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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/682

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/682 della Commissione, dell'8 aprile 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.) e di colza (Brassica napus L.)

Normativa europea32025R0682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le specifiche del nuovo alimento già autorizzato costituito da polvere di semi parzialmente disoleati di rapa e di colza. La Commissione ha ritenuto che le modifiche richieste non incidano sulla sicurezza e possano essere approvate senza nuova valutazione dell’EFSA. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è quindi sostituito per questa specifica voce, con nuovi intervalli di composizione e limiti per contaminanti e parametri microbiologici.

Modifica le specifiche autorizzate del nuovo alimento "polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.) e di colza (Brassica napus L.)" nell’elenco اتحione dei nuovi alimenti.

Ambito di applicazione

Si applica alla polvere di semi parzialmente disoleati di rapa e di colza già autorizzata come nuovo alimento nell’Unione, ai fini della modifica delle sue specifiche tecniche nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Riguarda gli operatori che immettono sul mercato tale nuovo alimento e si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti; non introduce una nuova autorizzazione di principio, ma aggiorna i parametri compositivi, microbiologici e chimici del prodotto. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.

Modifica delle specifiche della polvere di semi parzialmente disoleati di rapa e di colza

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/682 interviene sull’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti per aggiornare le specifiche del prodotto già autorizzato come nuova risorsa alimentare. La modifica si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283, che consente la commercializzazione nell’Unione solo dei nuovi alimenti autorizzati e iscritti nell’elenco europeo.

Contesto normativo e iter della modifica

La Commissione richiama il fatto che il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti e che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/120 aveva già autorizzato l’immissione sul mercato della polvere di semi parzialmente disoleati di rapa e di colza per diversi impieghi alimentari. Il 19 ottobre 2023 Ferm Food ApS ha presentato una domanda di modifica delle specifiche, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

Ragioni della modifica e valutazione della Commissione

La richiesta mirava ad ampliare la variabilità consentita della composizione del prodotto: in particolare, riduzione di proteine e lipidi e aumento di carboidrati totali, fibre totali, umidità e ceneri. Il richiedente ha giustificato l’istanza con esigenze industriali e di approvvigionamento, legate sia alla variabilità delle materie prime sia a cambiamenti nel processo produttivo, inclusa la possibilità di utilizzare raccolti invernali e primaverili e di migliorare l’efficienza energetica della produzione.

La Commissione ha ritenuto che le modifiche non abbiano effetti sulla salute umana e, pertanto, non ha ritenuto necessaria una nuova valutazione di sicurezza dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3. Ha inoltre concluso che le informazioni fornite soddisfano le condizioni dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, rendendo opportuno l’aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) 2017/2470.

Specifiche aggiornate del nuovo alimento

L’allegato del regolamento sostituisce integralmente la voce relativa al prodotto nella tabella 2 delle specifiche. Resta ferma la definizione del nuovo alimento come polvere ottenuta dai semi parzialmente disoleati di cultivar "doppio zero" (00) di rapa e colza, non geneticamente modificate, mediante processi volti a ridurre glucosinolati e fitati.

Le specifiche compositive aggiornate sono le seguenti:

  • proteine (N × 6,25): 28,0-43,0%;
  • lipidi: 10,0-22,0%;
  • carboidrati totali: 33,0-45,0%;
  • fibre totali: 33,0-46,0%;
  • umidità: <11,0%;
  • ceneri: <8,0%.

Sono inoltre confermati limiti per:

  • glucosinolati totali: <0,3 mmol/kg (≤120 mg/kg);
  • fitato: <1,5%;
  • indice di perossido: ≤3,0 meq O2/kg.

Quanto ai contaminanti, il testo fissa i seguenti limiti massimi:

  • piombo: <0,2 mg/kg;
  • arsenico inorganico: <0,2 mg/kg;
  • cadmio: <0,2 mg/kg;
  • mercurio: <0,1 mg/kg;
  • alluminio: <35,0 mg/kg.

Sono previsti anche criteri microbiologici specifici:

  • conteggio totale su piastra (30 °C): <5.000 CFU/g;
  • enterobatteriacee: <10 CFU/g;
  • Salmonella spp.: negativa/25 g;
  • lieviti e muffe: <100 CFU/g;
  • Bacillus cereus: <100 CFU/g.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 conformemente all’allegato del regolamento, limitatamente alla voce relativa alla polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.) e di colza (Brassica napus L.).

Motivazione e valutazione della sicurezza

I considerando precisano che la domanda di modifica, presentata il 19 ottobre 2023 da Ferm Food ApS ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, riguardava la riduzione dei livelli di proteine e lipidi e l’aumento di carboidrati totali, fibre totali, umidità e ceneri. La Commissione ha concluso, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, che non era necessaria una nuova valutazione EFSA perché le modifiche del processo produttivo e della composizione non incidono sulla sicurezza del nuovo alimento né sulle conclusioni scientifiche alla base dell’autorizzazione iniziale.

Nuove specifiche del nuovo alimento

L’allegato sostituisce la voce relativa al prodotto nella tabella 2 delle specifiche dell’elenco dell’Unione. La definizione resta quella di polvere ottenuta da semi parzialmente disoleati di cultivar "doppio zero" (00), non geneticamente modificate, mediante fasi di lavorazione atte a ridurre glucosinolati e fitati. I nuovi intervalli fissano: proteine 28,0-43,0%; lipidi 10,0-22,0%; carboidrati totali 33,0-45,0%; fibre totali 33,0-46,0%; umidità <11,0%; ceneri <8,0%.

Limiti qualitativi, contaminanti e criteri microbiologici

Le specifiche aggiornate mantengono o precisano i limiti per glucosinolati totali (<0,3 mmol/kg, pari a ≤120 mg/kg), fitato (<1,5%), indice di perossido (≤3,0 meq O2/kg), metalli pesanti (piombo <0,2 mg/kg; arsenico inorganico <0,2 mg/kg; cadmio <0,2 mg/kg; mercurio <0,1 mg/kg; alluminio <35,0 mg/kg) e criteri microbiologici (conteggio totale su piastra <5.000 CFU/g; enterobatteriacee <10 CFU/g; Salmonella negativa/25 g; lieviti e muffe <100 CFU/g; Bacillus cereus <100 CFU/g).

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentisicurezza alimentareetichettatura e composizione dei prodotti alimentarimercato interno

Testo integrale

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