Sentenza n. 4365/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 1906 del 2026: delle sentenze del Tribunale di Varese, sezione Lavoro nn. 413/2024, 145/2025 e 419/2025; quanto al ricorso n. 2180 del 2026: delle sentenze del Tribunale di Como - sezione Lavoro n. 82/2026, del Tribunale di Monza sezione Lavoro n. 127/2026 e del Tribunale di Varese sezione Lavoro n. 121/2025; quanto al ricorso n. 2295 del 2026: delle sentenze del Tribunale di Como - sezione Lavoro nn. 109/2026 e 118/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione delle sentenze dei Tribunali di Varese, Como e Monza che avevano condannato il Ministero al pagamento delle spese legali distratte in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Con tre ricorsi riuniti, il difensore antistatario ha chiesto l'ottemperanza a otto sentenze dei Tribunali di Varese, Como e Monza, rese in controversie di lavoro, limitatamente alle statuizioni di condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali distratte in suo favore. Le sentenze erano state notificate all'Amministrazione, rispettivamente, il 28 luglio, 14 ottobre e 3 dicembre 2025, il 30 gennaio, 2 e 3 febbraio 2026 e il 18 febbraio 2026; i ricorsi per ottemperanza sono stati notificati e depositati il 20 maggio, 11 giugno e 19 giugno 2026. L'Amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, e non ha contestato né l'esistenza né l'ammontare dei crediti né fornito informazioni sull'iter di pagamento.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, poiché riguardavano il medesimo petitum, la medesima amministrazione resistente e statuizioni di distrazione delle spese legali in favore dello stesso difensore. Ha accertato che i titoli erano passati in giudicato, ritualmente notificati e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento; ha inoltre rilevato l'assenza di pagamenti e di contestazioni sui crediti. Ha quindi accolto le domande, dichiarato l'inottemperanza del Ministero e ordinato di eseguire i giudicati entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, con 60 giorni per adempiere e senza compenso. Ha condannato l'Amministrazione alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., in ragione della loro connessione oggettiva e soggettiva: invero, la domanda di parte ricorrente, pur riferendosi a titoli azionati diversi, ha ad oggetto il medesimo petitum (l'ottemperanza alla statuizione di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio, di cui è stata disposta la distrazione in favore dell'odierno ricorrente, nella sua qualità di procuratore antistatario), ed è rivolta ad un’unica amministrazione resistente.
La riunione è giustificata dalla connessione oggettiva e soggettiva tra ricorsi aventi titoli diversi ma il medesimo petitum e la stessa amministrazione resistente.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il Collegio osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
L'azione di ottemperanza relativa al pagamento può procedere una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla disposizione, se il titolo è passato in giudicato e ritualmente notificato.
art. 114 c.p.a.
L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alle sentenze con riferimento alle spese legali entro novanta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (euro ottocento/00) per compensi, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002).
La condanna alle spese comprende il rimborso del contributo unificato soltanto se dovuto per il giudizio.
Massime di principio
- Ricorsi per ottemperanza relativi a titoli diversi possono essere riuniti quando presentano connessione oggettiva e soggettiva, in particolare se hanno il medesimo petitum e sono rivolti contro la stessa amministrazione.
- L'esecuzione coattiva di un titolo giudiziale di pagamento nei confronti di un'amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, quando il titolo sia passato in giudicato e ritualmente notificato.
- Accertati il giudicato, la rituale notificazione, il decorso del termine dilatorio e l'inadempimento non contestato dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
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