Ordinanza n. 1511/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento a)- dell’ordinanza n. 74 del 28.04.2026 (Proposta n. 5 del 28.04.2026), notificata in pari data, con cui il Dirigente del IV Dipartimento del Comune di Sorrento, Ing. Graziano Maresca, ha adottato “ordinanza recante l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 35 d.p.r. 380/2001, declaratoria di decadenza e revoca della concessione di suolo pubblico, rigetto delle istanze di sanatoria ex art. 167 d.lgs. 42/2004 e art. 36-bis d.p.r. 380/2001, e contestuale chiusura dell'attività commerciale insistente su area pubblica ex art. 3, comma 16, l. 94/2009; b)- per quanto di ragione, del verbale di sequestro con apposizione di sigilli e nomina del custode giudiziario ex artt. 321 e 354 c.p.p. del 12.05.2026; c)- per quanto ancora di ragione di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento (apparentemente) istruttorio sotteso all’atto qui gravato ancorchè mai comunicato e/o notificato alla ricorrente; Per l’accertamento e la declaratoria per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del provvedimento di sospensione degli atti impugnati e, quindi, ove denegatamente non si provveda in tal senso e si addivenga alla persistente chiusura e, poi, rimozione della pur legittima struttura, al risarcimento del danno ingiusto che la ricorrente sta patendo e continuerà a patire a cagione della condotta (anche potenzialmente rilevante in sede penale) del Dirigente del IV Dipartimento del Comune di Sorrento, e non di meno della condotta inerte del Commissario Prefettizio, condannando gli stessi, solidalmente ed altresì pure personalmente, a risarcire il danno patito e patendo oltre rivalutazione ed interessi moratori, da quantificarsi in corso di causa pure mediante CTU a disporsi, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale recante ordine di rimessione in pristino ex art. 35 d.P.R. 380/2001, decadenza e revoca della concessione di suolo pubblico, rigetto di istanze di sanatoria e chiusura dell'attività commerciale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale n. 74 del 28 aprile 2026, con la quale il Comune di Sorrento ha disposto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, dichiarato la decadenza e revocato la concessione di suolo pubblico, respinto istanze di sanatoria paesaggistica ed edilizia e ordinato la chiusura dell'attività commerciale esercitata su area pubblica. Sono stati inoltre impugnati, per quanto di ragione, il verbale di sequestro con apposizione di sigilli e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. La ricorrente ha formulato anche domanda di condanna in forma specifica e, in subordine, di risarcimento del danno. Nel testo dell'ordinanza non sono riportati i singoli motivi di illegittimità articolati nel ricorso. In sede cautelare la parte ha rinunciato all'istanza di sospensione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare e, conseguentemente, del venir meno degli effetti del decreto cautelare n. 1332/2026. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito dell'impugnazione, sulle domande risarcitorie o sulla prospettata inammissibilità del ricorso. Il Collegio ha fissato per il 29 ottobre 2026 l'udienza camerale ex art. 72-bis c.p.a. per l'esame dell'eccezione di inammissibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare; la decisione non esamina nel merito i presupposti cautelari perché la parte ha rinunciato all'istanza.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato per la fissazione dell'udienza camerale destinata all'esame dell'eccezione di inammissibilità.
art. 35 d.P.R. 380/2001
Indicato quale base normativa dell'ordine comunale di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
art. 167 d.lgs. 42/2004
Indicato quale base normativa di una delle istanze di sanatoria paesaggistica respinte dall'amministrazione.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
Indicato quale base normativa dell'istanza di sanatoria edilizia respinta.
art. 3, comma 16, l. 94/2009
Indicato quale base normativa dell'ordine di chiusura dell'attività commerciale insistente su area pubblica.
artt. 321 e 354 c.p.p.
Richiamati nel verbale di sequestro con apposizione di sigilli e nomina del custode giudiziario; l'ordinanza non ne valuta la legittimità.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Richiamato dalla domanda di condanna in forma specifica e risarcimento proposta dalla ricorrente; la domanda non è stata definita.
Massime di principio
- La rinuncia all'istanza cautelare comporta che il giudice ne dia atto e determina il venir meno degli effetti del decreto cautelare eventualmente adottato nella medesima fase.
- La rinuncia alla domanda cautelare non definisce il giudizio di merito né comporta, di per sé, una decisione sulle domande di annullamento o risarcimento, che restano soggette alla successiva trattazione.
- Quando rimane da esaminare un'eccezione di inammissibilità, il giudice può fissare una successiva udienza camerale ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., senza definire anticipatamente la controversia.
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