Sentenza del 02/04/2015 n. 6729 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava l'intimazione di pagamento deducendo di non aver ricevuto la cartella esattoriale presupposta. In particolare, sosteneva che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. fosse nulla poiché non era stato prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. La contribuente contestava inoltre la decisione della CTR, che aveva qualificato tale omissione come mera irregolarità sanabile per raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo necessario l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa quale prova del perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. L'omessa produzione dell'avviso non costituisce una semplice irregolarità, ma impedisce di provare il perfezionamento della notificazione. La Corte ha inoltre escluso la sanatoria per raggiungimento dello scopo, poiché la cartella non era stata impugnata e il vizio era stato dedotto per contestare l'atto consequenziale, ossia il preavviso di fermo. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
richiede il deposito nella casa comunale, oltre che l'affissione dell'avviso alla porta del destinatario e l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento
In caso di irreperibilità relativa, la notifica si perfeziona solo mediante il compimento di tutte le formalità previste, inclusa la raccomandata informativa. L'avviso di ricevimento deve essere prodotto per provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento deve essere coordinata con i principi applicabili alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; non è ammessa una disciplina differenziata priva di valida giustificazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. c
Quando il contribuente si è trasferito in luogo sconosciuto, si applica la disciplina dell'irreperibilità assoluta, distinta dall'irreperibilità relativa prevista dall'art. 140 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione può essere sanata dal raggiungimento dello scopo solo quando tale sanatoria sia concretamente configurabile. Nel caso esaminato non è stata ritenuta applicabile, poiché la cartella non era stata impugnata e il vizio era stato fatto valere contro l'atto consequenziale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
consente di impugnare solo l'atto consequenziale notificato facendo valere il vizio derivante dalla mancata o invalida notifica dell'atto presupposto
Il contribuente può impugnare un atto della riscossione, come un'intimazione di pagamento o un preavviso di fermo, deducendo la mancata notifica dell'atto tributario presupposto.
Art. 3 Cost.
È stato richiamato per escludere una disparità di trattamento ingiustificata nella disciplina delle notifiche delle cartelle di pagamento rispetto agli altri atti tributari.
Corte costituzionale, sentenza n. 3 del 2010
Ha stabilito che, per il destinatario, la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa oppure, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Corte costituzionale, sentenza n. 258 del 2012
Ha eliminato la differenza di disciplina relativa alla notifica delle cartelle di pagamento, estendendo i principi dell'art. 140 c.p.c. anche a tale procedimento.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5791 del 2008
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato
La mancata o invalida notificazione dell'atto presupposto rende nullo l'atto successivo fondato su di esso, purché il contribuente faccia valere tale vizio nei modi processualmente consentiti.
Massime di principio
- Quando una notifica viene eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'ente deve dimostrare il compimento di tutte le formalità previste, compresa la spedizione e la documentazione della raccomandata informativa.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa può impedire di provare il perfezionamento della notifica e determinare l'invalidità dell'atto notificato.
- La notifica di una cartella esattoriale è un presupposto essenziale per gli atti successivi della riscossione, come intimazioni di pagamento, fermi amministrativi o altre misure cautelari.
- Il contribuente può contestare l'atto successivo senza impugnare autonomamente la cartella, deducendo in tale sede la mancata o invalida notifica dell'atto presupposto.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera automaticamente: occorre verificare se il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto e se la contestazione del vizio sia compatibile con una concreta sanatoria.
- È essenziale distinguere tra irreperibilità relativa, disciplinata dall'art. 140 c.p.c., e irreperibilità assoluta, applicabile quando il destinatario si è trasferito in luogo sconosciuto; le formalità richieste sono diverse.
- La validità della notifica deve essere valutata sulla base della documentazione prodotta dall'amministrazione o dall'agente della riscossione, non soltanto sulla dichiarazione che la procedura notificatoria sia stata eseguita.
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