Cassazione Civile, Ordinanza n. 04605/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatore telefonico)
La controversia
Una società che aveva stipulato un contratto di servizi telefonici per la propria sede, tramite un'agenzia commerciale dell'operatore, agiva per ottenere il risarcimento dei danni assumendo che l'operatore, quale preponente dell'agenzia, dovesse rispondere ex art. 2049 c.c. della condotta asseritamente scorretta dell'agente. La società deduceva addebiti fatturati in misura superiore o comunque non conforme alle condizioni pattuite, oltre a problematiche nella migrazione da altro gestore e al mancato riconoscimento integrale di un contributo promozionale. In primo e secondo grado la domanda era stata rigettata per mancata prova dei fatti costitutivi. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 1337 e 2049 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la responsabilità della preponente per la condotta dell'agente e che le email prodotte dimostrassero l'esistenza di promesse e impegni disattesi; 2) violazione degli artt. 2112 e 2712 c.c., lamentando che la corte avesse valorizzato una asserita contestazione indiretta dei documenti informatici e negato efficacia probatoria alle comunicazioni email prive di PEC o firma digitale; 3) omesso esame di prova testimoniale, sostenendo che avrebbe dovuto essere ammessa la controprova sull'autenticità e sul contenuto delle email, anche tramite testimonianza dell'autore delle stesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per il primo motivo, che la censura non investiva realmente la sentenza d'appello e comunque la ricorrente non aveva prospettato nei precedenti gradi una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.; per il secondo, che la corte territoriale aveva posto a fondamento della decisione la genericità e cripticità delle email, ratio non specificamente censurata, mentre la ricorrente chiedeva in sostanza una rivalutazione del merito della prova; per il terzo, che la mancata ammissione della prova testimoniale non era stata contestata nella sua ratio decisiva, fondata ancora una volta sulla non univocità del contenuto delle comunicazioni. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2049 c.c.
richiamato come fondamento della pretesa di responsabilità del preponente per il fatto illecito dell'ausiliario/agente, ma la censura è stata ritenuta non decisiva e comunque non correttamente veicolata nei gradi di merito
art. 1337 c.c.
la Corte rileva che la responsabilità precontrattuale non era stata prospettata nei precedenti gradi, sicché il relativo richiamo in cassazione risultava nuovo e quindi inammissibile
art. 2712 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche; la Corte non accoglie la censura perché la decisione di merito si fondava sulla genericità del contenuto dei documenti, non sulla sola loro astratta utilizzabilità
art. 2112 c.c.
richiamato dalla ricorrente in modo non pertinente rispetto alla questione effettivamente decisa, relativa alla valutazione probatoria delle email e non a una modificazione soggettiva del rapporto
art. 360, comma 3, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso denuncianti violazione di legge
art. 360, comma 5, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso denuncianti omesso esame di fatti o prove decisive
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la censura che introduca per la prima volta una diversa teoria di responsabilità o un diverso titolo giuridico della pretesa rispetto a quelli effettivamente prospettati nei gradi di merito.
- La deduzione di violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio o nella sostituzione del giudizio di merito sulla attendibilità e rilevanza delle prove.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla genericità, equivocità o cripticità del contenuto dei documenti prodotti, il ricorso deve specificamente censurare tale ratio decidendi; in difetto, la doglianza resta inammissibile.
- La contestazione sull'efficacia probatoria di documenti informatici è irrilevante se la decisione impugnata non si fonda sulla sola regola astratta di ammissibilità del documento, ma sulla sua inidoneità concreta a dimostrare i fatti allegati.
- La mancata ammissione di una prova è censurabile solo se si attacca la ragione decisiva posta dal giudice a fondamento del diniego; altrimenti il motivo resta inammissibile per difetto di critica alla ratio decidendi.
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