Ordinanza n. 2817/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto del visto di ingresso in Italia per motivi di studio/tirocinio (rectius ed ai sensi dell'art. 40 comma 10 del DPR 394/99 studio o formazione) emesso in data 18.11.2025 - pos.-OMISSIS- dall’Ambasciata d'Italia in Tunisia - Cancelleria Consolare - Ufficio Visti di Tunisi - organo periferico del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e notificato a mani del destinatario in data 21.11.2025; - di ogni altro atto allo stesso preordinato, conseguente o correlato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso in Italia per motivi di studio o tirocinio formativo, adottato dall’Ufficio Visti dell’Ambasciata d’Italia in Tunisia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto del visto di ingresso in Italia per motivi di studio o formazione, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento era motivato, secondo quanto emerge dalla relazione dell’amministrazione richiamata nell’ordinanza, dall’insufficiente dimostrazione della disponibilità di un’effettiva sistemazione alloggiativa durante il tirocinio formativo e dall’assenza di una pregressa esperienza formativa o lavorativa sufficiente e adeguata rispetto al tirocinio. Il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ritenendo necessario un esame sommario proprio della fase cautelare, il Collegio ha escluso il fumus boni iuris, rilevando la completezza dell’istruttoria amministrativa e la dettagliata relazione del Ministero. Da tale relazione risultava che il richiedente non aveva dimostrato né di poter disporre effettivamente di un alloggio durante il tirocinio, né di possedere un’esperienza formativa o lavorativa sufficiente e adeguata rispetto al percorso formativo. Non è stata quindi concessa la sospensione dell’efficacia del diniego. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 40, comma 10, d.P.R. 394/1999
La disposizione è richiamata per qualificare il titolo di ingresso richiesto, relativo a motivi di studio o formazione/tirocinio.
art. 55 c.p.a.
È la base normativa della domanda cautelare e del relativo esame giudiziale; la sospensione è stata negata per assenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di un diniego amministrativo presuppone la sussistenza del fumus boni iuris; essa può essere negata quando, a una sommaria delibazione, emerga la completezza dell’istruttoria e la plausibilità delle ragioni poste dall’amministrazione a fondamento del provvedimento.
- In materia di visto di ingresso per studio o formazione, la verifica amministrativa può riguardare la dimostrazione concreta della disponibilità di una sistemazione alloggiativa durante il percorso formativo e l’adeguatezza dell’esperienza formativa o lavorativa pregressa rispetto al tirocinio richiesto.
- Una relazione amministrativa dettagliata, dalla quale risultino le carenze documentali o sostanziali del richiedente e il percorso istruttorio seguito, può essere valorizzata dal giudice cautelare per escludere il fumus boni iuris dell’impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 208/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 209/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 183/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 184/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 185/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 186/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →