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Sentenza

Sentenza del 29/01/2016 n. 1713 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il tardivo pagamento della tassa di concessione governativa relativa ai servizi telefonici cellulari e radiomobili, prevista dall'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972. La società sosteneva che non fosse previsto un termine per il pagamento della tassa da parte dell'utente e che l'amministrazione fosse decaduta dal potere impositivo. L'amministrazione ha invece sostenuto che il termine per il pagamento della tassa coincidesse con quello previsto per il pagamento della bolletta telefonica, in quanto la nota 1 all'art. 21 stabilisce che il tributo deve essere versato congiuntamente al canone.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione, cassato la sentenza d'appello e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che l'avverbio "congiuntamente" non riguarda soltanto le modalità di versamento, ma anche il termine di pagamento: la tassa deve quindi essere pagata entro la scadenza della bolletta relativa al servizio telefonico. Poiché era pacifico che le bollette fossero state pagate oltre il termine, l'accertamento e le sanzioni sono stati ritenuti fondati. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, poiché il principio applicato si era formato successivamente alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972

    La tassa deve essere corrisposta congiuntamente al canone relativo al servizio.

    La disposizione collega il pagamento della tassa al pagamento del canone telefonico e, secondo la Cassazione, determina per relationem anche il termine di pagamento, individuato nella scadenza della singola bolletta.

  • Nota 1 all'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972

    L'avverbio non disciplina soltanto le modalità materiali di versamento, ma impone che la tassa sia pagata entro lo stesso termine previsto per il canone contrattuale indicato in bolletta.

  • Art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997

    È stato richiamato dall'amministrazione quale fondamento della sanzione per il tardivo versamento del tributo.

  • Cass. n. 21777 del 2014

    Il termine per il pagamento, da parte dell'utente, della tassa di concessione governativa coincide con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale.

    La Corte ha richiamato e confermato questo precedente, applicandolo alla fattispecie in esame.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale stabilisce che un tributo deve essere versato "congiuntamente" a un corrispettivo contrattuale, tale espressione può indicare non solo le modalità di pagamento, ma anche la scadenza del tributo.
  • Il termine per il pagamento di un tributo può essere determinato per relationem, cioè mediante rinvio alla scadenza prevista per un altro pagamento contrattuale, come quella indicata in una bolletta.
  • Il pagamento tardivo della bolletta può comportare anche la tardività del pagamento del tributo collegato e, ove previsto dalla legge, l'applicazione delle relative sanzioni.
  • In presenza di un orientamento consolidato della Cassazione, i giudici di merito devono interpretare la disposizione fiscale coerentemente con tale orientamento, salvo valide ragioni per discostarsene.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il principio decisivo si è formato dopo l'introduzione del giudizio e la parte soccombente aveva sostenuto una tesi inizialmente non priva di plausibilità.

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