Regolamento (UE) 2022/1036
Regolamento delegato (UE) 2022/1036 della Commissione del 29 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo di riferimento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2022/1036 modifica il regolamento (UE) 2020/1429 prorogando il periodo di riferimento delle misure temporanee sui canoni ferroviari fino al 31 dicembre 2022. La proroga è motivata dal permanere degli effetti economici della pandemia di COVID-19 sul traffico ferroviario, soprattutto nel segmento passeggeri commerciale. Il regolamento entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Proroga fino al 31 dicembre 2022 del periodo di riferimento delle misure temporanee sui canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria previste dal regolamento (UE) 2020/1429.
Ambito di applicazione
Si applica all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria disciplinato dal capo IV della direttiva 2012/34/UE, per servizi ferroviari nazionali e internazionali, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2022. Riguarda gli Stati membri, che possono autorizzare i gestori dell’infrastruttura a ridurre, rinunciare o rinviare i canoni di accesso; incide indirettamente sulle imprese ferroviarie beneficiarie di tali misure. Non introduce un nuovo regime materiale, ma estende temporalmente quello già previsto dal regolamento (UE) 2020/1429.
Proroga del periodo di riferimento per le misure temporanee sui canoni ferroviari
Il regolamento delegato (UE) 2022/1036 interviene sul regolamento (UE) 2020/1429, che aveva introdotto misure temporanee a sostegno del mercato ferroviario in risposta alla pandemia di COVID-19. L’obiettivo è evitare che la cessazione del regime agevolato sui canoni infrastrutturali avvenga mentre permangono gli effetti economici negativi sul traffico ferroviario, in particolare sul segmento passeggeri commerciale.
Contesto e ragioni dell’intervento
I considerando ricostruiscono un quadro di persistente debolezza del settore ferroviario dovuta alla pandemia. La Commissione osserva che la forte riduzione della domanda, le misure di contenimento adottate dagli Stati membri e l’andamento dei dati di traffico mostrano una ripresa solo parziale, con un recupero più evidente per il traffico merci e per i servizi passeggeri soggetti a obblighi di servizio pubblico (OSP), ma non per i servizi commerciali passeggeri.
In particolare, il testo sottolinea che:
- il segmento passeggeri è stato il più colpito dalla pandemia;
- nel 2021 i treni merci hanno registrato un calo minimo rispetto al 2019;
- i servizi OSP hanno mostrato una tenuta o un recupero, probabilmente grazie al sostegno finanziario delle autorità competenti;
- i servizi commerciali passeggeri risultavano ancora sensibilmente inferiori ai livelli del 2019.
La Commissione richiama inoltre l’aumento dei casi di COVID-19 all’inizio del 2022 e ritiene plausibile il protrarsi delle difficoltà finanziarie delle imprese ferroviarie fino alla fine del 2022.
Modifica apportata al regolamento (UE) 2020/1429
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429. La nuova formulazione conferma che il regolamento stabilisce norme temporanee sull’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di cui al capo IV della direttiva 2012/34/UE.
Il periodo di riferimento viene definito come quello compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2022. In termini pratici, ciò proroga la finestra temporale entro la quale possono operare le misure di riduzione, rinuncia o rinvio dei canoni di accesso autorizzate agli Stati membri.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per servizi ferroviari nazionali e internazionali, nei limiti della direttiva 2012/34/UE. Il regolamento non introduce nuove categorie di beneficiari, ma continua a incidere su:
- Stati membri, competenti ad autorizzare le misure;
- gestori dell’infrastruttura ferroviaria, che possono applicare riduzioni, esenzioni o differimenti;
- imprese ferroviarie, che beneficiano indirettamente del sollievo economico sui canoni.
Entrata in vigore e immediata applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore ferroviario, la conseguenza principale è il mantenimento del quadro di flessibilità sui canoni infrastrutturali fino al 31 dicembre 2022. Per i professionisti, il regolamento rileva soprattutto per la corretta individuazione del periodo coperto dalle misure temporanee e per la verifica della legittimità di eventuali riduzioni, rinunce o rinvii applicati in tale finestra temporale.
Disposizioni principali
Proroga del periodo di riferimento
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429, estendendo il periodo di riferimento delle norme temporanee sui canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. La nuova formulazione mantiene ferma la disciplina temporanea per l’imposizione dei canoni e precisa che essa si applica dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2022.
Contesto e finalità della proroga
I considerando evidenziano che la pandemia di COVID-19 ha provocato un forte calo della domanda e notevoli problemi di liquidità per le imprese ferroviarie, con perdite gravi e rischi di insolvenza. La ripresa del traffico è risultata disomogenea: più marcata per il traffico merci e per i servizi OSP, ma ancora debole per i servizi commerciali passeggeri, che restano sotto i livelli del 2019.
Misure temporanee già previste dal regolamento 2020/1429
La disciplina prorogata consente agli Stati membri di autorizzare i gestori dell’infrastruttura a ridurre i canoni di accesso, rinunciarvi o differirne il pagamento, al fine di attenuare gli effetti economici avversi della pandemia sul settore ferroviario.
Entrata in vigore e urgenza
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I considerando richiamano l’esigenza di adozione con procedura d’urgenza, per evitare incertezze giuridiche in relazione alla scadenza del periodo di riferimento originario.
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