Cassazione Civile, Sentenza n. 05848/2026 del 15/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La curatela/Amministrazione straordinaria ha proposto azione revocatoria nei confronti della banca ex art. 67 l.fall. (in via principale ex comma 1, n.2 e, sussidiariamente, ex comma 2) con riferimento a rimesse effettuate su due conti correnti nel periodo 25/05/2008-25/11/2008. La questione centrale era la ripartizione dell'onere della prova circa la circostanza che le rimesse avessero "ridotto in maniera consistente e durevole" l'esposizione debitoria del correntista verso la banca ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. b) l.fall.: la curatela deve indicare e provare singolarmente le rimesse revocabili o è sufficiente indicare i conti e l'importo globale del periodo sospetto lasciando alla banca l'onere di dimostrare che la riduzione non è stata consistente e durevole? La banca eccepiva inoltre la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum, per mancata indicazione delle singole rimesse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la disciplina dell'art. 67, terzo comma, lett. b) l.fall. non sia autonoma rispetto al regime dei primi due commi: la norma presuppone che la rimessa sia, in concreto, pagamento di un credito liquido ed esigibile (ossia rimessa solutoria) e la circostanza impeditiva costituita dalla "riduzione non consistente e non durevole" dell'esposizione è un fatto che deve essere allegato e provato dal convenuto (la banca). Conseguentemente la sentenza impugnata (Corte d'Appello di Ancona) è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione per nuovo esame. Il ricorso incidentale della banca è stato dichiarato inammissibile. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale e rimessa al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 67 legge fallimentare (l.fall.)
secondo e terzo comma, lett. b)
La Corte interpreta il terzo comma lett. b) come disciplina di un fatto impeditivo (esenzione dalla revocatoria) che presuppone che la rimessa sia pagamento di debito liquido ed esigibile; l'onere di allegare e provare che la riduzione non è "consistente e durevole" grava sul convenuto (banca)
art. 70 legge fallimentare (l.fall.)
Norma richiamata quale tetto di esigibilità della restituzione per rapporti continuativi/reiterati; contestualizza la disciplina delle rimesse su conto corrente nel sistema delle obbligazioni restitutorie
Richiamato come termine giuridico-chiave (concetto di "rimesse" proprio del conto corrente) per spiegare la nozione di rimessa e la sua valenza contabile
Richiamato per la regola della disponibilità dei saldi nel conto corrente bancario, utile alla distinzione tra accreditamenti e pagamenti
Richiama la disciplina del conto corrente bancario in rapporto all'annotazione delle rimesse e all'effetto che esse producono sul saldo
Norma sull'onere della prova; la Corte chiarisce come detta regola si applichi nel senso che il fatto impeditivo della revocatoria (non durevolezza/consistenza della riduzione dell'esposizione) deve essere allegato e provato dalla banca
art. 132 codice di procedura civile
Richiamata nella doglianza di mancata motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente
art. 115 codice di procedura civile
Richiamata in relazione al dovere di motivazione delle decisioni; valutazione della Corte sulla completezza della motivazione del giudice di merito
d.l. n. 35/2005 e d.lgs. n. 5/2006
Modifiche legislative che hanno introdotto il regime di irrevocabilità delle "rimesse effettuate in conto corrente" salvo che comportino riduzione consistente e durevole dell'esposizione; il giudizio interpreta tali interventi alla luce del mantenimento della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie
art. 163 n.3) e art. 164 codice di procedura civile
riferimenti alle eccezioni di nullità dell'atto di citazione e alla decisione preliminare
Norme processuali evocate dalla banca nel ricorso incidentale; la Corte ha dichiarato il ricorso incidentale inammissibile perché proposto dalla parte vittoriosa in appello per questioni assorbite
Massime di principio
- In azione revocatoria per rimesse su conto corrente l'attore (curatore/Amministrazione straordinaria) è in genere tenuto a indicare il conto e il periodo sospetto e l'ammontare complessivo delle rimesse; non è necessario elencare ciascuna singola rimessa per poter esperire l'azione
- La norma di cui all'art. 67, terzo comma, lett. b) l.fall. va interpretata come un'eccezione alla revocatoria: presuppone che la rimessa sia, in concreto, pagamento di debito liquido ed esigibile (rimessa solutoria) e stabilisce che la riduzione non consistente e non durevole dell'esposizione costituisce fatto impeditivo alla revocatoria
- L'onere di allegare e provare il fatto impeditivo della revocatoria (cioè che la riduzione dell'esposizione non sia stata consistente e durevole) grava sulla banca convenuta che intende sottrarsi alla restituzione
- La distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie non è superata: ai fini della revocatoria resta necessaria la valutazione se la rimessa abbia costituito, di fatto, pagamento di un debito esigibile o solo reintegro di provvista
- Non è corretto far gravare sul curatore l'onere di dimostrare la consistenza e la durevolezza della riduzione dell'esposizione; ove la banca voglia opporre tale circostanza deve documentarla e provarla
- Il giudice non può supplire con una CTU ai difetti essenziali delle allegazioni probatorie: la consulenza tecnica non può colmare la mancanza di preventivo assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore
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