Cassazione Penale, Ordinanza n. 16993/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati, condannati in primo grado con rito abbreviato per reati in materia di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico, hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado. Per uno degli imputati la Corte territoriale aveva riconosciuto la continuazione con altra sentenza irrevocabile; per gli altri due aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., previa riqualificazione dell'imputazione associativa per uno di essi ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/1990. In Cassazione, due ricorrenti hanno riproposto censure che attaccavano la configurabilità del reato associativo, la asserita indeterminatezza dell'accusa, l'erronea qualificazione giuridica dei fatti e la motivazione della sentenza di primo grado. Il terzo ricorrente ha contestato il riconoscimento della propria posizione apicale nel sodalizio e l'entità dell'aumento per continuazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse male valutato gli elementi probatori e la sua situazione economica successiva al sequestro della droga.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Quanto ai due imputati che avevano aderito al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze perché riferite a motivi rinunciati o comunque incompatibili con la natura della sentenza concordata, nonché alle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Quanto al terzo imputato, le censure sulla posizione apicale nel sodalizio sono state ritenute inammissibili perché meramente reiterative e dirette a sollecitare una rivalutazione del merito, mentre la doglianza sull'aumento per continuazione è stata giudicata manifestamente infondata, essendo la motivazione della Corte di appello congrua e non illogica. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata come base dei reati contestati in materia di stupefacenti.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; per uno degli imputati è stata richiamata la riqualificazione ai sensi del comma 2.
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza concordata in appello ex art. 599-bis comporta preclusioni alla deduzione in cassazione di doglianze attinenti alla formazione del consenso, ai motivi rinunciati e al contenuto difforme della pronuncia.
art. 129 c.p.p.
Sono inammissibili le doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento quando il ricorso investe una sentenza resa a seguito di concordato in appello nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello non può essere usato per contestare la formazione della volontà della parte, il consenso del pubblico ministero o il contenuto della decisione, né per riproporre motivi rinunciati in appello.
- Quando la corte di merito ha motivato in modo congruo e logico sul ruolo dell'imputato nel sodalizio criminoso, le censure che mirano a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione.
- La censura relativa alla determinazione dell'aumento per continuazione è infondata se la motivazione di merito valorizza elementi specifici quali il ruolo delittuoso, la maggiore gravità del fatto e la sua collocazione cronologica rispetto alle altre condotte, come indici di maggiore pervicacia criminosa.
- In presenza di sentenza concordata in appello, le questioni già rinunciate o incompatibili con il patteggiamento di secondo grado non possono essere riesaminate in sede di legittimità.
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