Sentenza del 12/10/2016 n. 20496 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile l’appello e confermato il rigetto dell’istanza, impropriamente qualificata come ricorso per revocazione. L’Ufficio sosteneva invece di aver chiesto la revoca del provvedimento di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, adottato dopo la presentazione di una dichiarazione integrativa ai fini del condono previsto dalla legge n. 413 del 1991. Secondo l’Agenzia, l’istanza avrebbe dovuto essere esaminata secondo il procedimento speciale previsto dall’art. 34, comma 5, della legge n. 413 del 1991, senza applicare i requisiti propri della revocazione per dolo del giudice previsti dall’art. 65 del d.lgs. n. 546 del 1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che i giudici di merito avessero qualificato la domanda sulla base della sola intestazione formale dell’atto, senza esaminarne il contenuto sostanziale e la richiesta di revoca dell’estinzione ai sensi della legge n. 413 del 1991. Ha precisato che, in caso di estinzione del giudizio conseguente a dichiarazione integrativa, l’Ufficio può chiedere la revoca del provvedimento qualora emergano motivi di invalidità della dichiarazione; il giudizio deve quindi riaprirsi e il giudice deve decidere sia sulla revoca sia sul merito della pretesa tributaria. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 34, comma 5
Qualora gli uffici, a seguito dell’intervenuta liquidazione definitiva, comunicano motivi di invalidità della dichiarazione integrativa dai quali consegue la mancata estinzione della controversia, l’ordinanza di estinzione è revocata.
La norma introduce un regime speciale per i giudizi estinti in conseguenza di una dichiarazione integrativa collegata al condono. L’Amministrazione finanziaria può chiedere la revoca del provvedimento di estinzione e la riapertura del giudizio quando risultino insussistenti i presupposti del condono.
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 32, comma 4
La disposizione è richiamata quale base normativa, insieme all’art. 34, comma 5, per l’estinzione del giudizio conseguente alla presentazione della dichiarazione integrativa e per il successivo procedimento di revoca.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 65, comma 2
Disciplina la revocazione delle sentenze tributarie, compresa quella fondata sul dolo del giudice. La Corte ha chiarito che tale disciplina non era applicabile alla domanda dell’Agenzia nella parte in cui essa chiedeva, sostanzialmente, la revoca dell’estinzione ai sensi della legge n. 413 del 1991.
Codice di procedura civile, art. 395, comma 1, n. 4
È richiamato con riferimento alla revocazione per dolo del giudice, ma non costituisce il corretto parametro per valutare la richiesta sostanziale di revoca dell’estinzione fondata sulla normativa speciale sul condono.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 3
È stato invocato dall’Agenzia per sostenere che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto trovarsi nel fascicolo trasmesso alla Commissione regionale e che la sua eventuale mancata acquisizione non poteva essere imputata all’Ufficio. Il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario la domanda deve essere interpretata in base al suo contenuto sostanziale, alle circostanze dedotte e al provvedimento richiesto, non soltanto in base al titolo o alla qualificazione formale scelta dalla parte.
- Quando un atto è intitolato come ricorso per revocazione ma contiene una richiesta di revoca dell’estinzione fondata su una disciplina speciale, il giudice deve esaminare autonomamente tale richiesta e non può applicare automaticamente i requisiti della revocazione ordinaria.
- L’estinzione del giudizio derivante da una dichiarazione integrativa o da un condono può essere soggetta a revoca se l’Amministrazione dimostra l’insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge.
- La revoca del provvedimento di estinzione determina la riapertura del giudizio; il giudice deve poi decidere sia sulla validità del condono o della dichiarazione integrativa sia sulla fondatezza della pretesa tributaria originaria.
- Un provvedimento formalmente qualificato come sentenza può essere valutato secondo la sua natura sostanziale, quando la legge speciale prevede invece un’ordinanza e uno specifico procedimento di revoca.
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