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Sentenza

Sentenza del 08/02/2023 n. 3884 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a sette cartelle di pagamento per vari tributi. Il ricorrente deduceva: nullità per carenza di ius postulandi/procura della controparte; invalidità delle notifiche (notificazioni in luogo diverso dalla residenza/domicilio/dimora e relata con annotazioni 'posticce'); inidoneità delle copie fotostatiche prodotte da Equitalia (disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c.); eccezione di prescrizione delle pretese tributarie (in particolare tasse automobilistiche) per maturazione del termine triennale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi: il primo (presunta omissione sull'esame della procura) è dichiarato inammissibile e, comunque, infondato perché la procura era stata prodotta negli atti di appello e, in ogni caso, la questione processuale non comporta omessa pronuncia ai sensi dell'art.112 c.p.c.; il secondo motivo (disconoscimento delle copie) è infondato perché il disconoscimento non conteneva gli elementi dettagliati richiesti dalla giurisprudenza e il ricorrente non ha proposto querela di falso; il terzo (notifiche in luogo diverso) è infondato perché, una volta eseguita la notifica secondo le forme dell'art.140 c.p.c., grava sul destinatario l'onere di provare la mancanza della dimora e il giudice di merito ha valutato i fatti; il quarto e quinto motivo (decadenza/improcedibilità e prescrizione delle tasse automobilistiche) sono inammissibili per carenza di autosufficienza/novità poiché le eccezioni andavano sollevate con tempestivo ricorso avverso le cartelle e non possono essere discusse in sede di impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria. La sentenza d'appello e di primo grado vengono confermate; il ricorrente è condannato alle spese (Euro 200,00 esborsi, Euro 5.000,00 compensi, oltre 15% e accessori) e all'eventuale ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omesso esame da parte del giudice di una questione meramente processuale non configura omessa pronuncia ai sensi dell'art.112 c.p.c., che riguarda domande di merito.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 3

    Norme richiamate per i motivi di cassazione (nullità per omessa pronunzia e violazione di norme di diritto); la Corte verifica i vizî innanzi alla Suprema Corte secondo i motivi invocati.

  • art. 2719 c.c.

    Regola il disconoscimento delle copie fotostatiche: la contestazione deve individuare chiaramente il documento e gli aspetti in cui la copia diverge dall'originale; mere asserzioni generiche non sono efficaci.

  • artt. 139 e 140 c.p.c.

    Disciplinano la notificazione e la presunzione che, se notifica è effettuata secondo le forme previste nell'atto, il luogo di recapito è presumibilmente luogo di dimora del destinatario; l'onere di prova spetta a chi contesta la notifica.

  • D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5-bis, lett. b) e c)

    Richiamato in relazione alla disciplina della riscossione coattiva e delle notifiche (contestato ma non ritenuto idoneo a sovvertire gli accertamenti di notifica).

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    Norme sulla riscossione e sulle cartelle di pagamento; richiamato nel contesto delle pretese tributarie ed efficacia delle cartelle definitive.

  • art. 2946 c.c.

    Riferimento alla disciplina della prescrizione ordinaria dei diritti, rilevante per la discussione sulla prescrizione delle pretese tributarie.

  • D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5 (conv. L. 28 febbraio 1983, n. 53)

    Norme citate in relazione alla riscossione delle tasse automobilistiche e ai termini di prescrizione, ma la Corte ha ritenuto preclusa la loro eccezione per mancata tempestiva impugnazione delle cartelle.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    Stabilisce i rimedi e il termine per impugnare le cartelle di pagamento: l'eccezione di prescrizione doveva essere proposta con ricorso avverso la cartella, non nel giudizio sul preavviso di iscrizione ipotecaria.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato, richiamata per l'eventuale ulteriore versamento a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Rilevare vizi di notifica: se si contesta la conformità formale della relata o la veridicità delle annotazioni, è necessario fornire contestazioni dettagliate o proporre querela di falso; semplici disconoscimenti generici sono inefficaci.
  • Prescrizione delle pretese tributarie: le eccezioni di prescrizione devono essere sollevate tempestivamente in sede di impugnazione della cartella di pagamento; non sono generalmente ammissibili in sede di opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria quando la cartella è già divenuta definitiva.
  • Notifiche in luogo diverso dalla residenza: la notifica fatta secondo le forme dell'art.140 c.p.c. produce una presunzione di dimora nel luogo di recapito; chi contesta deve fornire prove specifiche e adeguate della sua effettiva assenza o estraneità a quel luogo.
  • Procure e ius postulandi: la legittimazione a stare in giudizio deve risultare dagli atti di causa; tuttavia la produzione tardiva di una procura negli atti di merito può essere valutata efficacemente e, se presente, esclude la nullità. In cassazione vanno inoltre dimostrati i passaggi processuali in cui la questione è stata sollevata (principio di autosufficienza).
  • Validità probatoria dei documenti dell'agente di riscossione: le copie fotostatiche delle relate di notifica godono di efficacia probatoria purché non efficacemente disconosciute; la valutazione sull'adeguatezza del disconoscimento è fatto del merito, sindacabile in cassazione solo per violazione di legge.
  • Strategia difensiva consigliata: documentare ogni eccezione già nel ricorso avverso la cartella (o nel primo grado), raccogliere prove sulle reali dimore/residenze (testimonianze, certificazioni, dichiarazioni formali), conservare e produrre ogni procura e mandato in modo chiaro nel fascicolo processuale, e, se si contesta la veridicità di una relata, valutare la querela di falso.

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