Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 939/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento quanto al ricorso n. 182 del 2024: - del provvedimento di archiviazione del procedimento SUAP n. ID 1496/2023 (inerente al manufatto A) adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive Piceno Consind e dei relativi pareri non favorevoli espressi rispettivamente dalla Regione Marche – Servizio Decentrato Agricoltura di Ascoli Piceno (prot. 1364841 del 07.11.2023) e dal Comune di Ripatransone (AP) (prot. 13023 del 10.11.2023) ad esso allegati quale parte integrante e sostanziale; - di ogni altro ad esso presupposto, connesso e consequenziale; e per la declaratoria del silenzio assenso della Regione Marche – Settore Genio Civile, formatosi ai sensi dell'art. 14 bis L. 241/1990; quanto al ricorso n. 184 del 2024: - del provvedimento di archiviazione del procedimento SUAP n. ID 1497/2023 (inerente al manufatto B) adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive Piceno Consind e dei relativi pareri non favorevoli espressi rispettivamente dalla Regione Marche – Servizio Decentrato Agricoltura di Ascoli Piceno (prot. 1366434 del 07.11.2023) e dal Comune di Ripatransone (AP) prot. 13027 del 10.11.2023 ad esso allegati quale parte integrante e sostanziale; - di ogni altro ad esso presupposto, connesso e consequenziale; e per la declaratoria del silenzio assenso della Regione Marche – Settore Genio Civile, formatosi ai sensi dell'art. 14 bis L. 241/1990;

Giustizia amministrativa202400184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti di archiviazione delle domande di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 relative a due manufatti agricoli, corredati dai pareri negativi della Regione Marche e del Comune di Ripatransone; dedotta formazione del silenzio-assenso del Genio Civile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato due provvedimenti di archiviazione relativi alla sanatoria di opere difformi e aumenti volumetrici riguardanti un manufatto A, originariamente assentito come rimessa per attrezzi agricoli, e un manufatto B, originariamente assentito come serra per prodotti ortofrutticoli. Ha dedotto, quanto ai pareri regionali, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e violazione degli artt. 3 e 8 della l.r. Marche n. 13/1990, sostenendo che le caratteristiche dei manufatti sarebbero compatibili con l’attività agricola e che non sarebbero stati contestati aumenti volumetrici eccedenti i limiti normativi. Quanto ai pareri comunali, ha dedotto difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, irrazionalità e contraddittorietà, violazione degli artt. 14, 14-bis e 14-quinquies l. 241/1990, del PAI, dell’art. 31 del PPAR Marche e degli artt. 1, 3 e 8 della l.r. n. 13/1990. Ha sostenuto che il vincolo idrogeologico PAI P2 non sarebbe preclusivo dell’intervento, che l’area avrebbe pendenza inferiore al 10% e quindi non ricadrebbe nel divieto previsto per i versanti con pendenza superiore al 30%, e che il mancato parere del Genio Civile, convocato nella conferenza di servizi, avrebbe dovuto equivalere ad assenso implicito ai sensi dell’art. 14-bis l. 241/1990. Per il manufatto B ha inoltre sostenuto che il vincolo di destinazione a serra sarebbe venuto meno per il decorso di oltre dieci anni, che sarebbe comunque persistito il nesso con l’attività agricola e che, in ragione della qualifica di imprenditore agricolo, sarebbe stata possibile anche una destinazione residenziale.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e li ha respinti. Ha ritenuto applicabile la l.r. Marche n. 13/1990, secondo cui nelle zone agricole sono ammesse soltanto costruzioni necessarie all’esercizio dell’attività agricola e, per gli annessi agricoli, devono ricorrere anche le condizioni dell’art. 8, tra cui l’adeguatezza della tipologia costruttiva alla specifica destinazione d’uso, tale da impedire la trasformazione della destinazione stessa. Per il manufatto A, il Collegio ha considerato dirimente la concreta incompatibilità tra la destinazione dichiarata di annesso agricolo/deposito-rimessa e le caratteristiche tipologiche e costruttive risultanti dalla documentazione fotografica e dagli elaborati: cucina, bagno, impianti, finiture, aperture e arredi evidenziavano una diversa utilizzazione e l’inidoneità al deposito delle attrezzature agricole dichiarate. Per il manufatto B, realizzato su due piani fuori terra e originariamente assentito come serra, le medesime caratteristiche e la presenza di servizi e arredi dimostravano l’incompatibilità con la destinazione di annesso agricolo e il diverso effettivo utilizzo. Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivati e istruiti i pareri regionali e comunali, condividendone le conclusioni sul difetto del nesso funzionale con l’attività agricola. Ha escluso la rilevanza della prospettata destinazione residenziale, perché le domande erano state presentate per la sanatoria quali annessi agricoli e dovevano essere valutate rispetto a tale destinazione. Ha ritenuto altresì irrilevante la mancata acquisizione del parere del Genio Civile, anche assumendo che essa potesse equivalere ad assenso implicito, poiché il difetto del nesso funzionale costituiva autonoma e sufficiente ragione ostativa al rilascio della sanatoria, nell’ambito di provvedimenti plurimotivati. Spese compensate nei confronti della Regione Marche; nulla per le spese nei confronti del Comune e del SUAP non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La domanda di sanatoria riguardava opere difformi e aumenti volumetrici relativi a manufatti già assentiti; il giudice ha esaminato la compatibilità delle opere con la destinazione agricola dichiarata.

  • art. 1 l.r. Marche n. 13/1990

    “le zone agricole sono destinate esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo”

    La destinazione agricola delle aree impone che gli interventi edilizi siano funzionali alle attività agricole o connesse.

  • art. 3, comma 1, lett. c), l.r. Marche n. 13/1990

    “nelle zone agricole sono ammesse soltanto le nuove costruzioni che risultino necessarie per l'esercizio delle attività di cui al comma 2 del precedente art. 1 ed in particolare: […] c) attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola”

    Gli annessi agricoli sono legittimabili solo se necessari e direttamente funzionali all’esercizio dell’attività agricola.

  • art. 8 l.r. Marche n. 13/1990

    “essere realizzate con tipologie adeguate alla specifica destinazione d'uso che non consentano la trasformazione delle stesse destinazioni d'uso”

    L’adeguatezza tipologica alla destinazione agricola costituisce requisito autonomo per la sanatoria; l’incompatibilità concreta di finiture, impianti, aperture, arredi e caratteristiche costruttive è sufficiente a giustificare il diniego.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    Il mancato parere del Genio Civile non determina comunque l’illegittimità del diniego quando sussista un’autonoma e sufficiente ragione ostativa, anche qualora il silenzio fosse qualificato come assenso implicito.

  • art. 31 PPAR della Regione Marche

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alla disciplina delle aree di versante e alla pendenza del terreno, ma il giudice non ha ritenuto necessario esaminare tali profili, essendo sufficiente il difetto di nesso funzionale agricolo.

Massime di principio

  • Nelle zone agricole, la sanatoria di un manufatto quale annesso agricolo richiede non solo il rispetto dei parametri dimensionali, ma anche la prova della necessità e del diretto nesso funzionale con l’attività agricola esercitata.
  • Il requisito secondo cui gli annessi agricoli devono essere realizzati con tipologie adeguate alla specifica destinazione d’uso, tali da impedirne la trasformazione, costituisce una condizione autonoma di legittimazione: la presenza di finiture, impianti, aperture, arredi e distribuzioni interne incompatibili con un deposito o rimessa agricola può fondare da sola il diniego della sanatoria.
  • La verifica della domanda di sanatoria deve essere compiuta in relazione alla destinazione d’uso dichiarata dal richiedente; non è decisiva la prospettazione di una diversa destinazione, come quella residenziale, quando tale destinazione non costituisca oggetto dell’istanza.
  • Quando il diniego è fondato su più ragioni autonome, la contestazione della mancata acquisizione di un parere endoprocedimentale, anche se riferita a un silenzio-assenso, non può determinare l’annullamento dell’atto se una distinta ragione ostativa è sufficiente a sorreggerlo.
  • La documentazione fotografica, gli elaborati grafici e gli esiti del sopralluogo possono dimostrare in modo adeguato l’incompatibilità concreta tra le caratteristiche di un manufatto e la destinazione agricola dichiarata, purché la motivazione amministrativa colleghi tali elementi alla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiConferenza di servizi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazioneEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.