Cassazione Penale, Sentenza n. 26849/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della richiesta di concessione della detenzione domiciliare (ai sensi della legge n.199/2010). Vitale è condannato con pena da scontare fino al 19/12/2022 per plurimi reati, il più grave per tentato omicidio con esito di grave lesione (vittima paraplegica) commesso per futili motivi in stato di alterazione da alcol/droga. Pur avendo svolto un percorso trattamentale e lavorativo all'esterno, nel luglio 2020 aggredì violentemente un compagno di detenzione subendo una sanzione disciplinare e la conseguente esclusione da attività e diniego di permessi; non ha adempiuto ad iniziative risarcitorie verso la vittima, additando impossibilità economica. La Direzione carceraria aveva però espresso parere favorevole alla misura alternativa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse valutato adeguatamente sia la gravità dei reati sia la condotta successiva del condannato, compreso l'episodio violento del luglio 2020, e non si sia limitato a considerare solo la natura del reato. È stato ritenuto corretto richiamare il principio di progressività trattamentale e proporre una sperimentazione graduale della condotta del detenuto (es. valutazione di un nuovo permesso premio) prima di concedere la detenzione domiciliare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
richiesta di concessione di detenzione domiciliare ai sensi della legge n. 199 del 2010
La norma è invocata come titolo legittimante per la detenzione domiciliare; il giudice valuta l'idoneità della misura alla luce della gravità del reato, della pericolosità sociale e del percorso trattamentale, ritenendo che non sia ancora maturo il passaggio diretto alla misura alternativa senza una sperimentazione graduale.
principio di progressività trattamentale
Principio richiamato dal Tribunale e condiviso dalla Corte: le misure trattamentali devono essere applicate in progressione, sperimentando fasi intermedie (es. permessi premio) prima di concessioni più estese come la detenzione domiciliare, soprattutto quando permangono elementi di pericolosità (es. episodio violento recente).
principio giurisprudenziale sulla valutazione della condotta successiva alla condanna
Il principio impone di considerare la condotta tenuta dopo la condanna nel formare il giudizio prognostico; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia effettivamente valutato tale condotta (positiva nella maggior parte dei comportamenti intramurari ma con un episodio violento rilevante), per cui la valutazione negativa sulla misura alternativa non costituisce vizio di motivazione.
Massime di principio
- Nelle richieste di misure alternative (detenzione domiciliare, affidamento, permessi) il giudice bilancia la gravità del reato con la condotta successiva del detenuto; progressi trattamentali non annullano automaticamente la rilevanza di episodi violenti o disciplinari.
- Il principio di progressività trattamentale giustifica l'adozione di step intermedi (es. permessi premio) per testare la tenuta comportamentale prima di concedere misure più afflittive o liberatorie.
- L'assenza di risarcimento alla vittima può essere valutata negativamente, salvo comprovata impossibilità economica; la presenza di indennizzi da terzi (es. INAIL) viene considerata nel quadro, ma non esclude del tutto l'esame della responsabilità risarcitoria del condannato.
- Un parere favorevole della Direzione carceraria è elemento rilevante ma non vincolante: il giudice di sorveglianza valuta globalmente tutti gli elementi e può comunque richiedere una sperimentazione graduale.
- In sede di legittimità non è possibile una rivalutazione del merito dei fatti o dei giudizi prognostici; le censure devono limitarsi a vizi di legge o di motivazione evidenti, non a un diverso apprezzamento degli stessi fatti.
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