Ordinanza n. 1462/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della nota dell’USR Campania prot. n. -OMISSIS- del 24 aprile 2026 di riscontro all’istanza di assegnazione degli studenti iscritti alle classi quinte del corrente a.s. 2025/2026 al Centro Scolastico Magnum, presentata dal Centro Scolastico Magnum nell’interesse di tutti i suoi iscritti, lo scorso 20 aprile; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, n. -OMISSIS- del 30 luglio 2025, con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026 presentata dal Centro Scolastico -OMISSIS-; - dei Decreti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. -OMISSIS- e -OMISSIS-del 30 giugno 2025, con cui si elencano le istituzioni scolastiche a cui non è stato riconosciuto e quelle a cui è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nella parte in cui figura il Centro Scolastico Magnum; - dei presupposti Decreto Ministeriale n. -OMISSIS-, Decreto Ministeriale n. -OMISSIS-, nonché nota dell’USR Campania prot. n. -OMISSIS- del 3 marzo 2025, avente ad oggetto la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026, ove interpretati nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; - della nota dell’USR Campania di conferma di esecutività del decreto prot. n. -OMISSIS- del 30 luglio 2025 con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026 presentata dal Centro Scolastico -OMISSIS-; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, atti conseguenti e nota di riscontro sull'assegnazione degli studenti alle classi quinte
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società titolare dell'istituto scolastico privato e gli studenti iscritti alle classi quinte hanno impugnato il diniego di riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, gli atti con cui l'istituto è stato incluso tra quelli privi dello status di scuola paritaria, gli atti presupposti relativi ai requisiti per il riconoscimento e la nota dell'USR concernente l'assegnazione degli studenti, chiedendo anche la sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificamente articolati i singoli vizi di legittimità, ma emerge che la pretesa cautelare era diretta a ottenere la riassegnazione degli studenti per consentire loro di sostenere l'Esame di Stato, mentre restava sub iudice la questione presupposta della paritarietà dell'istituto. Il TAR ha inoltre considerato la precedente ordinanza n. 948 del 14 aprile 2026, di rigetto, e la questione della sua portata soggettiva.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che, alla luce del chiaro contenuto e della portata soggettiva dell'ordinanza n. 948 del 14 aprile 2026, i ricorrenti non disponevano di un titolo idoneo a fondare la pretesa di riassegnazione degli studenti ai fini dell'Esame di Stato, essendo ancora sub iudice la questione della parità scolastica dell'istituto frequentato. Il giudice ha inoltre escluso il favorevole apprezzamento delle esigenze cautelari perché la finestra temporale per lo svolgimento delle prove INVALSI, dal 21 maggio al 5 giugno 2026, era ormai pressoché integralmente decorsa; tale circostanza rendeva di fatto non utilmente valutabili le esigenze poste a fondamento del decreto presidenziale n. 1330 del 16 maggio 2026, il cui dictum risultava, per quanto consta, rimasto inottemperato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con particolare riferimento al fumus boni iuris e alle esigenze cautelari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a giustificazione dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere negata quando la pretesa cautelare presuppone un titolo giuridico non ancora riconosciuto e la questione principale da cui tale titolo dipende è tuttora sub iudice; in tal caso difetta il fumus boni iuris.
- La portata soggettiva e il contenuto di una precedente ordinanza di rigetto costituiscono elementi rilevanti per verificare se i ricorrenti dispongano di un titolo idoneo a fondare la pretesa cautelare.
- Anche in presenza di esigenze cautelari astrattamente meritevoli di tutela, il decorso pressoché integrale della finestra temporale entro la quale l’utilità richiesta avrebbe dovuto essere conseguita può impedire il favorevole apprezzamento del periculum e condurre al rigetto della domanda cautelare.
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