Cassazione Penale, Sentenza n. 13401/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pinato ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza di condanna del Tribunale di Treviso. La Corte territoriale aveva ritenuto che la dichiarazione di impugnazione fosse priva della dichiarazione o elezione di domicilio necessaria per la notifica dell'atto introduttivo del processo di appello ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il difensore del ricorrente ha invece dedotto che, unitamente all'atto di appello, era stato depositato un atto di nomina a difensore di fiducia contenente procura speciale e l'elezione di domicilio, sottoscritto dall'imputato con firma autenticata, e che dunque il presunto vizio di mancata elezione non sussisteva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Dall'esame degli atti è risultato che l'atto di appello depositato via PEC il 16/05/2023 era firmato digitalmente e corredata dall'atto di nomina a difensore di fiducia con procura speciale e con l'elezione di domicilio nel corpo dello stesso atto. Pertanto la Corte ha stabilito che l'elezione di domicilio risultava effettivamente depositata contestualmente all'impugnazione, sicché l'ordinanza che aveva dichiarato l'inammissibilità era annullata senza rinvio. Gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Venezia per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La norma richiede che per l'impugnazione in appello sia indicata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notifica dell'atto introduttivo in grado d'appello; la Corte ha interpretato che l'elezione di domicilio inserita nell'atto di nomina/procura depositato contestualmente all'atto di impugnazione soddisfa il requisito normativo
art. 623 cod. proc. pen.
Richiesta dal difensore nel controricorso per ottenere l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; la norma è stata richiamata come presidio procedurale per la decisione sulla impugnazione in Cassazione
art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Articoli del Codice della Strada che definiscono la fattispecie di reato per cui Pinato era stato condannato in primo grado (guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze). La sentenza impugnata era relativa a tale condanna; la Corte di Cassazione non ha riesaminato il merito del reato, ma ha deciso solo sulla questione processuale dell'ammissibilità dell'appello
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro), Rv. 220092
Giurisprudenza richiamata per affermare che, in presenza del vizio dedotto, è possibile e necessario l'esame degli atti da parte della Corte di legittimità; con ciò si giustifica l'analisi documentale che ha permesso di accertare la presenza dell'elezione di domicilio
Massime di principio
- La presenza di un'elezione di domicilio può risultare anche da un atto di nomina/procura depositato contestualmente all'atto di impugnazione: se tale atto contiene espressamente l'elezione, il requisito previsto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è soddisfatto.
- Il deposito telematico (PEC) e la sottoscrizione digitale dell'atto d'impugnazione, unitamente al deposito dell'atto di nomina/procura con firma autenticata, sono idonei a documentare l'effettiva tempestività e regolarità dell'impugnazione.
- In caso di contestazione formale sulla validità dell'impugnazione per vizi di forma correlati alla domiciliazione, il giudice di legittimità può esaminare gli atti per accertare la fondatezza del vizio senza limitarsi all'apparenza formale; se risulta che il vizio è apparente, l'atto deve essere considerato ammissibile.
- Se l'impugnazione è stata erroneamente dichiarata inammissibile per un vizio superabile o inesistente, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e rinviare gli atti al giudice competente per il prosieguo del giudizio.
- Per evitare rischi di inammissibilità, il difensore che propone appello dovrebbe sempre allegare in modo chiaro e leggibile la procura speciale con l'esplicita elezione di domicilio, preferibilmente come documento separato e ben evidenziato nel deposito telematico.
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