Cassazione Civile, Ordinanza n. 23516/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IRES e IVA 2003 contestando, con un unico rilievo, l’indeducibilità di costi asseritamente sostenuti per una consulenza resa da un soggetto collegato a una società estera partecipata. Dopo un primo ciclo di giudizio conclusosi con cassazione con rinvio, la controversia era tornata davanti al giudice di merito. La CTR, in sede di rinvio, aveva nuovamente annullato l’atto impositivo. Con il nuovo ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: (1) violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. e dell’art. 62 d.lgs. 546/1992, per avere il giudice del rinvio disatteso il dictum della Cassazione e non aver rinnovato correttamente il giudizio sul rilievo oggetto di causa; (2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 1, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992, per motivazione meramente apparente e mancato esame delle contestazioni dell’Ufficio. La contribuente resisteva sostenendo anche l’inammissibilità del ricorso e affermando che la precedente pronuncia di legittimità non aveva imposto uno schema logico vincolante.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha osservato che il giudice di rinvio non si era conformato ai principi già enunciati dalla precedente sentenza di Cassazione, limitandosi a un richiamo generico alla decisione di primo grado e senza affrontare specificamente gli elementi fattuali addotti dall’Amministrazione a sostegno della fittizietà/non inerenza del costo. La motivazione è stata qualificata come meramente apparente, perché priva di un effettivo percorso argomentativo sul rilievo dedotto in giudizio. Per questo la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3 e 4; n. 4
viene richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 384 c.p.c.
il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
il giudizio di rinvio nel processo tributario è vincolato alla decisione di legittimità
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva; la motivazione meramente apparente determina nullità
art. 360 c.p.c., n. 5
richiamato nel precedente giudizio di legittimità per affermare che il vizio sussiste quando il ragionamento del giudice omette elementi decisivi o è privo di effettivo procedimento logico
art. 2697 c.c.
è ribadito il principio per cui grava sul contribuente l’onere di provare i fatti costitutivi dei costi deducibili
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve conformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione e non può limitarsi a una motivazione apodittica o a un richiamo non argomentato alla decisione di primo grado.
- La motivazione è solo apparente quando non affronta gli elementi fattuali decisivi dedotti dalle parti e non consente di comprendere l’iter logico seguito dal giudice.
- In materia tributaria, il contribuente che deduce costi in abbattimento del reddito deve provare la reale esistenza dell’operazione e la riconducibilità del costo all’attività d’impresa.
- La mera produzione della fattura o l’avvenuto pagamento non sono, da soli, sufficienti a superare contestazioni dell’Ufficio quando quest’ultimo abbia allegato elementi complessivi idonei a porre in dubbio l’effettività o l’inerenza del costo.
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