Cassazione Penale, Ordinanza n. 21778/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano meramente ripetitivi e già compiutamente esaminati e disattesi dai giudici di merito con argomentazioni ritenute corrette in fatto e in diritto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7 novembre 2024. Nel ricorso sono stati dedotti due motivi di violazione di legge, riferiti agli artt. 120 c.p. e 131-bis c.p. In sostanza la difesa ha riproposto doglianze già formulate in appello: da un lato, ha contestato la corretta individuazione della persona offesa, sostenendo che nel caso di truffa contrattuale il danno sarebbe consistito nell'obbligazione oggetto del rapporto; dall'altro, ha invocato la particolare tenuità del fatto, che i giudici di merito avevano escluso valorizzando le modalità insidiose della condotta truffaldina.
Norme richiamate
art. 120 c.p.
Richiamato come base normativa del motivo di ricorso, ma la Corte rileva che la doglianza fondata su tale disposizione era già stata vagliata e disattesa nei gradi di merito.
art. 131-bis c.p.
Richiamato per sostenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte prende atto che il merito aveva escluso l'istituto in ragione delle modalità insidiose della condotta truffaldina.
art. 616 c.p.p.
Norma desumibile dal dispositivo quanto alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente censure già dedotte in appello e già specificamente esaminate e confutate con motivazione логica e giuridica non manifestamente illogica.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto non può prevalere quando il giudice di merito abbia motivatamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. valorizzando la concretezza offensiva e le modalità insidiose della condotta.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente reiterare contestazioni sulla individuazione della persona offesa o sulla offensività del fatto se tali questioni risultano già affrontate in modo congruo nei gradi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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