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Sentenza

Sentenza del 27/04/2021 n. 11024 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello di avvisi di accertamento (IRAP e IVA per la societa' e IRPEF per i tre soci) relativi all'esercizio 2005, fondati su un accertamento analitico-induttivo (DPR 600/1973 art.39) basato su indagini bancarie su conti intestati ai soci e a familiari ritenuti riconducibili alla societa'. Le censure principali vertono su: 1) presunta illegittima estensione temporale della verifica (autorizzazione riferita al 2006); 2) durata della verifica/permamenza oltre i 30 giorni (art.12 comma 5 Statuto del contribuente); 3) mancata considerazione della contabilità e carenza della prova della riferibilita' sostanziale dei conti alla societa' (art.32 DPR 600/1973); 4) contraddittorieta' e insufficienza della motivazione circa gli elementi fondanti le presunzioni bancarie; 5) preclusione dell'accertamento induttivo in presenza di ricavi congrui agli studi di settore; 6) omissione dell'esame delle giustificazioni e della documentazione sui movimenti bancari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Numerosi motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificita' (mancata trasposizione/indicare parti rilevanti degli atti impugnati e dell'autorizzazione) ovvero per essere meri vizi motivazionali non piu' deducibili in cassazione. Sui profili di merito la Corte ha ritenuto infondate le doglianze: ha confermato la legittimita' delle indagini bancarie e l'applicabilita' delle presunzioni (art.32 e art.51 DPR) anche con conti di soci e familiari se sussistono elementi di riferibilita'; ha escluso che la permanenza degli ispettori oltre 30 giorni comporti nullita' degli atti; ha affermato che la congruita' agli studi di settore non esclude di per se' l'accertamento analitico-induttivo e che l'Amministrazione puo' affiancare strumenti diversi; ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di cassazione, liquidate in Euro 14.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39, comma 1, lettera d

    Consente l'accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni. La Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tale procedura anche se i ricavi risultano congrui agli studi di settore, purché le presunzioni soddisfino i requisiti di gravita', precisione e concordanza.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32

    Norma sulle presunzioni bancarie per le imposte dirette: la Corte ha ammesso l'estensione delle indagini ai conti di soci/parenti quando emergono elementi che consentono di ritenere la riferibilita' alla societa'.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1972, n. 633, articolo 51

    Parallelamente per l'IVA: le risultanze bancarie possono essere utilizzate come presunzioni ai fini IVA se riconducibili all'attivita' aziendale.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1972, n. 633, articolo 54

    Richiamato in relazione agli strumenti induttivi per l'IVA, confermando la possibilita' di accertamenti basati su elementi esterni alla contabilità formale.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 12, comma 5 (Statuto del contribuente)

    Prevede limiti temporali di permanenza degli operatori presso il contribuente; la Corte ha statuito che la violazione di tale termine non comporta la nullita' degli atti d'accertamento né l'inutilizzabilita' delle prove raccolte.

  • Decreto Ministeriale 26 aprile 1995

    Richiamato in relazione alle autorizzazioni alle verifiche; la Corte ha comunque ritenuto irrilevante la censura sulla delimitazione temporale dell'autorizzazione quando l'attivita' svolta e' un'analisi generale della realta' economica.

  • Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, numeri 3 e 5

    Regole di ammissibilita' del ricorso per cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili molte censure per difetto di specificita' e ha ritenuto non proponibili i meri vizi motivazionali ex n.5, specie dopo le modifiche normative (DL n.83/2012).

  • Codice di procedura civile, articolo 112

    Richiama l'adeguato esame delle questioni rilevanti; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano dedotto un'omessa pronuncia su fatto decisivo in modo conforme agli strumenti di cassazione, limitandosi a proporre rivalutazioni di merito.

  • Decreto Legge n. 83 del 2012

    Modifica la portata dell'art.360 c.p.c. (in particolare n.5); la Corte ha applicato la nuova formulazione per escludere la censurabilita' in cassazione dei meri vizi motivazionali.

  • Decreto Legge n. 331 del 1993, articolo 62 sexies (conv. in L. n. 427/1993) e articoli sugli studi di settore

    Gli studi di settore sono uno strumento di accertamento induttivo ma non escludono in assoluto l'uso di altri metodi (parametri o accertamenti analitico-induttivi); la congruita' agli studi non impone un 'affrancamento' generalizzato dagli altri accertamenti.

Massime di principio

  • Le indagini bancarie possono essere utilizzate come presunzioni di maggior reddito anche se i conti sono intestati a soci o familiari, quando vi siano elementi che giustifichino la riferibilita' sostanziale alla societa'.
  • La permanenza degli ispettori oltre il termine indicato dall'art.12 comma 5 dello Statuto del contribuente non determina automaticamente la nullita' dell'accertamento né l'inutilizzabilita' delle prove raccolte.
  • La corrispondenza dei ricavi dichiarati agli studi di settore non esclude di per se' l'accertamento analitico-induttivo: gli studi sono uno strumento fra i vari strumenti a disposizione dell'Amministrazione.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti; non sono ammessi rimedi generici o la mera riproposizione di valutazioni di merito o di vizi di motivazione che non incidono su fatti decisivi e controversi.
  • Se si contesta la delimitazione temporale di una verifica o i contenuti di un avviso di accertamento, e' essenziale trasporre nel ricorso (anche indirettamente) le parti rilevanti degli atti impugnati per permettere la verifica di ammissibilita' e fondatezza delle censure.
  • Per contrastare accertamenti basati su indagini bancarie il contribuente deve fornire elementi probatori specifici e documentati che dimostrino l'estraneita' o la diversa titolarita' economica dei flussi contestati.

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