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Sentenza

Sentenza n. 2208/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale del 5 dicembre 2025, relativa agli atti posti a fondamento della richiesta di pagamento del ticket

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (utente del servizio sanitario)

Prevale il privato

La controversia

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina aveva richiesto al ricorrente il pagamento di € 369,11 per mancato pagamento del ticket. Il ricorrente, dubitando della correttezza della pretesa, aveva presentato un’istanza di accesso documentale per ottenere: l’autocertificazione richiamata nella richiesta di pagamento; il documento relativo alla prestazione sanitaria usufruita in esenzione e alla relativa data; il conteggio o prospetto contabile della quota di partecipazione alla spesa sanitaria; ogni ulteriore atto utilizzato dall’Azienda nel procedimento di accertamento dell’insussistenza dei requisiti per l’esenzione. In assenza di riscontro, il ricorrente ha agito per l’accertamento del diritto di accesso, deducendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, strumentale alla tutela giudiziale dei propri interessi rispetto alle ritenute irregolarità nella determinazione del debito. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha consentito l’accesso ai documenti indicati alle lettere b) e c), mentre non ha osteso la documentazione residua, in particolare l’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai documenti per i quali l’Amministrazione aveva consentito l’accesso nel corso del giudizio. Per la parte residua ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente il diritto del ricorrente all’accesso. Il Collegio ha applicato gli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, rilevando che l’accesso documentale richiede un interesse giuridicamente rilevante, un rapporto di strumentalità tra tale interesse e i documenti richiesti e, quando l’accesso è difensivo, la necessità della documentazione per curare o difendere i propri interessi giuridici. Tali presupposti sono stati ritenuti integrati dalla volontà del ricorrente di contestare giudizialmente la pretesa di pagamento e di verificare la correttezza della determinazione del debito. L’Azienda è stata quindi ordinata a consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore, la visione e l’estrazione di copia dei documenti non ancora esibiti, previo pagamento dei costi di riproduzione. L’Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti amministrativi di cui è chiesto l’accesso, ove detenuti da una Pubblica Amministrazione (...) hanno diritto non soltanto a prenderne visione ma anche ad estrarne copia

    L’accesso documentale spetta al privato titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e strumentale ai documenti richiesti; il diritto comprende sia la visione sia l’estrazione di copia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato ai documenti richiesti; non è necessario che l’interesse integri necessariamente un diritto soggettivo o un interesse legittimo, purché sia giuridicamente rilevante.
  • Nell’accesso difensivo deve sussistere un rapporto di strumentalità tra la documentazione richiesta e la cura o difesa degli interessi giuridici del richiedente; tale requisito è integrato quando i documenti servono a verificare e contestare la correttezza di una pretesa economica dell’amministrazione.
  • Il diritto di accesso documentale comprende sia la presa visione sia l’estrazione di copia dei documenti amministrativi, salva la corresponsione dei costi di riproduzione.
  • Quando l’amministrazione ostende alcuni documenti richiesti durante il giudizio, la materia del contendere cessa limitatamente a tali documenti; il giudizio deve invece proseguire e il ricorso può essere accolto per la documentazione ancora non esibita, se persistono i presupposti dell’accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoAssistenza e prestazioni sanitarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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