Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12786/2020 del 26/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia originava dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento relativo a IRPEF e IRAP per l’anno 2003. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 102/04/11 depositata l’11 agosto 2011, aveva parzialmente accolto l’appello, riducendo il reddito d’impresa accertato mediante detrazione di una somma erroneamente accreditata da una banca estera sul conto corrente del contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ha denunciato la nullità della sentenza per non avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello, non essendo stata depositata copia dell’impugnazione presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale che aveva pronunciato la decisione impugnata. Il contribuente, intimato, non ha svolto attività difensiva.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri due. Ha rilevato che dagli atti del fascicolo d’ufficio dei giudizi di merito non risultava il deposito dell’atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, adempimento richiesto a pena d’inammissibilità dall’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 nel testo applicabile ratione temporis. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della CTR, perché il processo non poteva essere proseguito. Ha compensato integralmente le spese del grado di appello e condannato l’intimato a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 6.000, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Dagli atti del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito non risulta, infatti, il deposito dell’atto di impugnazione presso la segreteria della C.T.P. come richiesto, a pena di inammissibilità, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, nel testo vigente ratione temporis.

    Nel testo applicabile ratione temporis, l’appellante doveva depositare copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata; la mancanza di tale adempimento comportava l’inammissibilità dell’appello.

  • D.L. n. 203/2005, art. 3-bis, comma 7

    la disposizione di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, comma 7, introdotta dalla L. di conversione n. 248 del 2005, che ha aggiunto, alla fine del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, del la previsione secondo cui, ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, è conforme non solo a Costituzione (come statuito da Corte Cost. n. 43 del 2010) ma anche alla CEDU, art. 6, in quanto norma che regola l’accesso alla tutela giurisdizionale limitatamente alla fase di appello e non a quella di legittimità, ultimo grado del giudizio ove la parte può sempre far valere le proprie difese;

    La disposizione che impone il deposito della copia dell’appello, quando l’impugnazione non è notificata tramite ufficiale giudiziario, a pena d’inammissibilità, è una regola di accesso alla tutela giurisdizionale limitata alla fase di appello e compatibile con le garanzie costituzionali e convenzionali richiamate dalla Corte.

  • art. 36 D.Lgs. n. 175/2014

    parimenti non contrastante con la CEDU, art. 6, per il quale il legislatore può legittimamente applicare alle norme di procedura il principio “tempus regit actum”, è il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 36, che ha abrogato il detto art. 53, comma 2, con effetto limitato agli appelli spediti in epoca successiva alla sua entrata in vigore.

    L’abrogazione dell’obbligo di deposito prevista dall’art. 36 del D.Lgs. n. 175/2014 opera soltanto per gli appelli spediti dopo l’entrata in vigore della norma; per gli atti anteriori resta applicabile la disciplina processuale vigente al momento del loro compimento, secondo il principio tempus regit actum.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    Ne consegue la cassazione, senza rinvio ex art. 382 c.p.c., u.c., della sentenza impugnata perchè il processo non poteva essere proseguito.

    La Corte cassa senza rinvio quando rileva che il processo non poteva essere proseguito, come nel caso in cui l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per l’omesso deposito prescritto.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, per gli appelli soggetti al testo dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 applicabile ratione temporis, se l’impugnazione non è notificata a mezzo di ufficiale giudiziario l’appellante deve depositarne copia presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata; l’omissione comporta l’inammissibilità dell’appello.
  • L’abrogazione dell’obbligo processuale di deposito introdotta dall’art. 36 del D.Lgs. n. 175/2014 si applica soltanto agli appelli spediti dopo la sua entrata in vigore; per gli atti anteriori opera la disciplina vigente al momento del loro compimento.
  • Quando l’impugnazione in appello è inammissibile e il processo non poteva essere proseguito, la Cassazione cassa senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.