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Ordinanza

Ordinanza n. 2817/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto del visto di ingresso in Italia per motivi di studio/tirocinio (rectius ed ai sensi dell'art. 40 comma 10 del DPR 394/99 studio o formazione) emesso in data 18.11.2025 - pos.-OMISSIS- dall’Ambasciata d'Italia in Tunisia - Cancelleria Consolare - Ufficio Visti di Tunisi - organo periferico del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e notificato a mani del destinatario in data 21.11.2025; - di ogni altro atto allo stesso preordinato, conseguente o correlato.

Giustizia amministrativa202604425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso in Italia per motivi di studio o tirocinio formativo, adottato dall’Ufficio Visti dell’Ambasciata d’Italia in Tunisia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto del visto di ingresso in Italia per motivi di studio o formazione, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento era motivato, secondo quanto emerge dalla relazione dell’amministrazione richiamata nell’ordinanza, dall’insufficiente dimostrazione della disponibilità di un’effettiva sistemazione alloggiativa durante il tirocinio formativo e dall’assenza di una pregressa esperienza formativa o lavorativa sufficiente e adeguata rispetto al tirocinio. Il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ritenendo necessario un esame sommario proprio della fase cautelare, il Collegio ha escluso il fumus boni iuris, rilevando la completezza dell’istruttoria amministrativa e la dettagliata relazione del Ministero. Da tale relazione risultava che il richiedente non aveva dimostrato né di poter disporre effettivamente di un alloggio durante il tirocinio, né di possedere un’esperienza formativa o lavorativa sufficiente e adeguata rispetto al percorso formativo. Non è stata quindi concessa la sospensione dell’efficacia del diniego. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 10, d.P.R. 394/1999

    La disposizione è richiamata per qualificare il titolo di ingresso richiesto, relativo a motivi di studio o formazione/tirocinio.

  • art. 55 c.p.a.

    È la base normativa della domanda cautelare e del relativo esame giudiziale; la sospensione è stata negata per assenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione di un diniego amministrativo presuppone la sussistenza del fumus boni iuris; essa può essere negata quando, a una sommaria delibazione, emerga la completezza dell’istruttoria e la plausibilità delle ragioni poste dall’amministrazione a fondamento del provvedimento.
  • In materia di visto di ingresso per studio o formazione, la verifica amministrativa può riguardare la dimostrazione concreta della disponibilità di una sistemazione alloggiativa durante il percorso formativo e l’adeguatezza dell’esperienza formativa o lavorativa pregressa rispetto al tirocinio richiesto.
  • Una relazione amministrativa dettagliata, dalla quale risultino le carenze documentali o sostanziali del richiedente e il percorso istruttorio seguito, può essere valorizzata dal giudice cautelare per escludere il fumus boni iuris dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoria

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