Sentenza n. 13873/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Delibera AGCOM n. 132/23/CONS recante “Condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa offerti da TIM ai sensi delle Delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS” comprensiva dei relativi allegati, approvata dall’Autorità nella sua riunione di Consiglio del 31.5.2023 e pubblicata sul sito web www.agcom.it il 9.6.2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Telecom Italia S.p.A. il 7/11/2023: della Delibera AgCom n. 132/23/CONS (“Delibera”), nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera AGCOM n. 132/23/CONS, recante le condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa offerti da TIM
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’operatore alternativo ha impugnato la delibera AGCOM contestando: l’applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2023 delle tariffe fissate nel corso dell’anno, in asserita violazione dei principi di prevedibilità, stabilità, partecipazione, proporzionalità e tutela dell’affidamento; la determinazione del WACC al 7,4%, con particolare riferimento alla metodologia di calcolo del risk free rate, all’utilizzo dell’inflazione prospettica e alla quantificazione del gearing; l’erronea applicazione del modello BU-LRIC+ ai costi delle infrastrutture in rame e delle opere civili, compresa la scelta della media aritmetica, l’incremento dei costi dei cablaggi e la limitazione delle tecniche no-dig alle infrastrutture in fibra; la quantificazione dei costi di manutenzione correttiva; la determinazione dei volumi di linee gestiti, con esclusione delle linee attive sulle reti degli operatori concorrenti. Sono stati dedotti violazione del Codice delle comunicazioni elettroniche, della l. 241/1990, dei principi costituzionali di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità, delle Raccomandazioni della Commissione europea, nonché difetto di istruttoria e motivazione ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, perplessità e travisamento. Telecom Italia ha proposto ricorso incidentale contro la medesima delibera, censurando, tra l’altro, le tariffe 2022, i costi della rete in rame, il costo del personale, il premio di infrastrutturazione, il WACC e il semi-GPON; il ricorso incidentale era subordinato all’accoglimento del ricorso principale.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso principale. Quanto alla retroattività, ha ritenuto che la delibera non introducesse nuovi obblighi regolatori, ma aggiornasse gli input di un modello di costo già definito dalla delibera n. 348/19/CONS, fissando i prezzi per l’intera annualità 2023; tale tipologia di provvedimento è fisiologicamente idonea a produrre effetti dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. La retroattività è stata inoltre preceduta da una consultazione pubblica, nella quale era stata resa nota la decorrenza, ed è stata motivata attraverso il bilanciamento tra prevedibilità e orientamento ai costi. Le modifiche apportate rispetto allo schema sottoposto a consultazione non sono state ritenute tali da determinare uno shock tariffario o una significativa fluttuazione dei prezzi. Quanto al WACC, il TAR, sulla base della verificazione, ha ritenuto legittimo l’aggiornamento del risk free rate mediante sostituzione dell’inflazione storica con quella attesa, mantenendo la finestra quinquennale e l’impianto logico della Commission Notice 2019 e del BEREC Report 2022. La modifica è stata qualificata come esercizio non illogico della discrezionalità tecnica, giustificato dall’instabilità macroeconomica. È stato ritenuto legittimo anche il gearing nozionale calcolato su un peer group europeo, poiché coerente con il modello BU-LRIC+ e con la remunerazione di un operatore efficiente ideale, non con i costi effettivi dell’incumbent. In relazione ai costi della rete in rame e delle opere civili, il giudice ha affermato che il modello BU-LRIC+ richiede la valorizzazione prospettica a costi correnti di una rete NGA moderna ed efficiente, con sostituzione degli elementi ottici con elementi in rame, anche se la rete in rame esistente è ammortizzata e destinata alla dismissione. Non è quindi necessario limitare i prezzi ai soli costi di manutenzione. La scelta della media aritmetica e la mancata estensione delle tecniche no-dig alla rete in rame non sono state ritenute macroscopicamente irragionevoli. Anche la quantificazione della manutenzione correttiva è stata ritenuta coerente con la continuità regolatoria e con un efficientamento reale non inferiore a quello precedentemente applicato. Infine, è stata ritenuta metodologicamente corretta la quantificazione dei volumi sulla sola rete di TIM, senza includere le linee attive degli operatori concorrenti. Il ricorso incidentale di Telecom è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stato proposto in via subordinata all’accoglimento del ricorso principale. Sky è stata condannata alle spese, liquidate in euro 10.000 per ciascuna delle tre parti vittoriose, oltre accessori, nonché alle spese della verificazione.
Norme richiamate
artt. 78, 79, 80, 84 e 85 d.lgs. 259/2003
L’art. 85 consente di imporre obblighi di controllo dei prezzi, incluso l’obbligo di orientare i prezzi ai costi, con un ragionevole margine di profitto sugli investimenti.
Il sistema di regolazione asimmetrica consente all’AGCOM di imporre all’operatore con significativo potere di mercato obblighi di accesso e di orientamento al costo, previa analisi del mercato e individuazione dell’operatore SPM.
art. 241 d.lgs. 259/2003
La norma è richiamata nel quadro della disciplina del Codice delle comunicazioni elettroniche applicabile all’accesso e alla regolazione dei prezzi.
artt. 1, 9 e 10 l. 241/1990
I principi di efficienza, partecipazione e contraddittorio procedimentale sono stati ritenuti rispettati mediante consultazione pubblica e motivata valutazione delle osservazioni degli operatori.
art. 80, comma 2, d.lgs. 259/2003
L’Autorità "con provvedimento motivato può imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo".
Il potere di fissazione o modifica delle condizioni economiche dell’offerta di riferimento può fisiologicamente produrre effetti retroattivi dall’inizio dell’annualità di riferimento.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento, efficienza e imparzialità orientano l’esercizio della discrezionalità tecnica dell’AGCOM, il cui sindacato giurisdizionale è limitato ai vizi macroscopici di illogicità, abnormità o travisamento.
Raccomandazione Commissione europea 2013/466/UE
La metodologia BU-LRIC+ deve fondarsi su una rete moderna ed efficiente, sui costi correnti e su un operatore ipotetico efficiente, assicurando segnali economici coerenti con l’alternativa make or buy.
Commission Notice 2019/C 375/01
Le regole tecniche sul WACC consentono l’uso di parametri coerenti con un peer group europeo e non impongono necessariamente l’utilizzo dei dati finanziari effettivi dell’operatore regolato.
Raccomandazione Commissione europea 2024/539
È richiamata quale conferma dell’impostazione secondo cui i servizi su rame possono essere valorizzati mediante adattamento di una rete NGA moderna, con elementi in rame valorizzati a costi correnti.
art. 33 d.lgs. 259/2003
È stato invocato dalla ricorrente in relazione agli obblighi di notifica alla Commissione europea, ma il motivo è stato respinto.
art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- Un provvedimento dell’autorità di regolazione che fissa, nel corso dell’anno, i prezzi dei servizi regolamentati per un’intera annualità può fisiologicamente produrre effetti retroattivi dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, quando costituisca applicazione o aggiornamento di un modello regolatorio già definito e sia preceduto da adeguata consultazione e motivazione.
- Nell’esercizio della discrezionalità tecnica, l’autorità di regolazione può adattare un parametro del modello di calcolo del WACC, quale il risk free rate, sostituendo l’inflazione storica con quella attesa quando il mutamento del quadro macroeconomico renda il dato storico non rappresentativo, purché siano preservati l’impianto logico, la trasparenza e la coerenza complessiva della metodologia.
- Nel modello BU-LRIC+, il costo dei servizi di accesso alla rete in rame deve essere determinato sulla base dei costi correnti di una rete NGA moderna ed efficiente, mediante adattamento della rete modellizzata e sostituzione degli elementi ottici con elementi in rame, anche se la rete in rame esistente è ammortizzata, obsoleta o destinata alla dismissione; non è sufficiente valorizzare i soli costi storici residui o di manutenzione.
- Il modello BU-LRIC+ mira a rappresentare il costo efficiente di un operatore ipotetico e non i costi effettivamente sostenuti dall’operatore regolato; pertanto, l’utilizzo di parametri nozionali, quali un gearing ricavato da un peer group europeo, è legittimo se coerente con le regole tecniche applicabili e con l’obiettivo di incentivare l’efficienza.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’autorità di regolazione non si estende alla sostituzione del modello preferibile, ma verifica la correttezza metodologica, l’attendibilità dei dati, la coerenza logica e l’assenza di errori macroscopici, abnormità o travisamenti.
- Nella determinazione dei volumi rilevanti per un modello BU-LRIC relativo alla rete dell’operatore soggetto a regolazione, l’autorità può limitare il computo alle linee attestabili sulla rete regolata, escludendo le linee attive su infrastrutture di operatori terzi, se tale scelta è coerente con la Raccomandazione europea e con la struttura del modello.
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