Sentenza n. 592/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. provvedimento M_D -OMISSIS-REG 2022 -OMISSIS-16-5-2022, notificato in pari data (cfr. doc.1), con il quale ricorrente veniva sospeso dal diritto di svolgere l'attività lavorativa; 2. provvedimento M_D -OMISSIS-REG2021 -OMISSIS-del 21.12-2021, notificato in data 21 dicembre 2021 (cfr. doc.2), con il quale ricorrente veniva sospeso dal diritto di svolgere l'attività lavorativa; 3. Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 -OMISSIS-10-12-2021, così intitolata: “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”; 4. Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805 DEL 13.12.2021, così intitolata: “ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”; 5. Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D M_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.” 6. Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D AE1C1B2 REG2022 0117342 25-03-2022 “Decreto Legge del 24 marzo 2022, n. 24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”; 7. Aggiornamento delle Direttiva; 8. nonché avverso l’art. 4 ter, del D.L. n.44, del 1.4.2021, convertito in legge n.76, del 28.5.2021e successive modificazioni, integrazioni (D.L. 26.11.2021, n. 172), recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, convertito in legge, e nuovamente modificato, con legge n. 3, del 21.1.2022, il quale ha esteso l’obbligo vaccinale anche al comparto difesa, affinché Codesto On. Collegio Voglia sollevare la questione di illegittimità costituzionale avanti alla Corte Costituzionale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 8/6/2023: 1. Decreto M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-31-03-2023 (v. doc.1) con cui si determina una detrazione anzianità dal 21-12-2021 al 24-03-2022, per un totale di giorni novantaquattro (94) per gli effetti del DL 44/2021, notificato in data 06-04-2023; 2. Provvedimento di sospensione M_D -OMISSIS-REG2021 -OMISSIS-21-12-2021 (v. doc.2). 3. Atto propulsivo / procedimento M_D -OMISSIS-REG2021 0014442 15-12-2021 (in possesso della PA); 4. Direttive dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 -OMISSIS-10-12-2021 e n. M_D SSMD REG2021 0230767 del 14 dicembre 2021, secondo cui i giorni di “sospensione” comportano, la Corrispondente perdita di anzianità di servizio (v. doc.4 – 1 e 2); 5. Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805 DEL 13.12.2021 (v. doc.5), così intitolata: “ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”; 6. Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 (v. doc.6) “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”; 7. Circolari dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2021 0185892 del 12 ottobre 2021 e n. M_D SSMD REG2021 0218790 del 26 novembre 2021, secondo cui i giorni di “assenza ingiustificata” comportano, tra l'altro, la corrispondente perdita di anzianità di servizio (v. doc.7 – 1 e 2); 8. Circolari n. M_D GMIL REG2021 0454904 del 14 ottobre 2021 e M_D -OMISSIS-REG2022 0241229 del 2 maggio 2022 della Direzione Generale per il Personale Militare, secondo cui il militare “assente ingiustificato” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico (v. doc.8 – 1 e 2); 9. Circolare n. M_D GMIL REG2021 0537805 del 13 dicembre 2021 della Direzione Generale per il Personale Militare, dove è disposto che il militare “sospeso” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico (v. doc.9); 10. Aggiornamento delle Direttiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti-COVID-19, direttive e circolari applicative, nonché decreto di detrazione dell'anzianità di grado per 94 giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui era stato sospeso dal diritto di svolgere attività lavorativa per non avere adempiuto all'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4-ter d.l. 44/2021, nonché le direttive e circolari ministeriali applicative. Ha dedotto: la nullità degli atti per assenza del numero di protocollo e delle indicazioni sull'autorità e sul termine per ricorrere; l'incompetenza del comandante del reparto, assumendo che la sospensione dovesse essere disposta dalla Direzione generale per il personale militare; la violazione degli artt. 206 e 206-bis del codice dell'ordinamento militare, per omessa dichiarazione dell'indispensabilità del vaccino e mancata possibilità di sottoporsi alla valutazione della Commissione medica ospedaliera; l'illegittima estensione dell'obbligo al solo personale militare, con discriminazione rispetto al personale civile del Ministero della Difesa; l'applicabilità del principio della lex mitior dopo l'entrata in vigore del d.l. 24/2022; l'illegittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale in relazione, tra gli altri, agli artt. 1, 2, 3, 4, 9, 32, 35 e 36 Cost., per asserita pericolosità del vaccino, inefficacia nel prevenire il contagio, irragionevolezza, sproporzione e discriminazione. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto che disponeva la detrazione di 94 giorni dall'anzianità di grado e ha chiesto il ripristino dell'anzianità originaria, deducendo l'illegittimità derivata e autonoma della detrazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza territoriale, poiché erano state impugnate anche le circolari presupposte, aventi natura regolamentare, ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. Il ricorso introduttivo è stato respinto. La sospensione è stata ritenuta conseguenza automatica dell'accertamento dell'inadempimento vaccinale previsto dall'art. 4-ter d.l. 44/2021; pertanto, il responsabile della struttura di servizio era competente ad adottare l'atto, non essendo richiesta una valutazione discrezionale. L'omessa indicazione del numero di protocollo, dell'autorità e del termine per ricorrere non incide sulla legittimità dell'atto, ma rileva soltanto ai fini della tempestività dell'impugnazione. Gli artt. 206 e 206-bis cod. ord. mil. non si applicano, poiché la disciplina emergenziale costituisce disciplina speciale autonoma. L'obbligo vaccinale per il personale militare non è stato ritenuto discriminatorio, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023. La sospensione non è stata qualificata né come trattamento sanitario obbligatorio né come sanzione amministrativa punitiva: ne consegue l'inapplicabilità sia dell'art. 32 Cost. quale parametro riferito al trattamento sanitario obbligatorio, sia del principio della lex mitior. Anche le censure di costituzionalità sono state quindi ritenute infondate. I motivi aggiunti sono stati accolti limitatamente alla detrazione dell'anzianità. Il TAR ha affermato che l'art. 4-ter d.l. 44/2021 contempla, quale conseguenza dell'inadempimento vaccinale, la sospensione dal lavoro senza retribuzione, ma non ulteriori effetti sfavorevoli, come la detrazione dell'anzianità di servizio o di grado. Il decreto ministeriale è stato pertanto annullato nella sola parte relativa alla detrazione dei 94 giorni. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. 44/2021, convertito dalla l. 76/2021
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1.
La norma rende la vaccinazione requisito per lo svolgimento dell'attività lavorativa e collega automaticamente all'accertamento dell'inadempimento la sospensione dal diritto di lavorare, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto.
art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021
L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
La sospensione è una conseguenza legale automatica dell'accertamento e la disciplina speciale limita gli effetti sfavorevoli alla sospensione lavorativa e alla perdita della retribuzione; non consente la detrazione dell'anzianità.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione fonda la competenza territoriale del TAR Lazio quando sono impugnati atti regolamentari o generali presupposti adottati da amministrazioni statali con efficacia ultraregionale.
art. 3, comma 4, l. 241/1990
L'omessa indicazione nell'atto dell'autorità e del termine per impugnare costituisce incompletezza rilevante ai fini della tempestività del ricorso, ma non determina l'illegittimità del provvedimento.
artt. 206 e 206-bis d.lgs. 66/2010
Le disposizioni generali sull'indispensabilità delle vaccinazioni e sulla valutazione della Commissione medica ospedaliera non si applicano alla speciale sospensione emergenziale prevista dall'art. 4-ter d.l. 44/2021.
art. 77 Cost.
Il Governo poteva introdurre mediante decreto-legge una specifica ipotesi emergenziale di sospensione per ragioni sanitarie e di profilassi.
art. 858, comma 1, d.lgs. 66/2010
La detrazione di anzianità è prevista per cause tipiche e specifiche; l'inadempimento all'obbligo vaccinale, in assenza di previsione espressa, non consente la detrazione dell'anzianità di grado.
art. 2 Cost.
Il principio di solidarietà può giustificare, secondo il bilanciamento legislativo ritenuto ragionevole dalla Corte costituzionale, la limitazione dell'autodeterminazione mediante un obbligo vaccinale.
Massime di principio
- La sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa prevista dall'art. 4-ter d.l. 44/2021 consegue automaticamente all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale; il responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio è competente ad adottare il relativo atto, trattandosi di un effetto legale vincolato e non di una misura discrezionale.
- L'omessa indicazione, nel provvedimento amministrativo, dell'autorità competente e del termine per proporre ricorso, prevista dall'art. 3, comma 4, l. 241/1990, non determina di per sé l'illegittimità dell'atto, ma incide sulla tutela del termine d'impugnazione.
- La disciplina emergenziale speciale sull'obbligo vaccinale e sulla sospensione dal lavoro prevale sulle disposizioni generali del codice dell'ordinamento militare in materia di sospensione per ragioni sanitarie.
- La sospensione prevista dall'art. 4-ter d.l. 44/2021 non costituisce né trattamento sanitario obbligatorio né sanzione amministrativa punitiva, sicché non si applicano, rispettivamente, la disciplina costituzionale propria dei trattamenti sanitari obbligatori e il principio della lex mitior.
- Poiché l'art. 4-ter d.l. 44/2021 prevede, quale effetto dell'inadempimento vaccinale, la sospensione dal lavoro senza retribuzione, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto, non è consentita un'ulteriore detrazione dell'anzianità di servizio o di grado in assenza di un'espressa base normativa.
- L'obbligo vaccinale imposto al personale militare durante l'emergenza pandemica non è discriminatorio rispetto al personale civile del Ministero della Difesa quando la diversa disciplina è collegata alle specifiche funzioni di difesa, sicurezza pubblica e tutela della collettività svolte dal personale obbligato.
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