Cassazione Penale, Sentenza n. 32957/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) erronea applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione per aver disposto la revoca della patente anziché la sospensione prevista dalla norma (sicché si deduce un errore nella misura accessoria); 2) manifesta illogicità della motivazione in relazione all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro, sostenendo che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto provare l'omologazione dell'apparecchio e la sottoposizione a verifiche periodiche (taratura/controlli) e che tale prova non sarebbe stata fornita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la sentenza di primo grado aveva nel dispositivo la corretta misura (sospensione) e che la indicazione di "revoca" era un mero refuso nella parte motiva; la Corte d'appello ha confermato il dispositivo di primo grado e non è stato chiesto dal ricorrente alcun intervento correttivo, quindi la censura è infondata. Sul secondo motivo la Suprema Corte ha ritenuto il motivo generico: la Corte di appello ha motivatamente descritto elementi di fatto (testimonianza dell'operatore di polizia giudiziaria sulla regolare revisione e funzionamento dell'etilometro) e ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il PM è onerato di provare omologazione e revisioni solo se l'imputato ha previamente svolto il proprio onere di allegazione (es. producendo il libretto metrologico); il ricorrente non ha specificato fatti nuovi ma ha ripetuto genericamente le stesse doglianze. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
Norma che disciplina la guida in stato di ebbrezza; reato contestato per tassi alcolemici rilevati (1,81 g/L alle due prove).
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. 186/2000
Richiamata in relazione alla mancata emersione di ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza Sez. 4
Principio secondo cui non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sul mero rilievo formale della mancata taratura annuale; non sempre è necessaria prova documentale della taratura se il difensore non allega elementi specifici.
Giurisprudenza Sez. 4
Stabilisce che l'onere di provare l'omologazione e le revisioni dell'etilometro grava sul P.M. solo quando l'imputato abbia assolto al proprio onere di allegazione, ad esempio producendo il libretto metrologico.
Giurisprudenza Sez. 6
n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli), Rv. 268822
Principi richiamati circa l'esigenza di specificità nelle censure e l'onere, a carico dell'impugnante, di indicare le ragioni di fatto che fondano il dissenso rispetto al provvedimento impugnato; concorrono a giustificare il rigetto di motivi generici.
Massime di principio
- Un errore materiale nella parte motiva della sentenza (es. indicazione errata della misura accessoria) non invalida il dispositivo se quest'ultimo riporta la decisione corretta; la correzione può essere considerata mero refuso se risulta evidente dal complesso del provvedimento.
- Sulle contestazioni relative al funzionamento dell'etilometro, il Pubblico Ministero è tenuto a provare omologazione e revisioni solo quando l'imputato propone specifiche allegazioni o produce elementi (es. libretto metrologico) che pongano in dubbio il corretto funzionamento; una contestazione generica non è sufficiente.
- In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e collegati agli atti processuali: la mera ripetizione di argomentazioni già esaminate senza indicare nuovi elementi di fatto o profili di diritto è frequentemente dichiarata inammissibile.
- La mancata richiesta di correzione di un evidente refuso da parte dell'appellante può precludere la sua possibilità di lamentarlo successivamente in cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente alle spese e a una somma a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'ordinamento processuale, salvo motivi di esonero non dimostrati.
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