Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2591/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari a) del provvedimento prot. 4350 del 14.4.2025 del Consolato Generale d’Italia Casablanca a firma del Responsabile del Procedimento, notificato in data 17.10.2025, con il quale è stata rigettata la domanda di visto d’ingresso in Italia ai fini di “Lavoro subordinato” presentata dal ricorrente in forza di Nulla Osta della Prefettura di Verona id. VR0307192173; b) degli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi che incidano sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, ivi incluso, se e per quanto occorra, b1) del provvedimento del Consolato Generale d’Italia Casablanca di sospensione dei termini del 17.5.2022 relativo alla richiesta di visto n. 869584; c) di tutti gli atti non conosciuti posti a base del detto diniego, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202514761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato fondato sulla mancata correzione di una discrepanza nel nulla osta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato, richiesto in forza di un nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Verona. Il diniego era motivato dal fatto che il competente Sportello Unico per l’Immigrazione non aveva corretto, nonostante i solleciti, una discrepanza rilevata dall’ufficio consolare nel nulla osta. Sono stati dedotti vizi di legittimità dell’atto, in particolare l’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, poiché la discrepanza consisteva nell’inversione tra nome e cognome del richiedente, errore materiale facilmente riconoscibile. È stata inoltre contestata l’incidenza della sospensione del nulla osta e della mancata espressa conferma da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto manifestamente irragionevole respingere la domanda di visto per la sola inversione tra nome e cognome nel nulla osta, trattandosi di un errore materiale facilmente riconoscibile, quando non sia contestata l’identità tra il beneficiario del nulla osta e il richiedente il visto. La sospensione del nulla osta e l’assenza di un’espressa conferma dello Sportello Unico per l’Immigrazione non sono state ritenute ostative alla decisione, poiché la conclusione negativa del procedimento di rilascio del visto può aver inciso sull’inerzia dello Sportello, essendo i due procedimenti collegati. L’attività dello Sportello potrà essere sollecitata nel successivo procedimento di riesame da parte della sede diplomatica. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 145/2024

    La sospensione del nulla osta e la necessità della conferma da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione sono state ritenute irrilevanti, nel caso concreto, ai fini della legittimità del diniego del visto, potendo tali adempimenti essere espletati nel procedimento di riesame.

  • d.m. 25 febbraio 2025 n. 4151/89/bis

    Richiamato in relazione alla sospensione del nulla osta e alla conferma da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione; il giudice ne ha escluso l’incidenza decisiva sulla legittimità del diniego impugnato nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il diniego di un visto d’ingresso per lavoro subordinato è illegittimo per manifesta irragionevolezza quando si fonda esclusivamente sull’inversione tra nome e cognome nel nulla osta, se l’identità tra il beneficiario del nulla osta e il richiedente il visto non è contestata e l’errore materiale è facilmente riconoscibile.
  • La sospensione del nulla osta e la mancata espressa conferma da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione non rendono necessariamente legittimo il diniego del visto quando tali circostanze siano collegate alla precedente conclusione negativa del procedimento consolare; gli adempimenti dello Sportello possono essere sollecitati nel procedimento di riesame conseguente all’annullamento del diniego.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.