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Sentenza

Sentenza n. 4044/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del 20 maggio 2026 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.L. 34/2020 presentata in data 29/08/2020 ed avente n. P-MI/L/N/2020/117989 - MI4706986734; nonchè di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202602263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di emersione e sanatoria del lavoro irregolare per versamento insufficiente del contributo forfettario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura aveva rigettato l’istanza presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, rilevando il pagamento di soli 130 euro invece dei 500 euro previsti. L’insufficiente versamento era stato determinato da un errore materiale del CAF incaricato, mentre il datore di lavoro aveva manifestato la volontà di integrare immediatamente la somma. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, degli artt. 3, 10-bis e 97 Cost., dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento e legittimo affidamento, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta illogicità e ingiustizia. È stata inoltre dedotta la violazione del principio di personalità della responsabilità e l’omessa valutazione della concreta posizione del lavoratore straniero. Secondo il ricorrente, la Prefettura aveva trasformato una mera irregolarità materiale e sanabile nel pagamento del contributo in una causa definitiva di esclusione non prevista dalla legge, privilegiando una lettura formalistica incompatibile con la finalità sostanziale della procedura di emersione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha rilevato che l’art. 103 del d.l. n. 34/2020 disciplina il pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore e individua, ai commi 8, 9 e 10, le cause di inammissibilità, rigetto e non ammissione alla procedura. Nessuna di tali disposizioni contempla il pagamento del contributo in misura inferiore quale causa di inammissibilità o rigetto. Anche l’art. 5 del d.m. 27 maggio 2020 richiede, a pena di inammissibilità, l’indicazione della data della ricevuta di pagamento, senza prevedere l’insufficiente versamento come causa escludente. Il pagamento parziale deve pertanto essere qualificato come irregolarità sanabile. La Prefettura, rigettando l’istanza senza consentire l’integrazione della somma, ha introdotto una causa di esclusione non prevista dalla normativa e ha adottato una soluzione irragionevole e sproporzionata rispetto alla finalità della procedura, in contrasto anche con i principi di leale collaborazione e soccorso istruttorio. Il TAR ha inoltre considerato decisiva la disponibilità del datore di lavoro a versare la differenza e l’assenza di ulteriori elementi ostativi emersi nell’istruttoria. Ha ordinato alla Prefettura di consentire il pagamento della differenza, detratto quanto già versato, e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    Il comma 7 stabilisce che le istanze siano presentate previo pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore.

    I commi 8, 9 e 10 individuano le cause di inammissibilità, rigetto e non ammissione; tra esse non rientra il pagamento del contributo in misura inferiore. L’insufficiente versamento costituisce quindi un’irregolarità sanabile e non una causa automatica di esclusione.

  • art. 5 d.m. 27 maggio 2020

    L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, la "indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfettario di cui all'art. 8, comma 1".

    La disposizione non qualifica il pagamento parziale come causa di inammissibilità, sicché non consente di fondare su tale circostanza il rigetto definitivo dell’istanza.

  • art. 1 l. 241/1990

    Il principio di leale collaborazione tra amministrazione e privato impedisce di adottare una soluzione sproporzionata quando l’irregolarità può essere sanata e l’interessato manifesta la volontà di regolarizzarla.

  • art. 6 l. 241/1990

    Il principio di soccorso istruttorio impone di consentire la regolarizzazione dell’insufficiente versamento, ove non emergano ulteriori elementi ostativi.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione prevista dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020, il pagamento del contributo forfettario in misura inferiore a quella stabilita dalla legge, in assenza di una specifica previsione legislativa contraria, costituisce un’irregolarità sanabile e non una causa automatica di inammissibilità o rigetto dell’istanza.
  • L’amministrazione non può introdurre in via interpretativa una causa di esclusione definitiva dalla procedura amministrativa quando tale causa non è prevista dalle disposizioni che disciplinano tassativamente l’inammissibilità, il rigetto o la non ammissione.
  • Quando l’interessato manifesta la disponibilità a integrare il contributo già versato e non emergono ulteriori elementi ostativi, l’amministrazione deve consentire il pagamento della differenza e concludere il procedimento con una decisione espressa.
  • Il rigetto fondato esclusivamente su un’insufficienza sanabile del versamento, senza considerare la concreta vicenda e la disponibilità alla regolarizzazione, viola i principi di ragionevolezza, proporzionalità, leale collaborazione e soccorso istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PASoccorso istruttorioDifetto di istruttoria

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