Sentenza del 08/02/2023 n. 3884 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a sette cartelle di pagamento per vari tributi. Il ricorrente deduceva: nullità per carenza di ius postulandi/procura della controparte; invalidità delle notifiche (notificazioni in luogo diverso dalla residenza/domicilio/dimora e relata con annotazioni 'posticce'); inidoneità delle copie fotostatiche prodotte da Equitalia (disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c.); eccezione di prescrizione delle pretese tributarie (in particolare tasse automobilistiche) per maturazione del termine triennale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi: il primo (presunta omissione sull'esame della procura) è dichiarato inammissibile e, comunque, infondato perché la procura era stata prodotta negli atti di appello e, in ogni caso, la questione processuale non comporta omessa pronuncia ai sensi dell'art.112 c.p.c.; il secondo motivo (disconoscimento delle copie) è infondato perché il disconoscimento non conteneva gli elementi dettagliati richiesti dalla giurisprudenza e il ricorrente non ha proposto querela di falso; il terzo (notifiche in luogo diverso) è infondato perché, una volta eseguita la notifica secondo le forme dell'art.140 c.p.c., grava sul destinatario l'onere di provare la mancanza della dimora e il giudice di merito ha valutato i fatti; il quarto e quinto motivo (decadenza/improcedibilità e prescrizione delle tasse automobilistiche) sono inammissibili per carenza di autosufficienza/novità poiché le eccezioni andavano sollevate con tempestivo ricorso avverso le cartelle e non possono essere discusse in sede di impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria. La sentenza d'appello e di primo grado vengono confermate; il ricorrente è condannato alle spese (Euro 200,00 esborsi, Euro 5.000,00 compensi, oltre 15% e accessori) e all'eventuale ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L'omesso esame da parte del giudice di una questione meramente processuale non configura omessa pronuncia ai sensi dell'art.112 c.p.c., che riguarda domande di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 3
Norme richiamate per i motivi di cassazione (nullità per omessa pronunzia e violazione di norme di diritto); la Corte verifica i vizî innanzi alla Suprema Corte secondo i motivi invocati.
art. 2719 c.c.
Regola il disconoscimento delle copie fotostatiche: la contestazione deve individuare chiaramente il documento e gli aspetti in cui la copia diverge dall'originale; mere asserzioni generiche non sono efficaci.
artt. 139 e 140 c.p.c.
Disciplinano la notificazione e la presunzione che, se notifica è effettuata secondo le forme previste nell'atto, il luogo di recapito è presumibilmente luogo di dimora del destinatario; l'onere di prova spetta a chi contesta la notifica.
D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5-bis, lett. b) e c)
Richiamato in relazione alla disciplina della riscossione coattiva e delle notifiche (contestato ma non ritenuto idoneo a sovvertire gli accertamenti di notifica).
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
Norme sulla riscossione e sulle cartelle di pagamento; richiamato nel contesto delle pretese tributarie ed efficacia delle cartelle definitive.
art. 2946 c.c.
Riferimento alla disciplina della prescrizione ordinaria dei diritti, rilevante per la discussione sulla prescrizione delle pretese tributarie.
D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5 (conv. L. 28 febbraio 1983, n. 53)
Norme citate in relazione alla riscossione delle tasse automobilistiche e ai termini di prescrizione, ma la Corte ha ritenuto preclusa la loro eccezione per mancata tempestiva impugnazione delle cartelle.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3
Stabilisce i rimedi e il termine per impugnare le cartelle di pagamento: l'eccezione di prescrizione doveva essere proposta con ricorso avverso la cartella, non nel giudizio sul preavviso di iscrizione ipotecaria.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato, richiamata per l'eventuale ulteriore versamento a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Rilevare vizi di notifica: se si contesta la conformità formale della relata o la veridicità delle annotazioni, è necessario fornire contestazioni dettagliate o proporre querela di falso; semplici disconoscimenti generici sono inefficaci.
- Prescrizione delle pretese tributarie: le eccezioni di prescrizione devono essere sollevate tempestivamente in sede di impugnazione della cartella di pagamento; non sono generalmente ammissibili in sede di opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria quando la cartella è già divenuta definitiva.
- Notifiche in luogo diverso dalla residenza: la notifica fatta secondo le forme dell'art.140 c.p.c. produce una presunzione di dimora nel luogo di recapito; chi contesta deve fornire prove specifiche e adeguate della sua effettiva assenza o estraneità a quel luogo.
- Procure e ius postulandi: la legittimazione a stare in giudizio deve risultare dagli atti di causa; tuttavia la produzione tardiva di una procura negli atti di merito può essere valutata efficacemente e, se presente, esclude la nullità. In cassazione vanno inoltre dimostrati i passaggi processuali in cui la questione è stata sollevata (principio di autosufficienza).
- Validità probatoria dei documenti dell'agente di riscossione: le copie fotostatiche delle relate di notifica godono di efficacia probatoria purché non efficacemente disconosciute; la valutazione sull'adeguatezza del disconoscimento è fatto del merito, sindacabile in cassazione solo per violazione di legge.
- Strategia difensiva consigliata: documentare ogni eccezione già nel ricorso avverso la cartella (o nel primo grado), raccogliere prove sulle reali dimore/residenze (testimonianze, certificazioni, dichiarazioni formali), conservare e produrre ogni procura e mandato in modo chiaro nel fascicolo processuale, e, se si contesta la veridicità di una relata, valutare la querela di falso.
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