Sentenza n. 1341/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova n. 203/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica e disposto l’accredito di importi individuali compresi tra 1.000 e 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Otto docenti hanno promosso distinti giudizi di ottemperanza alla sentenza n. 203/2024 del Tribunale ordinario di Mantova, che aveva riconosciuto loro il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero a mettere a disposizione importi individuali pari, rispettivamente, a 1.500, 2.000, 2.500, 2.000, 1.000, 1.000, 1.000 e 1.000 euro. Dopo la proposizione dei ricorsi, l’Amministrazione ha accreditato le somme dovute. Il Ministero ha sostenuto che per quattro ricorrenti la materia del contendere era cessata già per accrediti effettuati il 3 dicembre 2025 e ha chiesto la riunione dei giudizi e la compensazione delle spese, anche in ragione della serialità delle iniziative esecutive. I ricorrenti hanno confermato l’avvenuto pagamento successivo alla notifica dei ricorsi, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese; hanno spiegato che la proposizione di giudizi autonomi dipendeva dai tempi di rilascio dei mandati da parte degli interessati.
La decisione
Il TAR ha riunito gli otto giudizi perché diretti a ottenere l’esecuzione della stessa sentenza. Ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa la pretesa azionata e non residuando una posizione di contrasto sulla domanda di ottemperanza. Ha posto a carico del Ministero, in applicazione della soccombenza virtuale, i cinque sesti delle spese, liquidate complessivamente in 2.000 euro oltre oneri e accessori, con distrazione al difensore antistatario; ha compensato la restante parte. Nel quantificare le spese ha considerato il pagamento volontario, ma anche il carattere seriale e standardizzato di numerosi giudizi analoghi promossi dal medesimo difensore e la sostanziale identità delle posizioni e delle questioni, ritenendo giustificato un adeguamento proporzionale del compenso senza ravvisare abuso processuale. Ha inoltre disposto la restituzione del contributo unificato, ove effettivamente versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Con distinti ricorsi proposti ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, Francesca Chiarini, Valentina Mastriani, Carolin Kammerlander, Cristina Torchio, Catia Maurone, Giovanni Sartori, Valentina Pini ed Isabella Cerlini hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 203/2024, pubblicata in data 18.9.2024
I ricorsi sono stati proposti per ottenere l’esecuzione in sede di ottemperanza della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto al beneficio e condannato il Ministero all’accredito delle somme.
art. 34, comma 5, c.p.a.
In secondo luogo, in ragione di quanto sopra, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio dai ricorrenti abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
La piena soddisfazione in via amministrativa della pretesa, con conseguente venir meno del contrasto, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 4, comma 2, D.M. 55/2014
Analogamente alla fattispecie disciplinata dalla citata disposizione, anche nel caso in esame la situazione sostanziale e processuale dei ricorrenti assistiti dal medesimo difensore è identica, così come le questioni trattate, il che giustifica la liquidazione del compenso qui disposta, e stabilita nel dispositivo.
Nel liquidare le spese per una pluralità di giudizi autonomi ma seriali, con posizioni e questioni identiche assistite dal medesimo difensore, il giudice può tener conto della ripartizione dell’impegno professionale e rideterminare proporzionalmente il compenso.
Massime di principio
- Quando la pretesa azionata in ottemperanza è integralmente soddisfatta dall’Amministrazione in corso di giudizio e viene meno il contrasto tra le parti, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- In caso di adempimento tardivo intervenuto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la fondatezza della pretesa può essere valutata ai fini della soccombenza virtuale e della condanna dell’Amministrazione alle spese.
- La proposizione di autonomi giudizi seriali da parte di soggetti titolari di posizioni distinte non integra, di per sé, abuso processuale; tuttavia, l’identità delle posizioni e delle questioni e la gestione standardizzata delle cause possono giustificare una liquidazione proporzionalmente ridotta dei compensi, tenendo conto dell’effettivo impegno professionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 4535/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 171/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →