Cassazione Civile, Sentenza n. 05849/2026 del 15/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
ELMARC, in amministrazione straordinaria, ha proposto azione revocatoria ex art. 67 l.fall. (atti estintivi di debiti pecuniari tramite rimesse su conto corrente) chiedendo la restituzione di rimesse operate in periodo anteriore al fallimento. Tribunale e Corte d'Appello di Ancona hanno rigettato per mancato assolvimento, da parte del curatore/attore, dell'onere di provare che le rimesse avessero ridotto l'esposizione debitoria in modo "consistente e durevole" come previsto dall'art. 67, terzo comma, lett. b). ELMarc ha impugnato in Cassazione sostenendo che la Corte d'Appello ha erroneamente attribuito al curatore l'onere di provare la consistenza e la durevolezza, mentre tale onere dovrebbe gravare sulla banca resistente. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la norma del terzo comma, lett. b) presuppone che la rimessa sia un pagamento di debito liquido ed esigibile (cioè afferente a conto scoperto) e che la circostanza impeditiva della revocabilità (la non consistenza o non durevolezza della riduzione dell'esposizione) debba essere allegata e provata dalla banca convenuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del ricorrente, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rinviato la causa al giudice di merito per nuovo esame. La Corte ha rigettato l'impugnazione relativa alla presunta nullità della motivazione (motivo pregiudiziale) ma ha ritenuto fondato il motivo principale relativo alla ripartizione dell'onere della prova. Ha enunciato il principio secondo cui l'art. 67, terzo comma, lett. b) l.fall., va interpretato come disciplina che esclude la revocabilità solo delle rimesse che non costituiscono pagamento di debiti liquidi ed esigibili (ossia non afferenti a conto scoperto) e ha stabilito che l'onere di allegare e provare che la riduzione dell'esposizione non sia consistente e durevole spetta alla banca convenuta; il curatore può limitarsi a indicare le rimesse operate in un dato periodo e l'ammontare complessivo.
Norme richiamate
art. 67 legge fallimentare (l.fall.)
secondo e terzo comma, lett. b)
Il terzo comma, lett. b) va letto unitamente al secondo comma: presuppone che la "rimessa" sia pagamento di debito liquido ed esigibile (quindi afferente a conto scoperto). La riduzione non consistente e non durevole dell'esposizione è un fatto impeditivo della revocabilità che deve essere allegato e provato dalla banca resistente
art. 70 legge fallimentare (l.fall.)
Stabilisce un limite quantitativo alla restituzione per rapporti continuativi e reiterati (la somma dovuta è la differenza tra l'ammontare massimo delle pretese nel periodo di conoscenza dello stato d'insolvenza e l'ammontare residuo alla data di apertura del concorso); citato come parte del quadro normativo che regola i limiti della revocatoria
art. 1823 cod. civ.
Riferimento al concetto di "rimesse" nell'ambito del conto corrente ordinario; utilizzato per spiegare la natura contabile del conto e come le annotazioni possano trasformare una rimessa in pagamento
art. 1852 e art. 1857 cod. civ.
Richiamati per distinguere il conto corrente bancario (regole sulla disponibilità dei saldi) e per spiegare perché le rimesse possono avere natura diversa (accreditamenti su conto attivo, passivo o scoperto) a seconda dello stato del rapporto
art. 132 e art. 115 cod. proc. civ.
Richiamati in relazione al requisito motivazionale della sentenza; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza impugnata rispetto al minimo necessario
art. 166, comma 3, lett. b) (CCII/altre norme richiamate)
Menzi onata come conferma dell'intenzione legislativa di subordinare la revocabilità delle rimesse alla verifica della loro qualificazione come pagamenti durevoli; usata a sostegno dell'interpretazione che richiama la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie
Massime di principio
- Per valutare la revocatoria di rimesse su conto corrente occorre prima stabilire se la rimessa abbia natura di pagamento di debito liquido ed esigibile (rimessa "solutoria" su conto scoperto) o se sia mera rimessa "ripristinatoria" dell'affidamento; solo le prime sono, di regola, revocabili.
- L'art. 67, terzo comma, lett. b) non introduce una fattispecie autonoma di revocatoria: fornisce un fatto impeditivo (la non consistenza o non durevolezza della riduzione dell'esposizione) che, se provato dalla banca, esclude la revocabilità della rimessa.
- La banca convenuta ha l'onere di allegare e provare che la riduzione dell'esposizione derivante dalle rimesse non è stata "consistente e durevole" (ossia dimostrare la natura ripristinatoria o l'assenza di durevolezza/consistenza).
- Il curatore/attore può limitarsi ad indicare le rimesse operate su uno o più conti in un determinato periodo e l'ammontare complessivo; non è normalmente tenuto a individuare singolarmente ogni versamento perché ciò sarebbe irragionevole e la banca è in grado, con i propri estratti, di individuare le posizioni contestate.
- Una CTU non può supplire alle carenze essenziali di allegazione dell'attore: se mancano le allegazioni necessarie sui fatti costitutivi, la consulenza tecnica non basta a colmare il difetto probatorio.
- In prospettive pratiche: chi agisce in revocatoria deve indicare periodo e importi complessivi; chi si difende (banca) deve documentare e provare che le rimesse non hanno effettivamente ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione (es. mostrando natura ripristinatoria, cronologia accreditamenti/addebiti, accordi di cassa/affidamento, ecc.).
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