Cassazione Penale, Sentenza n. 35159/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
George Coravu era stato condannato per il reato previsto dall'art. 650 c.p. per avere violato in cinque diverse giornate la misura cautelare dell'obbligo di presentazione. Il difensore ha impugnato sostenendo l'inosservanza di legge e l'erronea applicazione dell'art. 650 c.p., rilevando che le violazioni delle misure cautelari sono autonomamente sanzionate dal codice di procedura penale. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento della sentenza perché il fatto non sussiste.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il costante orientamento secondo cui l'art. 650 c.p. e' norma di natura sussidiaria e puo' applicarsi solo quando l'inosservanza di un provvedimento dell'autorita' non sia gia' sanzionata da altra norma penale, processuale o amministrativa. Poiche' le condotte accertate consistono in inadempimenti a prescrizioni imposte con misura cautelare personale, la fattispecie non poteva essere punita ex art. 650 c.p. (le relative violazioni danno luogo alle conseguenze previste dall'art. 276 c.p.p.). La sentenza impugnata e' stata quindi annullata senza rinvio con la declaratoria che il fatto non sussiste.
Norme richiamate
art. 650 cod. pen.
Norma di natura sussidiaria; trova applicazione solo quando l'inosservanza di un provvedimento dell'autorita' non sia sanzionata da altra norma penale, processuale o amministrativa.
art. 276 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze di ordine processuale per la violazione delle prescrizioni inerenti alle misure cautelari personali; tali violazioni non configurano automaticamente la contravvenzione dell'art. 650 c.p.
art. 283 cod. proc. pen.
Disciplina misure coercitive personali come il divieto di dimora in un Comune; la violazione di prescrizioni imposte con art. 283 e' regolata dal medesimo codice processuale e non dall'art. 650 c.p.
Sez. 1, n. 43398 del 25/10/2005 (massima)
Sez. 1, n. 43398 del 25/10/2005
Affermato che l'art. 650 c.p. e' sussidiario e non si applica se la violazione e' gia' sanzionata (es. divieto di dimora sanzionato dal codice di procedura).
Sez. 1, n. 5548 del 25/10/1996 (massima)
Sez. 1, n. 5548 del 25/10/1996
Conferma che non e' configurabile la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. per violazione di prescrizioni inerenti l'esecuzione di misure cautelari personali, che rilevano ai fini delle conseguenze processuali previste dall'art. 276 c.p.p.
Massime di principio
- L'art. 650 c.p. e' norma sussidiaria: non puo' essere applicata quando esiste una disciplina specifica che sanziona la stessa condotta (penale, processuale o amministrativa).
- La violazione di prescrizioni di misure cautelari personali (es. obbligo di presentazione, divieto di dimora) produce le conseguenze previste dal codice di procedura penale (art. 276 c.p.p.) e non costituisce automaticamente contravvenzione ex art. 650 c.p.
- Se in sentenza viene applicata una norma erronea rispetto alla funzione sanzionatoria della condotta, la Cassazione puo' annullare la decisione senza rinvio quando e' evidente che il fatto non sussiste rispetto alla norma invocata.
- In casi simili la difesa dovrebbe eccepire l'erronea qualificazione giuridica della condotta e richiamare la natura sussidiaria dell'art. 650 c.p.; il pubblico ministero puo' chiedere l'annullamento quando risulta che non sussiste reato.
- La presenza di una sanzione o di una conseguenza processuale gia' prevista per la stessa violazione esclude l'accertamento di un reato diverso fondato sulla medesima condotta.
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