Cassazione Civile, Ordinanza n. 10689/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una polizza fideiussoria emessa da una compagnia di assicurazioni a garanzia della restituzione di un contributo pubblico erogato da AGEA a favore di una società. La garanzia era stata assunta anche da due persone fisiche, in via solidale con la società. Dopo la richiesta di restituzione parziale del contributo da parte di AGEA e il mancato rimborso, la compagnia aveva pagato il beneficiario e poi aveva chiesto in via monitoria il regresso contro la società garante e i coobbligati. I convenuti avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma erano risultati soccombenti in primo e secondo grado. In cassazione hanno articolato nove motivi: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Milano per applicazione del codice del consumo e qualità di consumatori delle persone fisiche; 2) ultrapetizione/extrapetizione per avere il giudice rilevato d’ufficio la qualità di soci; 3) omessa considerazione del disconoscimento delle sottoscrizioni e dell’assenza di istanza di verificazione; 4) nullità della clausola derogatoria di competenza; 5-6) violazione del principio di non contestazione, dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi in relazione alla validità/scadenza della garanzia; 7) nullità della fideiussione come omnibus e quindi indeterminata; 8) errato riparto dell’onere della prova e mancata prova dell’escussione entro il termine di validità; 9) vizi nella regolazione delle spese e nella valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la corte d’appello aveva correttamente escluso la qualità di consumatori delle persone fisiche, valorizzando la loro qualità di soci e coobbligati nell’interesse della società; ha inoltre ritenuto inammissibile la censura di ultrapetizione e infondato il dedotto disconoscimento delle firme, reputandolo non specifico. Il quarto motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché confondeva profili sostanziali e processuali e, comunque, dipendeva dall’inapplicabilità della disciplina consumeristica. I motivi quinto e sesto sono stati ritenuti infondati o generici perché sollecitavano una diversa lettura del materiale probatorio e non individuavano un vero omesso esame. Il settimo motivo è stato rigettato perché la polizza è stata qualificata come fideiussione specifica, riferita a un affare determinato, con massimale e debito potenziale individuati; pertanto non ricorreva la nullità delle fideiussioni omnibus colpite dalla nota decisione sulle intese anticoncorrenziali. L’ottavo e il nono motivo sono stati dichiarati inammissibili in quanto diretti a rivalutare prove e fatti, attività preclusa in cassazione. Le spese di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 33 codice del consumo
La disciplina consumeristica sulla competenza territoriale è stata ritenuta inapplicabile perché i garanti persone fisiche non sono stati qualificati come consumatori.
art. 2317, comma 2, c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla posizione dei soci, ma la Corte ha valorizzato in fatto la loro qualità di soci/coobbligati senza accogliere la censura.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osservando anche che la censura di ultrapetizione non era stata correttamente veicolata come error in procedendo.
art. 115 c.p.c.
Le doglianze sul principio di non contestazione sono state respinte perché generiche e perché la Corte territoriale aveva deciso sulla base dell’interpretazione e valutazione della documentazione prodotta.
art. 116 c.p.c.
La censura è stata inammissibile nella parte in cui mirava a una rivalutazione del merito e delle prove.
artt. 214 e 216 c.p.c.
Il disconoscimento della scrittura privata deve essere specifico e determinato; in mancanza, non opera l’inutilizzabilità del documento nei termini prospettati.
art. 1355 c.c.
La sua invocazione per la clausola di deroga della competenza è stata ritenuta inconferente rispetto al regime della competenza territoriale.
artt. 633 e 634 c.p.c.
I ricorrenti lamentavano l’insussistenza dei presupposti del decreto ingiuntivo, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché volte a contestare l’accertamento di merito.
art. 2697 c.c.
La doglianza sul riparto dell’onere della prova è stata respinta perché mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La censura sulle spese ha indirettamente investito anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ma è stata dichiarata inammissibile per difetto di critica al corretto criterio di riparto delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 1419 c.c.
Richiamato in relazione alla nullità parziale delle fideiussioni collegate a intese anticoncorrenziali, ma la fattispecie concreta è stata ritenuta diversa perché la garanzia era specifica e non omnibus.
art. 2, comma 3, l. n. 287 del 1990
Utilizzato nel richiamo alla nullità parziale delle fideiussioni a valle di intese vietate.
art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990
Richiamato nel ragionamento sulle intese restrittive della concorrenza e sulle clausole riproduttive dello schema vietato.
art. 101 TFUE
Richiamato, insieme alla normativa antitrust interna, come parametro della nullità parziale delle fideiussioni a valle di intese vietate.
Massime di principio
- Nel contratto di fideiussione, la qualifica di consumatore del fideiussore persona fisica va valutata con riferimento alla sua posizione personale e alla finalità concreta dell’impegno assunto, non alla natura dell’obbligazione garantita o alla qualità del debitore principale.
- Il giudice di merito può escludere la disciplina consumeristica quando emerga che il fideiussore ha prestato la garanzia in collegamento funzionale con la propria qualità di socio o con l’attività imprenditoriale della società garantita.
- Il vizio di ultrapetizione o di violazione dell’art. 112 c.p.c. deve essere dedotto in modo specifico e autosufficiente, trascrivendo le domande e le eccezioni rilevanti; non è ammissibile una censura generica che non consenta di verificare lo scostamento dal thema decidendum.
- Il disconoscimento della scrittura privata richiede specificità e determinatezza: un disconoscimento generico o non puntuale non è idoneo a privare il documento della sua efficacia probatoria nei termini prospettati.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, né sindacare l’apprezzamento della documentazione compiuto dal giudice di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale oggi tipizzati.
- La nullità parziale delle fideiussioni collegate alle intese anticoncorrenziali riguarda le clausole che riproducono lo schema vietato; non si estende automaticamente a garanzie specifiche riferite a un affare determinato e con debito e massimale individuati.
- La censura sul regolamento delle spese non può essere veicolo per contestare nuovamente il merito della decisione o la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di appello.
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