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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28161/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento proposta da un soggetto che chiedeva l'ammissione, come domanda tardiva, del credito per indennità sostitutiva del mancato preavviso conseguente a licenziamento intimato dal curatore fallimentare. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda perché depositata oltre il termine annuale previsto per le domande tardive, calcolato dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, e senza che operasse la sospensione feriale, trattandosi di credito di lavoro. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si è lamentata la violazione degli artt. 16, comma 1, n. 4, e 101, comma 1, l.fall., sostenendo che la fissazione dell'adunanza dei creditori oltre il termine di 120 giorni dalla sentenza di fallimento implicasse il riconoscimento della particolare complessità della procedura e quindi una proroga implicita del termine per le domande tardive da 12 a 18 mesi; con il secondo si è dedotta la violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese, invocando la novità della questione trattata.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la proroga del termine per le domande tardive fino a diciotto mesi può essere disposta solo espressamente nella sentenza dichiarativa di fallimento, con motivazione sulla particolare complessità della procedura; non è ammissibile una proroga implicita desunta dal solo superamento del termine per la fissazione dell'adunanza dei creditori. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la statuizione sulle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione nei termini prospettati. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, n. 4, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    il tribunale "stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza ... entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni ... ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura"

    La fissazione dell'adunanza oltre il termine ordinario non comporta di per sé una proroga implicita del termine per le domande tardive; l'eventuale maggiore complessità deve risultare da una espressa previsione nella sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 101, comma 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    le domande tardive sono quelle trasmesse oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza e non oltre dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo; "in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi"

    La proroga del termine per la presentazione delle domande tardive richiede una statuizione espressa nella sentenza di fallimento e una motivazione sulla particolare complessità della procedura.

  • art. 92 c.p.c.

    compensazione delle spese per "assoluta novità della questione trattata"

    La scelta di compensare o meno le spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti dedotti dal ricorrente.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    È richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel fallimento, la proroga del termine per il deposito delle domande tardive di ammissione al passivo fino a diciotto mesi è ammissibile solo se disposta espressamente nella sentenza dichiarativa di fallimento e sorretta da motivazione sulla particolare complessità della procedura; non può essere ricavata in via implicita da atti successivi o da mere irregolarità nel calendario della procedura.
  • Il superamento del termine per la fissazione dell'adunanza dei creditori non determina automaticamente una corrispondente proroga del termine per le domande tardive: i due termini rispondono a esigenze organizzative collegate, ma restano autonomi e ciascuno richiede il proprio espresso presidio provvedimentale.
  • La censura in cassazione della decisione sulle spese di lite non può fondarsi soltanto sull'assunto della novità della questione, poiché la compensazione totale o parziale delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, salvo violazione del principio di non porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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