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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05746/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una dirigente di una azienda pubblica al pagamento della retribuzione di risultato per gli anni 2013 e 2014, nonché all’adeguamento di quella relativa agli anni 2010-2012 e agli arretrati sulla retribuzione di posizione. In primo grado il Tribunale aveva accolto le domande della lavoratrice; in appello la decisione era stata riformata limitatamente alla retribuzione di risultato per il 2013-2014. La ricorrente principale ha censurato la sentenza d’appello deducendo, da un lato, violazione di norme codicistiche e contrattuali perché la mancata fissazione degli obiettivi da parte dell’azienda sarebbe dipesa da una condotta inerte della datrice e avrebbe integrato una condizione potestativa pura, con conseguente diritto immediatamente esigibile all’emolumento; dall’altro, violazione del principio di irriducibilità della retribuzione, sostenendo che l’erogazione continuativa della retribuzione di risultato l’avrebbe trasformata in componente stabile del trattamento economico. L’azienda ha proposto ricorso incidentale lamentando ultrapetizione e violazione della contrattazione collettiva integrativa in relazione al riconoscimento degli arretrati sulla retribuzione di posizione, assumendo che tale domanda non fosse stata proposta e che la sentenza d’appello avesse violato direttamente l’accordo integrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondate le censure della dirigente, chiarendo che la retribuzione di risultato ha natura contrattuale, non è un diritto immediatamente esigibile in assenza della previa attivazione dei passaggi negoziali e non è assoggettata al principio di irriducibilità della retribuzione; ha inoltre osservato che, in caso di inerzia dell’amministrazione, il lavoratore non può ottenere l’adempimento in forma specifica, ma solo eventualmente il risarcimento del danno da perdita di chance, che però non era stato domandato nel caso concreto. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha dichiarato inammissibili entrambe le censure perché miravano a sollecitare una diversa interpretazione della domanda e dell’accordo contrattuale, e comunque perché non è ammessa in cassazione una censura per diretta violazione della contrattazione integrativa collettiva. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza, con statuizione anche sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per qualificare l’eventuale inadempimento della pubblica amministrazione rispetto all’obbligo di attivare il procedimento necessario alla fissazione degli obiettivi e alla successiva valutazione

  • art. 1359 c.c.

    invocato dalla ricorrente, ma escluso che la mancata attivazione procedimentale integri una condizione potestativa pure nel senso prospettato

  • art. 1362 ss. c.c.

    richiamati nei motivi ma non ritenuti decisivi, poiché la Corte ha reputato corretta la qualificazione giuridica della fattispecie data dal giudice di merito

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che il caso riguardasse un rimedio di risoluzione contrattuale

  • art. 2058 c.c.

    richiamato nel motivo, ma non pertinente alla pretesa azionata, che era di adempimento e non di risarcimento in forma specifica

  • art. 384, u.c., c.p.c.

    la Corte ha corretto la motivazione della sentenza d’appello pur confermandone il dispositivo

  • art. 36 Cost.

    invocato per sostenere l’irriducibilità della retribuzione, ma ritenuto non operante rispetto a una componente variabile e condizionata come la retribuzione di risultato

  • art. 2099 c.c.

    richiamato per la struttura del trattamento economico, ma la retribuzione di risultato è stata qualificata come componente non fissa

  • art. 2103 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse violazione

  • art. 2120 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che fosse ritenuto pertinente

  • art. 2121 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che fosse ritenuto pertinente

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per lamentare ultrapetizione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale con riferimento al contenuto del ricorso introduttivo del lavoratore

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale con riferimento al thema decidendum del giudizio di primo grado

  • art. 2 Accordo integrativo dell’Accordo di Settore Attuativo del CCPL del personale dell’area dirigenziale del comparto autonomie locali del 20 novembre 2009

    richiamato nel ricorso incidentale, ma la censura è stata reputata inammissibile perché diretta a contestare la violazione di contrattazione integrativa

  • art. 3 Accordo integrativo dell’Accordo di Settore Attuativo del CCPL del personale dell’area dirigenziale del comparto autonomie locali del 20 novembre 2009

    richiamato nel ricorso incidentale, ma la censura è stata reputata inammissibile

  • art. 5 Accordo integrativo dell’Accordo di Settore Attuativo del CCPL del personale dell’area dirigenziale del comparto autonomie locali del 20 novembre 2009

    richiamato nel ricorso incidentale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 9 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 1223 c.c.

    interpretato nel senso che il risarcimento contrattuale comprende le conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento, intese secondo la regolarità causale e non limitate a un nesso meramente materiale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte afferma che il creditore deve allegare la fonte del diritto e l’inadempimento, mentre il debitore deve provare l’eventuale impossibilità non imputabile

Massime di principio

  • La retribuzione di risultato nel pubblico impiego privatizzato ha natura contrattuale e non costituisce una componente fissa e immediatamente esigibile del trattamento economico; il suo pagamento presuppone la previa assegnazione degli obiettivi e la successiva verifica del loro raggiungimento.
  • L’inerzia della pubblica amministrazione nel compimento degli atti necessari alla fissazione degli obiettivi non integra una condizione potestativa in senso tecnico, ma può costituire inadempimento di un’obbligazione organizzativa e procedimentale assunta nei confronti del dipendente.
  • Se il lavoratore non può ottenere l’adempimento in forma specifica perché la prestazione richiede valutazioni discrezionali e infungibili dell’amministrazione, la tutela eventualmente esperibile è quella risarcitoria, tipicamente per perdita di chance, purché ne siano allegati e provati i presupposti.
  • Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento da inadempimento contrattuale, il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l’inadempimento, mentre al debitore spetta dimostrare l’impossibilità della prestazione non imputabile.
  • La perdita di chance è risarcibile solo se la parte lesa dimostri una concreta occasione favorevole perduta, apprezzabile in termini di serietà e consistenza, e il danno va liquidato equitativamente in rapporto alla probabilità di conseguire il vantaggio.
  • La componente retributiva variabile e subordinata al raggiungimento di obiettivi non è soggetta al principio di irriducibilità della retribuzione, sicché un’erogazione continuativa e non dovuta non trasforma automaticamente tale emolumento in parte fissa del salario.
  • In cassazione non è ammessa una censura che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura della domanda o della contrattazione collettiva rispetto a quella accolta dal giudice di merito, se non si deduce specificamente la violazione dei criteri legali di interpretazione.
  • Non è configurabile un motivo di ricorso per cassazione fondato sulla diretta violazione della contrattazione collettiva integrativa se la censura non si traduce in una violazione di norme di diritto sindacabile nei limiti del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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