Sentenza n. 345/2026 - Torino, Sezione 3
per L’ESATTA OTTEMPERANZA della sentenza n. 1549/2023 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione lavoro, Dott.ssa Daniela Paliaga, in data 12.09.2023, con la quale veniva accertato il diritto della ricorrente FORNUTO Rebecca ad usufruire del beneficio economico di € 500.00 annui, ed in particolare quanto alla medesima disponeva la condanna del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO (già MINISTERO DELL’ISTRUZIONE), in persona del Ministro pro-tempore, a mettere a disposizione della ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma di € 1.000,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo e condannato il Ministero a mettere a disposizione € 1.000,00 tramite la Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, divenuta azionabile, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui ed era stata disposta la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, tramite la Carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 1.000,00. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto la condanna al pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione. Il TAR ha verificato che la sentenza era stata prodotta in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale e che, prima della proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali per ordinare l'esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Torino e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento, a carico dell'Amministrazione inadempiente. La ricorrente è stata onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento economico dell'Amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali del dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del titolo giudiziale, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche è stato considerato presupposto di rito per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'azionabilità del titolo esecutivo.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È stato applicato per la riduzione dei parametri di liquidazione delle spese di lite, insieme alla Tabella n. 21 dell'Allegato 1.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la produzione del titolo giudiziale in copia conforme, la sua notificazione all'amministrazione soccombente e il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento integrano i presupposti per ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico quando l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali; in tal caso il relativo compenso può ritenersi compreso nel trattamento economico già corrisposto dall'amministrazione di appartenenza.
- La trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti può essere disposta quando le modalità di mancata esecuzione del giudicato presentino potenziali profili di danno erariale.
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