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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11934/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda un credito contributivo della Gestione separata INPS relativo all'attività libero-professionale svolta nel 2009 da un avvocato. La Corte d'appello aveva dichiarato prescritto il credito. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla normativa sulla Gestione separata e agli adempimenti dichiarativi/contributivi, sostenendo che la prescrizione dovesse restare sospesa per doloso occultamento del debito, poiché il professionista, pur iscritto d'ufficio, non aveva compilato il quadro RR. La Corte di cassazione ha inoltre esaminato d'ufficio, dentro il perimetro del motivo, la corretta decorrenza della prescrizione, verificando se dovesse farsi decorrere dalla scadenza ordinaria o da quella prorogata per effetto del D.P.C.M. 10 giugno 2010.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010 senza considerare il differimento al 6 luglio 2010 previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla tempestività della pretesa contributiva e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche chiarito che, in una fattispecie di prescrizione, il giudicato non si forma su singoli segmenti della fattispecie estintiva, ma sulla statuizione complessiva; pertanto l'impugnazione di uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera questione.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La norma è invocata per stabilire il dies a quo della prescrizione, che decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nella specie la Corte ha ritenuto che occorresse considerare anche il termine prorogato di versamento.

  • art. 2941 c.c., n. 8

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito.

  • L. 335/1995, art. 2, commi 26-31

    Disciplina istitutiva della Gestione separata, richiamata come base del credito contributivo azionato dall'INPS.

  • D.L. 98/2011, art. 18, comma 12, conv. in L. 111/2011

    Normativa richiamata nel quadro del regime contributivo della Gestione separata.

  • D.Lgs. 462/1997, art. 1

    Richiamato come parte della disciplina sugli adempimenti e sulla riscossione collegati ai contributi dichiarati.

  • D.Lgs. 241/1997, art. 10, comma 1

    Richiamato in relazione agli obblighi dichiarativi/contributivi del professionista, inclusa la compilazione del quadro RR.

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1

    La Corte lo ha valorizzato per affermare che, per l'anno 2009, il termine di versamento era differito al 6 luglio 2010 e che quindi la prescrizione non poteva decorrere dal 16 giugno 2010.

Massime di principio

  • Nel calcolo della prescrizione dei crediti contributivi occorre individuare correttamente il dies a quo tenendo conto di eventuali proroghe normative del termine di versamento: la prescrizione decorre dalla scadenza effettivamente dovuta e non da quella ordinaria se il termine è stato differito da una disposizione applicabile al caso concreto.
  • In tema di prescrizione, il giudicato non si forma sui singoli elementi isolati della fattispecie estintiva, ma sulla statuizione complessiva; se la sentenza è impugnata anche solo con riferimento a uno degli elementi che compongono la prescrizione, la cognizione si riapre sull'intera questione.
  • Il giudice di legittimità, quando la controversia investe la decorrenza della prescrizione, può verificare d'ufficio la corretta individuazione del termine iniziale se non si è formato giudicato interno sul punto.
  • La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito richiede una verifica specifica dei presupposti fattuali e giuridici, ma resta preliminare la corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione stessa.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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