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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29515/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un appello cautelare reale proposto contro il rigetto dell'istanza di dissequestro e restituzione di due telefoni cellulari. Il tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibile l'appello perché depositato via PEC anziché tramite il Portale Deposito Atti Penali. Con un unico motivo il difensore ha dedotto inosservanza di legge processuale, sostenendo che, al momento del deposito, il portale non consentiva tecnicamente di inserire l'atto perché il procedimento non risultava tra quelli autorizzati e mancava la voce relativa all'"appello cautelare". Da ciò avrebbe dovuto derivare una causa di forza maggiore e la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p., anche in un'ottica costituzionalmente e convenzionalmente orientata, valorizzando il fatto che la PEC garantiva comunque certezza di data e provenienza dell'atto e che un eccesso di formalismo avrebbe sacrificato il diritto di difesa. In memoria difensiva si è ribadito che non vi era un malfunzionamento tecnico, ma un'impossibilità tecnica oggettiva documentata dalle schermate del portale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha rilevato che, alla data di presentazione dell'impugnazione, il deposito tramite Portale Deposito Atti Penali era l'unica modalità ammessa per i soggetti abilitati esterni, anche per gli atti cautelari, e che il deposito via PEC non era più consentito. Il deposito con modalità diverse dal portale determina l'inammissibilità dell'impugnazione, salvo malfunzionamento certificato del sistema ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p.; nella specie, però, la difesa non aveva dimostrato di avere seguito le procedure previste per i malfunzionamenti né di avere utilizzato le funzioni residuali del portale. La Corte ha quindi escluso che vi fosse una forza maggiore idonea a giustificare il deposito via PEC e ha ritenuto infondate anche le censure fondate sugli artt. 3 e 24 Cost. e sull'art. 6 CEDU. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 111-bis c.p.p.

    impone il deposito telematico tramite Portale Deposito Atti Penali per gli atti processuali dei soggetti abilitati esterni.

  • art. 175-bis c.p.p.

    consente di valorizzare il malfunzionamento certificato del sistema come possibile giustificazione della mancata utilizzazione del portale.

  • art. 324 c.p.p.

    richiamato nel ricorso come norma sull'appello cautelare reale.

  • art. 591 c.p.p.

    la violazione delle forme di deposito impone l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 87 D.Lgs. n. 150/2022

    norma richiamata in tema di disciplina transitoria del deposito telematico.

  • art. 87-bis D.Lgs. n. 150/2022

    nel regime transitorio la Corte valorizza la prevalenza della certezza del circuito telematico sulle letture sostanzialistiche.

  • art. 3 D.M. n. 217 del 2023

    ha reso obbligatorio il deposito telematico tramite portale per i soggetti abilitati esterni.

  • art. 1 D.M. n. 206 del 2024

    ha sostituito l'art. 3 del D.M. n. 217/2023, confermando il regime di obbligatorietà del deposito tramite portale.

  • art. 582 c.p.p.

    richiamato quale base dell'inammissibilità del deposito effettuato con modalità non consentita.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di colpa esclusa.

  • art. 3 Cost.

    le censure di violazione sono state ritenute infondate.

  • art. 24 Cost.

    l'obbligo di deposito tramite portale non è stato ritenuto lesivo del diritto di difesa.

  • art. 6 CEDU

    l'obbligo di deposito telematico è stato ritenuto compatibile con il diritto di accesso al giudice, perché proporzionato e prevedibile.

Massime di principio

  • Nel regime di deposito telematico obbligatorio, l'impugnazione presentata con una modalità diversa da quella imposta dalla legge è inammissibile, salvo che sia dimostrato un malfunzionamento certificato del sistema secondo la procedura prevista.
  • La mera allegazione dell'impossibilità di usare il portale non basta: la parte deve dimostrare di avere attivato gli strumenti previsti per la gestione del disservizio e, se del caso, le funzioni residuali del sistema.
  • La rimessione in termini per forza maggiore non può essere riconosciuta quando il deposito tramite canale alternativo dipenda da una scelta non giustificata da un impedimento oggettivo e documentato.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura che invoca favor impugnationis non supera il dato della mancata osservanza delle forme legali del mezzo di impugnazione.
  • L'obbligo di deposito telematico tramite portale, una volta decorso il periodo transitorio, risponde a esigenze legittime di semplificazione e razionalizzazione e non viola di per sé il diritto di difesa o di accesso al giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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