Cassazione Penale, Sentenza n. 30325/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di accertamento della "collaborazione impossibile" ex art. 58-ter ord. pen., deducendo (1) erronea applicazione dell'art. 58-ter e carenza di motivazione: il Tribunale avrebbe esteso l'accertamento a fatti non oggetto della condanna (cessioni di stupefacente, documenti falsi, collegamenti con la criminalità organizzata) mentre l'accertamento deve riguardare le sole circostanze riferibili ai reati per cui è stato condannato; il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente la documentazione difensiva (parere favorevole dell'equipe, provvedimenti del G.I.P. indicativi di assenza di contatti con organizzazioni); (2) erronea applicazione dell'art. 4-bis in relazione all'art. 3 del D.L. n. 162/2022: secondo la difesa il giudice avrebbe dovuto verificare l'attualità dei collegamenti e non un presunto pericolo di ripristino, e non fondare il diniego su ipotesi generiche di collaborazione utile.
La decisione
Il giudice d'appello (Corte) ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per un nuovo esame. La Corte ha stabilito che il Tribunale non ha correttamente applicato la disciplina di cui all'art. 4-bis, comma 1-bis (nella formulazione ratione temporis applicabile), perché ha basato il diniego su ipotesi generiche circa la possibile utilità di informazioni in ordine ad altri fatti non accertati irrevocabilmente: l'accertamento dell'impossibilità della collaborazione deve essere riferito all'"integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile" e non può essere dilatato a contenuti informativi relativi a reati diversi o a profili non specificamente contestati e definitivamente accertati. La Corte ha inoltre precisato che, se il ricorso all'accertamento era funzionale alla concessione del beneficio, l'esito negativo richiedeva un'applicazione coerente della nuova disciplina (D.L. n.162/2022) o, comunque, motivazioni specifiche e circostanziate che non erano state fornite.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) - art. 58-ter
L'accertamento dell'utile collaborazione con la giustizia ai fini dei benefici penitenziari deve essere riferito alle circostanze e situazioni di fatto connesse alle contestazioni per le quali il condannato è in esecuzione; non può essere dilatato ad ulteriori contenuti informativi estranei ai fatti definitivamente accertati.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) - art. 4-bis, comma 1-bis
"l'impossibilità della collaborazione debba essere valutata con riferimento 'all'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile'"
La Corte interpreta la norma nel senso che il requisito della 'collaborazione impossibile/inesigibile' va valutato in relazione esclusiva ai fatti e alle responsabilità oggetto della sentenza irrevocabile; non è consentito basare il diniego su ipotesi generiche circa conoscenze utili su altri reati o persone non accertati.
Decreto-Legge 30 dicembre 2022, n. 162 (convertito) - art. 3
La norma introduce disciplina applicabile anche a condannati per reati ostativi anteriori alla sua entrata in vigore, prevedendo la verifica dell'impossibilità o inesigibilità della collaborazione come condizione per l'accesso ad alcune misure; la Corte precisa che, comunque, l'accertamento deve essere ancorato ai fatti definitivamente accertati e non a congetture.
Massime di principio
- L'accertamento della impossibilità o inesigibilità della collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter/art. 4-bis deve essere circoscritto ai fatti e alle responsabilità definitivamente accertati dalla sentenza per cui il beneficio è richiesto.
- Non è ammesso che il giudice estenda il concetto di collaborazione utile a informazioni generiche su reati diversi o su soggetti e fatti non espressamente e irrevocabilmente accertati: occorrono fatti specifici e collegamenti concreti.
- Motivazioni basate su ipotesi, supposizioni o riferimenti indeterminati a "altri momenti" dell'attività criminale sono insufficienti e comportano annullamento e rinvio per nuovo esame.
- La giurisprudenza consente di considerare reati "finalisticamente collegati" con quelli oggetto della condanna, ma tale estensione non autorizza valutazioni speculative: deve esistere un nesso concreto e documentato tra i fatti.
- In sede difensiva è utile produrre documenti processuali e provvedimenti (sentenze, misure del G.I.P., relazioni dell'equipe) che dimostrino l'integrale accertamento dei fatti ovvero l'assenza di collegamenti attuali con organizzazioni criminali.
- Se l'accertamento della collaborazione è condizione per l'accesso al beneficio, il giudice, in caso di dubbio, deve applicare correttamente la disciplina vigente (anche quella introdotta dal D.L. n.162/2022) e motivare specificamente ogni elemento che giustifichi il diniego.
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