpretare la nozione di "divorzio" tenendo conto di lettera, contesto e finalità del regolamento.

Sotto il profilo letterale, l’articolo 1 non definisce espressamente la nozione di divorzio. Dal contesto emerge però che varie disposizioni del regolamento presuppongono un intervento di una "autorità giurisdizionale" o comunque un "procedimento"; ciò fa intendere che il regolamento riguardi divorzi pronunciati da un’autorità statale, da un’autorità pubblica o sotto il suo controllo.

La Corte valorizza poi il considerando 10, che impone coerenza con il regolamento n. 2201/2003. Quest’ultimo, all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si applica al divorzio indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, ma la nozione di "decisione" di cui all’articolo 2, punto 4, presuppone comunque una decisione emessa dal giudice di uno Stato membro. Non sarebbe coerente attribuire al termine "divorzio" un significato diverso nei due regolamenti.

Infine, la finalità del regolamento Roma III conferma tale lettura: al momento della sua adozione, negli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, le decisioni con efficacia giuridica in materia di divorzio erano adottate da organi pubblici. Il legislatore dell’Unione avrebbe quindi preso in considerazione solo i divorzi pronunciati da un’autorità pubblica o sotto il suo controllo, non i divorzi privati fondati su una mera dichiarazione di volontà unilaterale resa dinanzi a un tribunale religioso.

Decisione della Corte

La Corte risponde alla prima questione affermando che l’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1259/2010 deve essere interpretato nel senso che un divorzio risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso, come quello oggetto della controversia, non rientra nella sfera di applicazione ratione materiae del regolamento.

Effetti sulle ulteriori questioni

Poiché la fattispecie è esclusa dall’ambito del regolamento, la Corte dichiara che non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale, relative all’articolo 10 e al possibile rilievo del consenso del coniuge che assume di essere discriminato.

Principio affermato

La pronuncia stabilisce che il regolamento Roma III disciplina la legge applicabile al divorzio solo quando il divorzio sia pronunciato da un’autorità statale o pubblica, oppure sotto il suo controllo; non vi rientrano i divorzi privati di origine religiosa o unilaterale provenienti da Stati terzi. Per tali fattispecie, il regolamento non può essere invocato neppure per applicare l’articolo 10 sulla parità di accesso al divorzio.

Come è indicizzato

Materiediritto internazionale privatodivorzioriconoscimento di decisioni stranierespazio di libertà, sicurezza e giustiziacooperazione giudiziaria civile

Testo integrale

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