Cassazione Civile, Sentenza n. 05847/2026 del 15/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Elmarc ha proposto azione revocatoria fallimentare per rimesse bancarie effettuate nel periodo sospetto (istanza principale: ultimo anno per €2.814.292,84; in subordine: ultimo semestre per €859.297,49), deducendo la revocabilità delle somme accreditate sul conto della banca. Il Tribunale e poi la Corte d'Appello di Ancona hanno rigettato la domanda, ritenendo che l'attrice non avesse allegato e provato la natura solutoria delle rimesse e, in relazione alla domanda subordinata, che non avesse provato che le rimesse avessero ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria. In cassazione Elmarc contestava (i) la ripartizione degli oneri della prova, censurando l'attribuzione al curatore dell'onere di provare la consistenza e durevolezza della riduzione dell'esposizione, e (ii) la mancata nomina di consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il motivo relativo alla consulenza tecnica (secondo motivo) ritenendo la motivazione della Corte d'appello adeguata e che la CTU non possa supplire al mancato assolvimento dell'onere di allegazione. Ha invece accolto il primo motivo: la Corte ha cassato la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui aveva posto a carico del curatore l'onere di provare la consistenza e la durevolezza della riduzione dell'esposizione. La Corte di Cassazione ha chiarito il principio di diritto secondo cui l'art. 67, comma 3, lett. b), legge fall., presuppone la qualificazione della rimessa come pagamento di credito liquido ed esigibile (rimessa solutoria) e che il fatto impeditivo della revocabilità (ossia la non consistenza o non durevolezza della riduzione dell'esposizione) va allegato e provato dal convenuto (la banca). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 67 legge fallimentare (R.D. 267/1942), comma 3, lett. b)
ridotto in maniera consistente e durevole
La Corte interpreta la disposizione come una deroga all'ordinaria revocabilità dei pagamenti solamente quando la rimessa costituisce pagamento di debito liquido ed esigibile; la prova che la riduzione dell'esposizione non sia consistente e durevole incombe sul convenuto (la banca) quale fatto impeditivo della revocabilità
art. 67 legge fallimentare (R.D. 267/1942), comma 2
Stabilisce la revocabilità dei pagamenti effettuati per debiti liquidi ed esigibili; la Corte richiama la distinzione tra rimesse solutorie (pagamenti revocabili) e rimesse ripristinatorie (non revocabili) ai fini dell'applicazione del comma 3
d.l. n. 35/2005 e d.lgs. n. 5/2006
Norme che hanno modificato il regime della revocatoria delle rimesse in conto corrente introducendo l'ipotesi di irrevocabilità salvo che la rimessa abbia ridotto l'esposizione in modo consistente e durevole e prevedendo altresì limiti quantitativi (art. 70, comma 3)
art. 70, comma 3, legge fallimentare
il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso
Introduce un tetto quantitativo della responsabilità restitutoria nei rapporti continuativi/reiterati, rilevante anche per i rapporti bancari
art. 2697 c.c.
Regola la ripartizione dell'onere della prova; la Corte rileva che la Corte d'appello ha erroneamente addossato all'attore oneri probatori che spettano invece al convenuto quando questi deduca fatti impeditivi della revocabilità
art. 1823 c.c.
Richiamato per il concetto di conto corrente e per distinguere la natura neutra della 'rimessa' rispetto alla sua qualificazione in pagamento (solutoria) o ripristinatoria in funzione dello stato del conto
art. 132 e art. 115 c.p.c.
Richiamati nel motivo sul diniego della consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ha ritenuto legittima la scelta del giudice di merito di non disporre CTU quando mancano le necessarie allegazioni probatorie preliminari
Massime di principio
- Non è superata la distinzione tra rimesse solutorie (pagamenti di debiti liquidi ed esigibili) e rimesse ripristinatorie: la qualificazione della rimessa come pagamento resta preliminare per verificare la revocabilità
- Quando il curatore propone revocatoria di rimesse su conto corrente, è sufficiente indicare il conto, il periodo e l'importo globale delle rimesse; non è necessario elencare ogni singolo versamento
- Se la banca invoca l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. b) (mancanza di riduzione consistente e durevole dell'esposizione), l'onere di allegare e provare tale fatto impeditivo grava sulla banca
- Il giudice non è tenuto a disporre consulenza tecnica d'ufficio se l'attore non ha assolto all'onere di allegazione dei fatti costitutivi dell'azione; la CTU non supplisce carenze probatorie fondamentali
- Le rimesse annotate su conto scoperto che costituiscono pagamento di debito liquido e esigibile restano revocabili secondo il comma 2; la deroga del comma 3 deve essere letta unitamente al comma 2 e non come autonoma fattispecie di revocatoria
- In fase preventiva, il curatore dovrebbe fornire elementi temporali e quantitativi sufficienti per permettere alla banca di identificare le posizioni contestate; la banca, per opporre l'eccezione di non consistenza/durezza, deve produrre documentazione contabile e dimostrazioni sul funzionamento del conto (affidamenti, sconfinamenti, riconteggi)
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