Sentenza n. 14569/2026 - Roma, Sezione 3
per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 11008 del 04/11/2024, emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto alla ricorrente la Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 11008/2024 del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e ritualmente notificata al Ministero. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione ad attribuire in forma specifica la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese di lite. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero ha pagato le spese del giudizio presupposto, ma non ha attribuito il beneficio riconosciuto nel titolo esecutivo. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione della parte ineseguita del giudicato. Il Ministero si è costituito senza svolgere attività difensiva.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale del giudice ordinario era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L'Amministrazione aveva eseguito soltanto il capo relativo alle spese del giudizio presupposto, omettendo l'attribuzione della Carta elettronica del docente. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, attribuendo alla ricorrente la Carta elettronica per i cinque anni scolastici indicati, per l'importo complessivo di euro 2.500,00, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Il TAR non ha applicato, allo stato, penalità di mora, riservandone l'eventuale adozione a una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni è presupposto per procedere all'azione esecutiva; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione richiamata dal giudicato presupposto quale base normativa della Carta elettronica del docente riconosciuta alla ricorrente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'Amministrazione, pur essendo stata ritualmente destinataria del titolo, non ne abbia dato integrale esecuzione.
- L'avvenuto pagamento delle spese processuali non determina l'integrale esecuzione del giudicato se resta ineseguito il capo principale relativo all'attribuzione del beneficio riconosciuto alla parte.
- Quando l'Amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, eventualmente con facoltà di delega e senza compenso, per l'adozione degli atti necessari all'esecuzione.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, subordinandone l'intervento alla richiesta della parte interessata dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 5062/2026 - Napoli, Sezione 4
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 14572/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 14573/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 14574/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 2585/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 2586/2026 - Palermo, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →