Cassazione Civile, Sentenza n. 05890/2026 del 15/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di liquidazione notificati a titolo di responsabilità solidale per maggiore imposta proporzionale di registro connessi a un'operazione di permuta e compravendita di rami aziendali (dic. 2017). Le ricorrenti avevano proposto gravame contro le decisioni della Commissione Tributaria Regionale di Napoli che avevano rigettato i loro appelli. La questione principale era l'effetto processuale dell'adesione alla «rottamazione quater»: se l'adesione con piano di dilazione e impegno a rinunciare ai giudizi pendenti determini la sospensione del giudizio fino al pagamento integrale delle rate oppure consenta l'immediata estinzione del giudizio (previa produzione della documentazione dei pagamenti già effettuati) o, ancora, l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse.
La decisione
Le Sezioni Unite, richiamando e applicando la norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 12‑bis del d.l. n. 84/2025 (convertito in legge n. 108/2025), hanno dichiarato l'estinzione dei processi riuniti. Il giudice ha ritenuto che l'"effettivo perfezionamento della definizione" ai fini dell'estinzione del giudizio si realizza con la presentazione della domanda di adesione, la comunicazione di ammissione e la produzione della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata: la sospensione prevista dal comma 236 della legge n. 197/2022 dura dunque solo fino a queste fasi e non richiede il pagamento integrale dell'intero piano di rateazione. Sussistendo gli elementi di fatto (ammissione alla rottamazione quater e pagamento della prima rata), i giudizi sono stati estinti; le spese di lite sono compensate. Il provvedimento precisa altresì che l'estinzione comporta l'inefficacia delle sentenze di merito non passate in giudicato e che le somme versate non sono rimborsabili, mentre in caso di inadempimento si riattiva la riscossione secondo l'art. 1 comma 244 legge 197/22.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, commi 231-252; in particolare comma 236)
Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
Norma originariamente ambigua quanto al momento necessario per l'estinzione (se il pagamento integrale delle rate o altro). La Corte riconosce che il testo prevede l'impegno a rinunciare ai giudizi e subordina l'estinzione al perfezionamento della definizione con documentazione dei pagamenti.
D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2025, n. 108 (art. 12‑bis, norma di interpretazione autentica)
Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione ... della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. ... L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 ... comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate ... restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Norma di interpretazione autentica che chiarisce che, ai fini dell'estinzione processuale, è sufficiente il perfezionamento con la prima (o unica) rata accompagnata dalla documentazione; consente al giudice di dichiarare d'ufficio l'estinzione. La Corte l'ha ritenuta genuina e applicabile retroattivamente come chiarificazione di un significato già plausibile della norma originaria.
Legge 23 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, comma 244)
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento ... la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza ... i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ... e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.
Disciplina la ripresa della riscossione in caso di inadempimento successivo: l'estinzione processuale, una volta intervenuta, non impedisce la ripresa della riscossione sul piano sostanziale se il debitore poi non rispetta il piano.
Art. 57 Testo Unico imposta di registro (coobbligazione solidale)
Richiamato per spiegare la responsabilità solidale delle parti rispetto al carico impositivo oggetto del giudizio; giustifica l'estensione degli effetti della definizione anche al coobbligato.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 46)
Rilevato come riferimento alla peculiare disciplina processuale del contenzioso tributario e alla specialità delle forme di estinzione previste per le definizioni agevolative.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 3) e principi generali (es. art. 3 l. 212/00; art. 100 c.p.c.)
Richiamate le regole generali e i principi (es. principio di non retroattività, interesse ad agire) utili per valutare la legittimità dell'intervento interpretativo e gli effetti sulla fase processuale.
Massime di principio
- L'adesione alla 'rottamazione quater' produce, ai fini processuali, l'estinzione del giudizio una volta perfezionata la definizione mediante presentazione della domanda, comunicazione di ammissione e produzione della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata; non è necessario il pagamento integrale del piano di dilazione.
- Il giudice può dichiarare d'ufficio l'estinzione del processo se documentata l'avvenuta ammissione e il pagamento della prima/ultima rata da parte del debitore o su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate‑Riscossione o dell'ente impositore.
- La sospensione prevista dalla normativa dura fino all'esaurimento delle fasi di perfezionamento (domanda + comunicazione + primo versamento) e non si estende automaticamente fino alla scadenza dell'ultima rata.
- L'estinzione del giudizio rende inefficaci le sentenze di merito non passate in giudicato e stabilisce che le somme versate restano acquisite e non rimborsabili; tuttavia, in caso di inadempimento successivo (superiore a cinque giorni), la definizione perde efficacia e l'agente della riscossione può riprendere l'attività di recupero nei termini previsti.
- Nei giudizi tributari pendenti, l'intervento legislativo di interpretazione autentica può essere applicato retroattivamente se non introduce istituti nuovi ma chiarisce un significato già plausibile della norma e risponde a ragioni generali di interesse pubblico (es. deflazione del contenzioso).
- Per ottenere l'estinzione è fondamentale documentare in giudizio i pagamenti effettuati (almeno la prima/nessuna rata se unica) e l'avvenuta comunicazione di ammissione della procedura.
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