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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27146/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato un atto impositivo relativo ai propri rapporti fiscali; la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e l'Agenzia delle Entrate aveva appellato. La Commissione tributaria regionale ha però annullato la decisione di primo grado ritenendo sussistente una violazione del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio dei soci della società, applicando il regime del litisconsorzio necessario tipico dell'impugnazione di avvisi di accertamento emessi nei confronti di società di persone. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi sostanzialmente convergenti: 1) violazione dell'art. 59, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la CTR avesse erroneamente presupposto che fosse stato impugnato un avviso di accertamento, mentre il giudizio riguardava una cartella di pagamento; 2) violazione dell'art. 5 TUIR e dell'art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR esteso alla controversia la giurisprudenza sul litisconsorzio necessario relativa agli avvisi di accertamento delle società di persone, non pertinente in caso di impugnazione di cartella di pagamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Agenzia. Ha poi esaminato congiuntamente i due motivi, considerandoli in sostanza una censura unica, e li ha accolti. La decisione impugnata è stata ritenuta affetta da motivazione del tutto inconferente rispetto al reale oggetto del giudizio di appello, poiché la CTR aveva deciso su una fattispecie diversa da quella in concreto devoluta, facendo così difetto degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso. Tale vizio è stato qualificato come nullità insanabile rilevabile d'ufficio, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla CTR in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 59, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale norma processuale invocata per censurare l'errore della CTR nel qualificare l'atto impugnato e nel fondare su tale errore la decisione di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato come parametro del vizio di nullità della sentenza per errori processuali e motivazione inconferente rispetto al giudizio.

  • art. 5 TUIR

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'applicazione della disciplina propria delle società di persone al caso concreto.

  • art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erroneità dell'estensione del litisconsorzio necessario alla cartella di pagamento.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Indicato nel secondo motivo come parametro di censura della motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito si fonda su un presupposto fattuale o giuridico diverso da quello realmente devoluto in giudizio, la motivazione è inconferente e la sentenza è affetta da nullità insanabile, rilevabile anche d'ufficio in cassazione.
  • L'applicazione del litisconsorzio necessario deve essere valutata in modo rigoroso in relazione al tipo di atto impugnato: non è consentito estendere automaticamente alla cartella di pagamento i principi elaborati per l'impugnazione dell'avviso di accertamento di una società di persone.
  • In sede di legittimità, censure formalmente distinte ma sostanzialmente dirette a contestare il medesimo errore della sentenza di merito possono essere esaminate congiuntamente.
  • La sentenza di merito deve contenere gli elementi necessari a definire il rapporto controverso e a consentire la formazione del giudicato; se tali elementi mancano perché la motivazione verte su una fattispecie diversa, il provvedimento non può essere mantenuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullitàGiudicato

Testo integrale

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